AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2000.156
Data decisione, Autorità:
29.05.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00156
Lugano
8 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure
a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 27 apri-le 2000 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il
1°
dicembre 2000 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria presentata con l'appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1945) e __________ nata __________ (1944) si sono sposati a __________
il __________ __________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________
(____________________1971) e __________ (____________________1972). Il marito
lavora quale sorvegliante presso i centri __________ della __________
__________ Svizzera, sezione del __________. La moglie non risulta esercitare
attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal marzo 2000.
B. Il
27 aprile 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per ottenere a titolo di misure protettrici dell'unione coniugale –
previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria – un contributo
alimentare dal marito di fr. 2'520.10 mensili. All'udienza del 4 luglio 2000
__________ __________ si è opposto all'istanza e ha postulato a sua volta
l'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 27
settembre 2000 le parti hanno confermato le rispettive domande.
C. Statuendo
il 1° dicembre 2000 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
fissato un contributo alimentare per la moglie di fr. 689.55 mensili dal 27
aprile 2000. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non sono state assegnate
ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
D. Contro
la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 15
dicembre 2000 nel quale chiede che, conferitagli l'assistenza giudiziaria,
questa Camera proceda all'assunzione di altre prove e respinga l'istanza,
riformando di conseguenza il giudizio impugnato. La controparte non ha
presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa
di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 5 LAC combinato
con l'art. 5 della legge stessa), in esito della quale il giudice statuisce con
sentenza (art. 368 cpv. 2 CPC) impugnabile davanti alla Camera civile di appello
entro 10 giorni (art. 370 cpv. 1 e 2 CPC). Il giudizio impugnato è perciò una
sentenza, non un decreto. L'erronea denominazione non ha tuttavia causato
pregiudizio alle parti ed è quindi priva di conseguenze (art. 143 cpv. 1 CPC).
Il gravame, tempestivo, è quindi ricevibile.
- Nell'appello
il convenuto adduce fatti nuovi (la circostanza che la moglie percepisce ora
un'indennità di disoccupazione, le spiegazioni sugli orari di lavoro e
sull'intestazione delle fatture riguardanti l'automobile), postulando anche
l'assunzione di nuove prove, oltre ai documenti prodotti in questa sede. Nuovi
mezzi di prova in appello sono esplicitamente vietati però dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, salvo per quanto riguarda
i figli minorenni, al cui proposito si applica in virtù del diritto federale il
principio inquisitorio illimitato (DTF 122 III 404, 120 II 229; Rep. 1995 pag.
143, 1994 pag. 237). Ciò non è ad ogni modo il caso in concreto. Né il diritto
federale impone, in materia di contributi alimentari fra coniugi,
l'applicazione del principio inquisitorio (Leuenberger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 5 ad art. 135 e n. 57 ad
art. 137 CC). Anzi, al riguardo la procedura ticinese prevede la massima
dispositiva e il principio attitatorio (SJ
1996 pag. 451 consid. 2a; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.
419b e n. 1 ad art. 419c CPC).
Neppure
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, del nuovo diritto del divorzio ha modificato
la procedura applicabile alle misure di protezione dell'unione coniugale.
L'art. 423b cpv. 2 CPC, che prevede l'ammissibilità in appello di fatti
nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni “alle condizioni previste
dall'art. 138 CC”, è applicabile unicamente “nelle cause di divorzio, di separazione
personale, di nullità del matrimonio e di modifica della sentenza di divorzio o
di separazione” (art. 423a cpv. 1 CPC). Per quanto concerne poi la
possibilità di assumere prove d'ufficio, l'art. 419 cpv. 1 lett. c CPC rinvia
all'art. 419b CPC, il quale a sua volta riprende l'abrogato art. 420
vCPC (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
n. 1 ad art. 419 CPC). Si tratta quindi di una facoltà discrezionale. Non
spetta infatti al giudice supplire a deficienze probatorie delle parti, tanto
meno in sede di appello (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 419b CPC; cfr. pure art. 322
lett. a CPC; Anastasi, Il sistema
dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 87).
Ne discende che i nuovi fatti addotti dall'appellante e la richiesta di
assumere nuove prove sono improponibili in questa sede.
-
L'art.
176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi
pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie
per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi
alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto
federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare
del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza –
di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3
e 4 ad art. 176; Hausheer/
Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, pag. 289, n. 685 segg.).
-
Nella
fattispecie il Segretario assessore ha accertato che il marito ha un reddito di
fr. 2'964.65 mensili, mentre l'appellata non esplica attività lucrativa alcuna
e non ha entrate. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo del marito
in fr. 2'275.10 e quello della moglie in fr. 2'175.–. Ciò premesso, egli ha
imposto al convenuto di versare alla moglie un contributo di fr. 689.55
mensili, pari alla differenza tra il suo reddito e il suo fabbisogno.
-
L'appellante fa valere in primo luogo che dal 1° ottobre 2000 la
moglie percepisce indennità di disoccupazione, onde la decadenza del suo
obbligo alimentare. Come si è visto dianzi però (consid. 2), fatti nuovi in
appello sono esplicitamente vietati dall'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC. La predetta circostanza non può quindi essere ritenuta
ai fini del presente giudizio. Tutt'al più, in presenza di mutate circostanze e
di nuovi elementi probatori, le misure adottate potranno essere modificate in
futuro (art. 179 cpv. 1 CC; Hasenböhler
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art.
179 CC; Deschenaux/
Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 323, n. 783).
-
Litigiose sono anche le entrate mensili dell'appellante. Il primo
giudice è giunto a un reddito medio netto di fr. 2'964.65, facendo una media
del guadagno conseguito nel 1999 e nei primi sette mesi del 2000. L'appellante
adduce che la sua remunerazione è stabilita a ore e comprende le indennità per
vacanze, ragione per cui quando egli è in vacanza non percepisce alcun salario.
Secondo il convenuto nel calcolo del guadagno medio occorre tenere conto di
cinque settimane di vacanze, di cui egli non ha ancora goduto nell'ultimo anno,
ma che dovrà effettuare nei prossimi mesi.
a) La
critica non è priva di fondamento. Se da un lato è corretto che nel calcolo dei
redditi determinanti si tenga conto di tutti i cespiti di entrata del debitore
alimentare, d'altra parte è pure vero che finché dura il rapporto di lavoro le
vacanze non possono essere compensate con denaro neppure in caso di attività a
ore (art. 329d CO; Brunner/Bühler/Waeber,
Commentaire du contrat de travail, 2a edizione, Losanna 1996, pag.
124 seg.; Duc/Subilia,
Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna 1998, n. 9 e 11 ad art.
329d CO). Non vi è ragione di supporre che il datore di lavoro dell'appellante,
la __________ __________ Svizzera, non ottempererà a tale disposto imperativo.
Inoltre il rapporto di impiego remunerato a ore è iniziato da poco più di un
anno e non si può pertanto desumere che l'interessato rinunci abitualmente alle
vacanze (deposizione __________ del 22 agosto 2000, pag. 2). È perciò
verosimile che nei prossimi mesi il convenuto dovrà usufruire perlomeno delle
quattro settimane di vacanza cui ha diritto per legge (art. 329a cpv. 1
CO), con la conseguenza che in tale periodo non percepirà remunerazione alcuna.
b) Il
Segretario assessore, nel suo calcolo dell'introito medio del marito, ha tenuto
conto pure dei primi sei mesi del 1999, periodo nel quale il convenuto lavorava
nell'ambito di un piano di inserimento professionale organizzato dall'Ufficio
del sostegno e dell'inserimento sociale (deposizione __________ del 22 agosto
2000, pag. 1). Come noto, siffatti impieghi sono retribuiti con salari
piuttosto modesti, che non corrispondono necessariamente alle capacità
lucrative del dipendente (cfr. conteggio 1999, mesi gennaio-giugno, prodotto
dalla testimone __________). In concreto l'appellante ha percepito fino al
giugno 1999 poco più di fr. 2'200.– mensili, mentre dal luglio 1999 le sue
entrate si situano mediamente sopra ai fr. 3'000.–. Per determinare la capacità
lucrativa del convenuto occorre perciò fare riferimento al salario percepito
dopo tale data, tanto più che i contributi di mantenimento sono stati richiesti
dall'aprile 2000.
c) Il
reddito del ricorrente va pertanto calcolato sulla media degli introiti netti
per il periodo dal luglio 1999 al luglio 2000, ciò che dà fr. 42'846.– per
tredici mesi (conteggi di stipendio 1999 e 2000 prodotti dalla testimone
__________, posizioni “790 già ricevuto” e “795 netto da ricevere”). Per dodici
mensilità il salario risulta così di fr. 39'550.15 (fr. 42'846.– : 13 x 12
mesi), da cui occorre dedurre quattro settimane di vacanze non ancora compiute,
per un reddito annuo di fr. 36'507.80 (fr. 39'550.15 : 52 x 48 settimane), pari
a fr. 3'042.30 netti mensili. Da questo profilo, il reddito stabilito dal
Segretario assessore si rivela addirittura favorevole all'appellante.
- Il
ricorrente contesta anche il calcolo del suo fabbisogno minimo, rimproverando
al primo giudice di avere trascurato le spese accessorie della locazione. Il
Segretario assessore ha considerato che gli oneri di riscaldamento in realtà
non sono mai stati pagati e che l'importo di fr. 900.– si giustificava, anche
dal profilo della parità di trattamento, con gli oneri di locazione della
moglie. Il convenuto ha prodotto il contratto di locazione, dal quale risulta
un canone mensile di fr. 900.– mensili, oltre a un acconto per le spese
accessorie di fr. 100.– mensili destinato a coprire la metà dei costi per
l'acqua e la tassa dei rifiuti, più un terzo dei costi del gasolio,
dell'elettricità condominiale e del bruciatore (doc. 5, punti 3, 4 e 12.4).
Sulle spese accessorie la locatrice, zia dell'appellante, ha invero riferito
che l'inquilino “non paga l'acconto di fr. 100.– stabilito” e che “fino ad oggi
per il riscaldamento non ha ancora pagato nulla”, ma ha precisato altresì che
“il pagamento delle spese da dividere avviene dopo aver ricevuto la relativa fattura
suddividendo, come detto, il costo nelle proporzioni di 1/3-2/3”
(deposizione __________ del 27 settembre 2000, pag. 2).
Ne segue
che, a un esame sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di
misure a protezione dell'unione coniugale, l'appellante ha reso sufficientemente
verosimile un onere di riscaldamento di almeno fr. 100.– mensili. Del resto il
nuovo contratto di locazione sottoscritto dalla moglie comprende un canone di
fr. 900.– mensili e un acconto di fr. 30.– per le spese accessorie (contratto
del 28 aprile 2000, contenuto nel fascicolo richiamato dall'UCAS). Le
condizioni di alloggio dei coniugi sono quindi sostanzialmente paritarie e
rientrano nei costi usuali nella regione urbana di __________. Non vi è quindi
motivo per scostarsi dalla documentazione agli atti. Al proposito l'appello
merita di essere accolto.
- L'appellante
afferma che nel proprio fabbisogno minimo vanno inserite pure le spese di
trasporto di fr. 100.–, oltre a fr. 83.30 per l'imposta di circolazione e
l'assicurazione responsabilità civile dell'automobile. Il Segretario assessore
ha respinto tali posizioni ritenendole non provate, anche perché i
giustificativi concernenti le spese per l'auto sono intestati al figlio delle
parti. L'appellante obietta che la moglie non ha mai contestato le spese di trasporto,
sicché non gli incombeva di provare fatti ammessi. Ora, è vero che l'istante
non ha contestato partitamente le poste del fabbisogno esposte dal marito, ma
ciò non esonerava quest'ultimo dal rendere verosimile le sue pretese. Inoltre
la metodica per il calcolo del contributo alimentare, di diritto federale, va
applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). Il giudice
può quindi stralciare le poste che non rientrano nella nozione di fabbisogno
minimo. Si tratta quindi di accertare, in concreto, se il convenuto abbia reso
verosimili le poste litigiose.
Le
spese di trasporto possono essere inserite nel fabbisogno personale solo se sono
indispensabili per scopi professionali o per esercitare il diritto di visita
(Rep. 1994 pag. 145; 1993 pag. 266). Dalla documentazione agli atti si evince
solo che il convenuto abita a __________ (doc. 1a, 5 e 12) e lavora a
__________ (certificati di salario nella casella “luogo di lavoro”, doc. 1 e
3). Egli ha quindi reso verosimile la necessità di far uso per scopi
professionali perlomeno dei mezzi di trasporto pubblici, non potendosi
ragionevolmente esigere che compia a piedi giornalmente il percorso da
__________ a __________ e ritorno (6 km). Nulla si evince per contro sulla
necessità di utilizzare un veicolo privato. L'appellante adduce solo in questa
sede di dover svolgere lavoro notturno, ciò che richiederebbe l'uso di un veicolo
privato, non essendovi notoriamente più corse autopostali dopo le 19.30. Se non
che, fatti nuovi in appello sono irricevibili, come si è già detto (consid. 2).
All'appellante può quindi essere riconosciuto solo il costo dell'abbonamento
mensile per i trasporti pubblici, che ammonta notoriamente a fr. 53.–
(abbonamento Arcobaleno di 2a classe per 2 zone).
-
Il
convenuto chiede ancora di inserire nel proprio fabbisogno le rate di fr. 200.–
mensili destinate al rimborso di un debito presso la __________ __________
__________ (doc. 13). La censura, del tutto immotivata, è finanche irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Sia come sia, il
mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso
terzi (Rep. 1985 pag. 93), che possono essere inseriti nel fabbisogno a
determinate condizioni e solo nella misura in cui non intacchino la copertura
dei bisogni minimi della famiglia (SJZ 93/1997 pag. 379 n. 11). A prescindere
dal fatto che l'appellante neppure spiega per quale motivo sia stato contratto
il debito, nella fattispecie la moglie non vede nemmeno coperto il proprio
fabbisogno. L'importo non può quindi essere inserito nel fabbisogno del
convenuto e la censura si rivela, nella misura in cui è ricevibile, sprovvista
di buon diritto.
-
Ne
consegue che il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a fr. 2'428.10 mensili
(fr. 1'025.– minimo del diritto esecutivo, fr. 250.10 per il premio della cassa
malati, fr. 900.– di locazione, fr. 100.– di spese accessorie, fr. 53.– per i
costi di trasporto professionali e fr. 100.– per le imposte stimate). Quando il
reddito familiare non è sufficiente a coprire le necessità delle due nuove economie
domestiche, al coniuge debitore va garantito il fabbisogno minimo, mentre
l'ammanco va a carico del coniuge creditore (DTF 123 III 3 consid. 3; Hausheer/Reusser/Geiser, op.
cit., n. 24 ad art. 176 CC; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley,
op. cit., pag. 291 n. 691). Il contributo
alimentare per la moglie va dunque limitato a fr. 610.–, pari alla differenza
(arrotondata) tra il reddito medio netto del marito (fr. 3'042.30) e il suo
fabbisogno (fr. 2'428.10). Entro tali limiti l'appello merita pertanto accoglimento.
-
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il
marito ottiene solo una modesta riduzione del contributo alimentare e appare
perciò equo che sopporti tre quarti degli oneri processuali. Il resto andrebbe
a carico della moglie, ma siccome essa non ha resistito all'appello, non si può
considerarla soccombente (DTF inedita del 5 maggio 1997 nella causa C. c. M.,
consid. 5). In tali condizioni si giustifica di rinunciare al prelievo di tale
quota e di ridurre gli oneri processuali di conseguenza. Non è invece il caso
di assegnare ripetibili all'appellata, che ha rinunciato a presentare
osservazioni. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente sul pronunciato
relativo agli oneri di prima sede, che può rimanere invariato. La domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, infine, può essere accolta,
ritenuta la sua situazione d'indigenza (art. 155 CPC) e la circostanza che il
gravame era parzialmente provvisto di buon diritto (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso
che __________ __________ è tenuto a versare dal 27 aprile 2000 alla moglie
__________ __________, anticipatamente entro il cinque del mese, l'importo
mensile di fr. 610.– a titolo di contributo alimentare.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
__________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster