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Numero d'incarto:
11.2000.46
Data decisione, Autorità:
30.06.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00046
Lugano
30 giugno
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso del 20 aprile 2000
nella causa n. . (amministra-zione della tutela: vendita di
un fondo del tutelato) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, presentato da
__________ __________ -__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
la decisione del 10 aprile 2000 con cui la Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele, ha autorizzato la vendita a trattative private di un fondo in
proprietà dell'appellante a un prezzo minimo di fr. 725'000.–;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
____________________ -__________ contro la decisione emessa il 10 aprile
2000 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 settembre 1999 __________ __________ -__________ (1957) ha
chiesto di essere sottoposto a interdizione volontaria. Con decisione del
28
settembre 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha accolto l'istanza, designando
come tutore __________ __________. Questi si è rivolto il 17 settembre 1999
alla Delegazione tutoria per essere autorizzato a vendere a trattative private
la particella n. __________RFD di __________, proprietà del tutelato. Con
risoluzione del 28 marzo 2000 la Delegazione tutoria ha autorizzato
l'alienazione a trattative private, fissando un prezzo minimo di fr. 580'000.–.
In sede di approvazione, il 10 aprile 2000, la Sezione degli enti locali,
autorità di vigilanza sulle tutele, ha portato invece il prezzo minimo a fr.
725'000.–.
B. __________ __________ -__________ è insorto contro la decisione dell'autorità
di vigilanza con un ricorso (recte: appello) del 20 aprile 2000 in cui postula
la riforma del giudizio impugnato nel senso di autorizzare la vendita a
trattative private al prezzo minimo di fr. 580'000.–- fissato dalla Delegazione
tutoria. La Delegazione tutoria di __________ si è rimessa al giudizio di
questa Camera, mentre il tutore è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello
(art. 54a LAC). Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile. La
procedura è disciplinata dall'art. 424a CPC, ragione per cui i documenti
nuovi prodotti dall'appellante sono ammissibili (art. 424a cpv. 2).
-
L'autorità
di vigilanza ha autorizzato la vendita a trattative private del fondo in questione
a un prezzo base di fr. 725'000.– fondandosi su una circolare interna, stando
alla quale il consenso all'alienazione può essere concesso “in caso di
proprietà individuale dove il prezzo offerto risulta superiore del 25-30% a
quello peritale”. L'appellante censura tale decisione, facendo valere di avere
proposto invano la vendita dell'immobile prima a fr. 750'000.–, poi a fr.
690'000.– e infine a fr. 675'000.–, senza che nessuno abbia manifestato
interesse all'acquisto.
-
Per
l'art. 404 cpv. 1 CC i fondi non possono essere alienati se non nel caso in cui
gli interessi del tutelato lo esigano e secondo le istruzioni dell'autorità
tutoria; la vendita ha luogo agli incanti pubblici e l'aggiudicazione
dev'essere approvata dall'autorità tutoria, la quale deciderà sollecitamente
(cpv. 2); eccezionalmente la vendita può avvenire a trattative private, con
l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (cpv. 3). La legge non precisa se
quest'ultima autorità, autorizzando un'alienazione a trattative private, debba
approvare anche il contratto di vendita e il relativo prezzo. Certo è che
l'autorità di vigilanza deve verificare l'opportunità di un simile modo di
alienazione (DTF 74 I 495; RDT 1964 pag. 113; Egger
in: Zürcher Kommentar, n. 8 ad art. 404 CC; Kaufmann
in: Berner Kommentar, n. 11 ad art. 404 CC; Meier,
Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag.
363 con riferimenti), esaminando tutte le circostanze del caso e confrontare il
contratto (compreso il prezzo di vendita) con il prevedibile risultato di un
pubblico incanto. Per tale motivo l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza
avviene, di regola, sottoforma di ratifica dell'atto di compravendita (Egger, op. cit., loc. cit.; Kaufmann, op. cit., loc. cit.; Meier, op. cit., pag. 364 con
riferimenti). Nel caso di vendita a trattative private, di conseguenza,
l'autorità tutoria dà il proprio consenso se, tenuto conto della situazione del
tutelato, le condizioni della vendita, e in particolare il prezzo, risultano nell'interesse
del tutelato medesimo. Quanto all'autorità di vigilanza, essa approva l'alienazione
se le condizioni di vendita, e in particolare il prezzo, appaiono accettabili
per rapporto al presumibile introito di un'asta pubblica (v. anche Guler in: Kommentar zum Schweizerischen
Privat-recht, ZGB I/2, n. 11 ad art. 404 CC).
-
In
concreto non è litigiosa l'alienazione dell'immobile nel suo principio, né il
consenso alla vendita a trattative private. Contestato è il prezzo minimo, che
la Delegazione tutoria ha fissato in fr. 580'000.– e che l'autorità di
vigilanza, fondandosi su una prassi amministrativa interna, ha maggiorato del
25%, portandolo a fr. 725'000.–. La questione è di sapere se ciò sia nell'interesse
del tutelato.
-
Dagli
atti prodotti in questa sede si evince che, effettivamente, il tutore ha
pubblicato su vari quotidiani ticinesi un'offerta di vendita del fondo dapprima
a fr. 750'000.– (doc. C) e in seguito a
fr.
675'000.– (doc. E e F), ma senza alcun risultato. Gli unici interessati hanno
proposto tra fr. 580'000.– e fr. 590'000.– (doc. L). Dandosi circostanze del
genere, si può ragionevolmente ritenere che il prezzo minimo di fr. 580'000.–
fissato dalla Delegazione tutoria sia realistico e che verosimilmente un
pubblico incanto non darebbe esito migliore, tanto meno se si pensa che il
perito incaricato ha stimato il valore commerciale dell'immobile proprio in fr.
580'000.–. Anzi, il perito ha specificato che tale valore è quello realizzabile
in una libera e normale contrattazione di compravendita, giacché tiene conto
dell'importanza della località, delle norme del piano regolatore e dei prezzi
praticati a __________ negli ultimi tempi (perizia, pag. 3). Del resto, pur
essendo stato offerto ripetutamente al prezzo fissato dall'autorità di vigilanza,
il fondo non ha trovato acquirenti, né si può presumere che l'attuale
situazione del mercato immobiliare lasci presagire sostanziali inversioni di
tendenza a breve termine.
-
Si
aggiunga che l'autorità di vigilanza neppure accenna al prezzo verosimilmente
conseguibile nell'ambito di un pubblico incanto. Essa si limita a rilevare che,
qualora non fosse possibile la vendita a trattative private sulla scorta del
prezzo fissato, è pur sempre “possibile procedere mediante asta pubblica
conformemente a quanto disposto dall'art. 404 cpv. 2 CC (piede d'asta al 1°
turno fr. 580'000.–)”. Ma ciò non basta manifestamente a rendere attendibile
che, in caso di pubblico incanto, si otterrebbe un risultato migliore per
rapporto alle trattative private. Se ne desume in ultima analisi che, nel suo
schematismo privo di riscontri concreti, la prassi dell'autorità di vigilanza
di autorizzare la vendita a trattative private solo a un prezzo maggiorato del
30% rispetto al valore peritale (circolare n. 24, del febbraio 1997) non torna
necessariamente a vantaggio del tutelato. E siccome nel caso in oggetto nessun
elemento consente di ritenere che, indicendo un'asta pubblica, sia lecito
attendersi un risultato più favorevole di quello conseguibile nel quadro di
trattative private, nulla osta ad autorizzare la vendita a trattative private a
un prezzo minimo di fr. 580'000.– (cfr. RDAT 1998-I n. 66 pag. 261).
-
Gli
oneri processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Tenuto conto delle particolarità del caso, appare giustificato nondimeno rinunciare
– eccezionalmente – al prelievo di tasse e spese. D'altro lato non si deve disconoscere
che l'appellante avrebbe potuto, quanto meno, motivare la domanda presentando
all'autorità di vigilanza i risultati infruttuosi dei tentativi intrapresi per
vendere il bene a un prezzo superiore a quello stimato dal perito. Appare
lecito perciò, per quanto attiene alle ripetibili, rinunciare parimenti a ogni
assegnazione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
L'istanza è accolta, nel senso che la
vendita a trattative private della particella n. __________RFD di ,
proprietà di __________ __________ -, è autorizzata a un prezzo
minimo di fr. 580'000.–. Le altre condizioni di vendita rimangono invariate.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità
di
vigilanza sulle tutele.
Comunicazione
alla Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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