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11.2000.50 ΓÇó Late appeal against provisional maintenance order inadmissible
11.2000.50Altro tribunale2 giu 2000Dismissed
In divorce-related interim proceedings, the husband appealed a first-instance order requiring wage withholding for monthly maintenance of CHF 3,200. The Court of Appeal found the appeal manifestly late because the challenged order had been served on 11 February 2000 and the appeal was filed only on 5 May 2000. It therefore declared the appeal inadmissible without inviting translation into Italian. The appellant was ordered to pay CHF 150 in costs, and no party compensation was awarded because the appeal had not been served on the respondent.
Art. 419c CPC; appeal against provisional measures under Art. 137 CC; time limit and manifest inadmissibility. The ten-day appeal period under Art. 419c(3) CPC applies to provisional measures and is not suspended by judicial vacations. An appeal filed after expiry of this period is inadmissible. Where inadmissibility is manifest, the appellate court may dispose of the matter summarily under Art. 313bis CPC without setting a time limit for translation of a foreign-language filing. Costs follow the losing party under Art. 148(1) CPC; no compensation is due to the opposing party if the appeal was not served on it.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.50
Data decisione, Autorità: 02.06.2000, ICCA
Incarto n.: 11.2000.00050
Lugano 2 giugno 2000/ld
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 12 luglio 1999 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________ , __________ (__________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere ammessa l'appellazione 5 maggio 2000 di __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 10 febbraio 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra __________ e __________ __________ è pendente davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città una causa di divorzio (inc. ..__________), nel corso della quale sono state trattate varie procedure cautelari vertenti sul contributo alimentare dovuto in pendenza di causa dal marito alla moglie e alla figlia minorenne __________ (1997);
che, in particolare, con decreto emesso senza contraddittorio il 25 maggio 1999 il Pretore ha ingiunto a __________ __________ di versare un contributo alimentare di complessivi fr. 3200.– mensili per la moglie e la figlia __________;
che all'udienza del 12 luglio 1999, indetta per discutere il provvedimento, __________ __________ ha instato perché al datore di lavoro del marito fosse fatto ordine di versare in suo favore il contributo alimentare, visto che essa riceveva solo DM 500.– mensili per la figlia, e ha ribadito il 25 luglio 1999 le proprie richieste;
che il convenuto si è opposto alla trattenuta di stipendio, facendo valere le proprie argomentazioni ancora il 5 agosto 1999;
che il Pretore, in attesa di statuire sulla procedura cautelare (tuttora in corso), ha emanato il 10 febbraio 2000 un decreto con il quale ha fatto ordine al datore di lavoro del convenuto di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo l'importo mensile di fr. 3200.– (pari a DM 3830.–) e di versarlo direttamente alla moglie;
che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un atto del 5 maggio 2000, in tedesco, adducendo di non poter versare un contributo alimentare come quello posto a suo carico dal Pretore;
che il ricorso non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che il decreto cautelare impugnato, del 10 febbraio 2000, è stato notificato il giorno successivo al patrocinatore del ricorrente, come risulta dalla ricerca postale;
che secondo l'art. 419c CPC le misure provvisionali previste dall'art. 137 CC sono trattate secondo la procedura degli art. 376 segg. CPC;
che il termine per l'appello è di dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC), non sospesi dalle ferie giudiziarie;
che nella fattispecie il decreto impugnato è stato ricevuto dal legale dell'appellante l'11 febbraio 2000, ragione per cui l'atto presentato il 5 maggio 2000 risulta tardivo;
che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC, senza che sia necessario assegnare all'appellante un termine per tradurre il gravame in italiano;
che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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