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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.60
Data decisione, Autorità:
08.06.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00060
Lugano
8 giugno 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure
provvisionali in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione dell'11 febbraio 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
-__________, __________)
Contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. Stefano __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 30 maggio 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare
emanato il 17 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta l'appellazione del 30 maggio 2000 presentata da __________
__________ contro il decreto di assistenza giudiziaria emanato il 17 maggio
2000 dal medesimo Pretore;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
tra __________ e __________ è pendente davanti al Pretore del Distretto di
Bellinzona una causa di divorzio, nel corso della quale sono state trattate
varie procedure cautelari vertenti sul contributo alimentare dovuto alla moglie
in pendenza di causa e sull'affidamento della figlia __________ (nata il
__________ 1986);
che nel
corso delle procedure __________ è rimasta con il padre, insieme con il
fratello maggiorenne __________, mentre la madre si è costituita un domicilio
proprio;
che con
decreto del 21 febbraio 2000 il Pretore ha stabilito in
fr.
1'028.– mensili il contributo alimentare dovuto da __________ __________ alla
moglie;
che
__________ __________ ha instato il 27 aprile 2000 per la riduzione del contributo
predetto a fr. 600.– in seguito all'assunzione della moglie, in precedenza disoccupata,
da parte dello Stato del Cantone Ticino;
che
all'udienza del 2 maggio 2000, indetta per discutere il provvedimento,
l'istante ha confermato la richiesta, alla quale si è opposta la convenuta;
che,
esperita l'istruttoria provvisionale e indetto il dibattimento finale il 17
maggio 2000, il Pretore ha statuito il giorno stesso sull'istanza del 27 aprile
2000, riducendo dal 1° giugno 2000 a
fr. 844.–
mensili il contributo alimentare dovuto a __________ __________ e ponendo la
tassa di giustizia di fr. 150.– con le spese a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che con
decreto separato del 17 maggio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ il 25 maggio 1999;
che
contro entrambi i decreti __________ __________ è insorta con due distinti
appelli del 30 maggio 2000;
che gli
appelli non sono stati intimati alla controparte;
e considerando
in diritto: che
il decreto cautelare del 17 maggio 2000 è stato notificato il 19 maggio successivo
al patrocinatore dell'appellante, per esplicita ammissione di quest'ultimo
(come risulta del resto dalla busta d'invio);
che
secondo l'art. 419c CPC le misure provvisionali previste dall'art. 137
CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC;
che il
termine per l'appello è in tal caso di dieci giorni (art. 419c cpv. 3
CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie;
che il
decreto impugnato essendo stato ricevuto dal legale dell'appellante il 19 maggio
2000, il termine per ricorrere scadeva lunedì 29 maggio 2000, motivo per cui il
gravame, introdotto il 30 maggio 2000, si rivela tardivo;
che, data
la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa
secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;
che a
tale proposito i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte,
cui l'appello non è nemmeno stato notificato;
che
diverso è il caso per quanto riguarda l'appello contro il decreto del 17 maggio
2000, mediante il quale il Pretore ha negato alla convenuta l'assistenza
giudiziaria;
che in
effetti il giudice rifiuta l'assistenza giudiziaria con decreto (art. 158 cpv.
2 CPC), appellabile nel termine ordinario (art. 96 cpv. 3 CPC);
che nella
fattispecie quindi l'appello del 30 maggio 2000 è tempestivo, il termine ordinario
per l'appellazione essendo di venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC);
che in
concreto il Pretore ha negato alla convenuta l'assistenza giudiziaria perché
essa risulta disporre, secondo il decreto cautelare del 17 maggio 2000, di
un'eccedenza mensile di fr. 1'114.– rispetto al proprio fabbisogno minimo;
che
secondo l'appellante il calcolo del contributo alimentare figurante nel decreto
cautelare del 17 maggio 2000 è errato, poiché essa si troverebbe in una
situazione precaria, dovendo coprire un fabbisogno minimo di fr. 3'132.90
mensili con un reddito del lavoro di fr. 2'000.– (fino al 31 dicembre 1999),
rispettivamente di fr. 2'260.– e di fr. 2'775.– (dal 1° aprile 2000), oltre al
contributo alimentare;
che, a
prescindere da quanto l'appellante sostiene, il Pretore avrebbe dovuto respingere
l'istanza di assistenza giudiziaria d'acchito già per il fatto che la convenuta
non aveva chiesto al coniuge alcuna provvigione ad litem (Rep. 1994 pag.
306);
che
quand'anche si ammettesse, nella fattispecie, che la domanda di provvigione
sarebbe stata inutile, l'attore non avendo più disponibilità finanziarie dopo
avere provveduto al mantenimento della figlia minorenne a lui affidata e al
versamento del contributo alimentare alla moglie, l'appello risulterebbe ad
ogni modo destinato all'insuccesso;
che,
infatti, nel decreto cautelare del 21 febbraio 2000 il Pretore aveva calcolato
il fabbisogno minimo della convenuta in fr. 2'505.– mensili, spiegando per
quali motivi non potevano essere riconosciuti le spese di energia elettrica,
del telefono e i canoni Cablecom (decreto del 21 febbraio 2000, pag. 3),
conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Camera (Rep. 1994 pag.
297 consid. 5), mentre il costo dell'alloggio esposto dall'interessata doveva
essere ridotto di fr. 250.–, essendo parzialmente compensato con lavori di portineria;
che la
convenuta non ha reso verosimile il pagamento rateale di fr. 300.– mensili per
l'acquisto di mobili, agli atti figurando solo un estratto conto della
__________ __________, per altro datato 16 gennaio 2000, dal quale risulta
unicamente un debito di fr. 4'193.90 (doc. 27) senza alcun cenno ai beni acquistati;
che anche
gli asseriti costi per il diritto di visita della figlia non sono stati né
cifrati né tanto meno resi verosimili;
che la
convenuta medesima afferma, anzi, che il suo fabbisogno non ha subìto modificazioni;
che, per
quanto risulta dagli atti, l'appellante ha conseguito uno stipendio mensile
netto di fr. 2'000.– fino al 31 dicembre 1999, di fr. 2'260.– in seguito e di
fr. 2'775.– dal 1° aprile 2000 (appello, pag. 5), al quale si aggiunge il
contributo alimentare mensile riscosso dal marito, che ammontava a fr. 600.–
mensili fino al 31 dicembre 1999, a fr. 1'028.– dal 1° gennaio 2000 e che è
stato ridotto a fr. 844.– dal 1° giugno 2000;
che nel
1999, pertanto, la convenuta ha sempre potuto coprire il proprio fabbisogno
minimo con le entrate complessive a sua disposizione;
che per
quanto riguarda il 2000 la convenuta ha avuto una disponibilità mensile di fr.
783.– dal 1° gennaio al 31 marzo 2000 (entrate di fr. 3'288.– meno il
fabbisogno di fr. 2'505.–), di fr. 1'298.– dal 1° aprile al 31 maggio 2000
(entrate di fr. 3'803.– meno il fabbisogno di fr. 2'505.–) e avrà a sua
disposizione fr. 1'114.– mensili dal 1° giugno 2000 (entrate di fr. 3'619.–
meno il fabbisogno di fr. 2'505.–);
che in
simili circostanze l'appellante non può essere considerata in grave
ristrettezza nel senso dell'art. 155 CPC, tenuto conto dei costi presumibili
della procedura di divorzio, che non appare di soverchia difficoltà e che per
quanto traspare dagli atti non ha richiesto ai patrocinatori particolare
impegno;
che il
preavviso favorevole rilasciato dal Municipio nell'attestato municipale sullo
stato di indigenza ha solo valore indicativo per il giudice (Rep. 1990 pag.
275), il quale ha accertato in modo circostanziato le disponibilità finanziarie
della convenuta;
che nelle
condizioni descritte l'appello contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria si
rivela manifestamente infondato e può essere respinto con la procedura
dell'art. 313bis CPC;
che i
relativi costi vanno a carico dell'appellante, mentre non si assegnano
ripetibili alla controparte, alla quale il gravame non è stato intimato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
L'appello contro il decreto cautelare del 17 maggio 2000 è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
L'appello
contro il decreto del 17 maggio 2000 sull'assistenza giudiziaria è respinto.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ ____________________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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