AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.52
Data decisione, Autorità:
16.06.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00052
Lugano,
16 giugno
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (esecuzione civile)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con opposizione del
7 gennaio 2000 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 maggio 2000 presentato da __________ __________ contro la
decisione emessa il 5 maggio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 giugno 1999 il Giudice di pace del Circolo di
__________, adito da __________ __________, ha ordinato a __________ __________
“di provvedere affinché gli estremi della violazione del diritto di proprietà
siano limitati e cioè che sia impedita l'invadenza sulla proprietà __________
di rami del cedro sito sulla sua proprietà”. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 85.–, sono state poste a carico di __________ __________. Tale
sentenza è passata in giudicato.
B. Il
30 dicembre 1999 __________ __________ ha intimato a __________ __________ un
precetto esecutivo civile con l'ingiunzione a “provvedere entro 10 giorni a quanto
indicato in sentenza con la comminatoria che – in caso di mancata esecuzione –
si procederà all'esecuzione effettiva”. L'escussa ha presentato opposizione il
7 gennaio 2000 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che ha indetto il
contraddittorio per il 3 febbraio 2000. A tale udienza le parti hanno mantenuto
le loro posizioni. Statuendo il 5 maggio 2000, il Pretore ha confermato l'opposizione
e ha addebitato le spese, con una tassa di giustizia di fr. 250.–, a __________
__________, tenuto a rifondere a __________
C. Contro
la decisione appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del
17 maggio 2000 nel quale chiede che l'opposizione sollevata da __________
__________ al precetto esecutivo sia rigettata e che il giudizio del Pretore
sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 7 giugno 2000
__________ __________ propone di respingere l'appello in ordine o,
subordinatamente, nel merito.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art.
493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione
impugnata, l'appello in esame è pertanto proponibile senza riguardo al valore
litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1). Irricevibile è
invece il plico di documenti prodotto per la prima volta in questa sede, tranne
per quanto riguarda i due documenti che già figurano nel fascicolo processuale
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
-
Il Pretore ha confermato l'opposizione al precetto esecutivo con
l'argomento che la sentenza del Giudice di pace “non contempla esplicitamente
alcuna precisa ‘azione di fare’ a carico della precettata, per cui non può
essere considerata quale valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 cpv. 2
CPC”. Il convenuto obietta, nell'appello, che quanto ha disposto il Giudice di
pace può riferirsi solo al taglio dei rami di cedro sporgenti sulla sua
proprietà e che tale sentenza non lascia spazio ad altre interpretazioni.
Tutt'al più – egli continua – all'escussa rimane la scelta dei mezzi con cui
provvedere al taglio, ma ciò nulla muta all'intelligibilità e all'univocità
dell'obbligo. Decidendo altrimenti, il Pretore sarebbe caduto perciò in un
eccesso di formalismo.
-
Secondo giurisprudenza la “designazione chiara e precisa della
prestazione domandata” con precetto esecutivo civile (art. 491 lett. c CPC)
deve trovare puntuale riscontro nel titolo esecutivo, il quale deve prevedere a
sua volta l'obbligo in modo chiaro, formale ed esplicito (Rep. 1988 pag. 400 a
metà). Non compete al giudice dell'opposizione far capo a elementi estrinseci
di comprensione o di integrazione, come per esempio i considerandi della
sentenza allegata quale titolo esecutivo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati
n. 18, pag. 13), oppure procedere a esegesi di sorta (Rep. 1984 pag. 168),
tanto meno nell'ambito di una procedura d'indole sommaria come quella che
disciplina il rigetto dell'opposizione. Tra l'agire imposto dal titolo esecutivo
e la prestazione richiesta con precetto civile deve sussistere, in altri termini,
assoluta identità (Rep. 1991 pag. 489 nel mezzo).
-
Nella fattispecie, contrariamente a quel che sostiene
l'appellante, il dispositivo n. 1 del Giudice di pace non è né esplicito né
preciso. La prima parte dell'enunciato (“È fatto obbligo alla __________
__________ di provvedere affinché gli estremi della violazione del diritto di
proprietà siano limitati”) è addirittura talmente generico da non lasciar
intuire nemmeno quale sia l'oggetto dell'ingiunzione. La seconda parte è più
concreta (“e cioè che sia impedita l'invadenza sulla proprietà __________ di
rami del cedro sito sulla sua proprietà”), ma nulla specifica sul comportamento
che concretamente si esige dall'escussa. A quest'ultima si intima di porre
rimedio allo sconfinamento dei rami di un suo cedro, ma nulla si precisa sui
modi in cui ciò debba avvenire. In particolare non si dice se i rami debbano
necessariamente essere recisi oppure se l'interessata possa far capo anche ad
altri accorgimenti (tiranti ancorati al terreno, recinzione più alta, costruzione
di un muro divisorio e così via). A supporre che la prestazione richiesta
dall'appellante con il precetto esecutivo (“provvedere entro 10 giorni a quanto
indicato in sentenza con la comminatoria che – in caso di mancata esecuzione –
si procederà all'esecuzione effettiva”) consista effettivamente nel taglio dei
rami sporgenti, il dispositivo n. 1 del Giudice di pace non è pertanto di alcun
sussidio.
-
Sostiene l'appellante che, se non dal dispositivo, il modo con
cui la precettata deve rimediare allo sconfinamento dei rami si evince –
comunque sia – dalla motivazione del titolo esecutivo, il Giudice di pace
avendo reiteratamente evocato il taglio dei rami sporgenti in svariati considerandi
della sua sentenza. Se non che, come già si è accennato, non può ritenersi
formale un obbligo desumibile semplicemente dai considerandi. Solo i dispositivi
di una sentenza passano in giudicato e configurano un pronunciato definitivo
(DTF 125 III 13 consid. 3b, 121 III 477 consid. 4a, 120 IV 12 consid. 2b). Ciò
può apparire rigoroso, ma non trascende – come asserisce l'appellante – in un
formalismo fine a sé stesso. Basti considerare che nel decreto esecutivo (art.
497 CPC) l'obbligo in questione sarà poi munito di comminatoria penale (art.
498 lett. d CPC) e in certi casi potrà finanche essere attuato con l'ausilio
della forza pubblica (art. 499 CPC). Deve quindi assumere esso medesimo forza
di giudicato, non essere il risultato di procedimenti interpretativi o
integrativi da parte del giudice dell'opposizione. Anche su quest'ultimo punto
l'appello del convenuto si rivela così, per finire, destinato all'insuccesso.
-
Gli oneri del sindacato odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto
inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster