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Numero d'incarto:
11.2000.47
Data decisione, Autorità:
28.08.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00047
Lugano
28 agosto
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure
provvisionali in causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del
1° marzo 2000 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. dott. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 maggio 2000
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19
aprile 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1953) e __________ __________ (1955) si sono sposati a
__________ il __________ 1980. Dall'unione sono nati __________
(____________________o 1983) e __________ (__________1988). Il marito è
__________ __________; la moglie, licenziata in , ha un diploma per
l'insegnamento medio- in __________,
italiano e tedesco. I coniugi si sono separati nell'aprile del 1994 e nel settembre
successivo hanno sottoscritto una convenzione sugli effetti della separazione
di fatto, mediante la quale il marito si impegnava a versare un contributo
alimentare di fr. 2'000.– mensili per la moglie e di fr. 1'394.– mensili per
ogni figlio, oltre a pagare i premi della cassa malati e le imposte.
B. Dopo
un primo tentativo di conciliazione decaduto infruttuoso nel marzo del 1999, il
15 novembre 1999 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna per un secondo tentativo, rimasto anch'esso
senza esito il 16 dicembre seguente. Con petizione del 23 dicembre 1999 egli ha
poi promosso azione di divorzio e in via cautelare ha postulato la
regolamentazione dell'assetto provvisionale offrendo un contributo alimentare
mensile di fr. 1'500.– per la moglie e di fr. 800.– per ogni figlio.
All'udienza del 7 febbraio 2000, indetta per la discussione, __________
__________ si è opposta alle domande cautelari, invocando la validità della
citata convenzione. Con decreto del 15 febbraio 2000 il Pretore ha confermato in
sostanza i contributi previsti dalla convenzione, salvo prendere atto che la
moglie rinunciava al pagamento dei premi della cassa malati e delle imposte da
parte del marito.
C. Il
1° marzo 2000 __________ __________ ha nuovamente adito il Pretore, chiedendo
la riduzione a fr. 1'500.– del contributo alimentare mensile per la moglie e a
fr. 800.– mensili di quello per ogni figlio. Alla discussione del 17 marzo 2000
la moglie si è opposta alle domande. Le parti hanno autorizzato il Pretore a statuire
dopo aver ricevuto il certificato di salario e le notifiche fiscali dal 1993 al
2000 della convenuta. Statuendo il 19 aprile 2000, il Pretore ha respinto
l'istanza e ha confermato il contributo alimentare fissato nella convenzione
del settembre 1994. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono
state poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1'000.– per
ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con
un appello del 2 maggio 2000 in cui postula la riduzione del contributo
alimentare per la moglie a fr. 1'500.– mensili, quello per __________ a fr.
1'300.– mensili e quello per __________ a fr. 1'000.– mensili. Nelle sue
osservazioni del 26 maggio 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello
e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le
necessarie misure provvisionali. Fra di esse rientrano i contributi alimentari
per i figli minorenni e il coniuge (Leuenberger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 13, 19 e 29 ad
art. 137 CC). Come nel vecchio diritto, le misure provvisionali adottate
durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere
modificate, sia quando siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze
considerate al momento della decisione, sia quando le previsioni formulate in
base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate
solo in parte (Leuenberger, op.
cit., n. 15 e segg. ad art. 137 CC). Un decreto cautelare non più impugnabile
con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle
Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente –
autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet,
Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in
alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull'oggetto
del litigio. Nell'ambito di un'istanza di modifica non è decisivo sapere,
quindi, se l'istante potesse far valere prima la causa di modifica invocata;
decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse
il giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
-
In
concreto il Pretore ha rilevato che con il decreto del 15 febbraio 2000 il
contributo per la moglie e i figli risultava ridotto (di fr. 743.– mensili),
per rapporto a quello originario, poiché rispetto alla convenzione del
settembre 1994 l'onere fiscale della moglie e i premi della cassa malati non
erano più a carico del marito. Per il primo giudice ciò teneva conto del fatto
che, in confronto al momento in cui era stato firmato l'accordo, il reddito
della moglie era aumentato a fr. 2'800.– mensili. Per il resto l'istanza andava
respinta, non essendo intervenuto alcun cambiamento rilevante e durevole della
situazione. Né si giustificava, contrariamente a quanto postulava il marito, di
imputare alla moglie un reddito superiore a quello effettivamente conseguito,
invariato da anni. Ciò posto, il Pretore ha accertato il guadagno del marito in
fr. 9'990.– mensili e quello della moglie in fr. 2'100.–. Quanto ai fabbisogni,
egli ha calcolato quello del marito in fr. 3'765.–, quello della moglie in fr.
4'067.–, quello di __________ in fr. 1'620.– e quello di __________ in fr.
1'340.–. Ne ha concluso, il primo giudice, che il contributo per la moglie
sarebbe dovuto essere finanche superiore e che, quand'anche il reddito di lei
fosse più elevato, i contributi per moglie e figli non risulterebbero diversi
da quelli fissati con il precedente decreto.
-
L'appellante
ribadisce che nel decreto del 15 febbraio 2000 il Pretore ha valutato in modo
errato i dati in suo possesso. Afferma che nel 1994, al momento di firmare
l'accordo, il contributo per la moglie era stato concepito per consentire una
riqualificazione professionale di lei, senza attività lucrativa, e permetterle
di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Siccome essa ritrae
attualmente un reddito di fr. 2'800.– mensili, si giustifica di ridurre il
contributo alimentare. L'appellante sostiene inoltre che il suo reddito è di
soli fr. 9'490.– mensili e che al suo fabbisogno occorre aggiungere le spese di
viaggio da __________ a __________. Infine chiede di ridurre il fabbisogno di
__________ a fr. 1'460.– mensili e quello di __________ a fr. 1'180.– mensili.
-
Con
l'istanza del 23 dicembre 1999 l'appellante aveva chiesto di fissare il
contributo alimentare per la moglie in fr. 1'500.– mensili e quello per i figli
in fr. 800.– ciascuno, adducendo che la prima conseguiva – appunto – un reddito
di fr. 2'800.– mensili (petizione, pag. 3), che
in realtà essa avrebbe potuto guadagnare fr. 6'000.– (pag. 4), che il proprio
reddito ammontava a fr. 10'800.– lordi e che il suo fabbisogno era di fr.
6'095.– mensili (pag. 3). Il Pretore, come detto, non ha trascurato che la
moglie guadagna fr. 2'800.– mensili, ma ha ritenuto che non si giustificasse
una modifica dell'assetto convenzionale, la moglie rinunciando al finanziamento
delle imposte e dei premi della cassa malati. Tale decreto non è stato
impugnato. Nella nuova istanza di modifica, inoltrata il 1° marzo 2000,
l'appellante ha fatto valere per converso che la moglie guadagna fr. 2'800.–
mensili (pag. 3), che essa potrebbe ricavare fr. 7'000.– (pag. 4), che egli ha
un reddito di fr. 10'800.– lordi a fronte di un fabbisogno di fr. 6'095.–
mensili (pag. 4).
-
Che
la situazione attuale dei coniugi sia diversa rispetto a quella del settembre
1994 non è determinante ai fini del giudizio. Il quesito decisivo, infatti, è
di sapere se le circostanze considerate nel decreto cautelare del 15 febbraio
2000 abbiano subito modifiche (Leuenberger,
op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). Ora, nel citato decreto il Pretore ha tenuto
conto del reddito conseguito dalla moglie e ha ridotto, seppur indirettamente,
il contributo per lei di almeno fr. 742.60 (onere fiscale fr. 423.–, cassa
malati della moglie fr. 195.–, cassa malati dei figli fr. 124.60). L'interessato
si è limitato a riprendere nella nuova istanza le argomentazioni esposte nel
precedente memoriale, senza rendere minimamente verosimili però quali
circostanze sarebbero mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al 15
febbraio 2000, né indicare quali previsioni non si sarebbero avverate o si
sarebbero verificate solo in parte. Incombeva all'appellante, infatti, spiegare
in che misura sarebbero subentrate modifiche suscettibili di incidere sul
contributo dopo l'emanazione del decreto 15 febbraio 2000, ciò che egli non ha
fatto. L'istanza di modifica si rivela così priva di consistenza, il che rende
superfluo esaminare le altre censure mosse ai rispettivi fabbisogni. Si
aggiunga, comunque sia, che dopo il versamento del contributo per la famiglia,
di complessivi fr. 4'788.– mensili, l'appellante non vede intaccato il proprio
fabbisogno minimo neppure nell'ipotesi (a lui più favorevole) in cui tale
fabbisogno ammonti a fr. 3'815.– mensili (DTF 123 III 1). In circostanze del
genere un intervento d'ufficio da parte di questa Camera è escluso.
-
Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla
controparte un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e
il decreto impugnato è confermato.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili.
Intimazione a:
– avv. ____________________;
–
avv. dott. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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