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Numero d'incarto:
11.2000.155
Data decisione, Autorità:
02.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00155
Lugano
2 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (misure
a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna promossa con istanza del 12 luglio 2000 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 15 dicembre 2000 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il
5
dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Se
deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
presentata da __________ __________ il
18
gennaio 2001;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965) e __________ nata __________ (1963)
si sono sposati a __________ __________ il ____________________ 1997. La moglie
era già madre di due figli, __________ (1982) e __________ (1983), avuti da un
precedente marito. Dal nuovo matrimonio non sono nati figli. __________
__________ lavora come montatore esterno per la
__________ -__________ __________, la moglie è
cameriera stagionale in un esercizio pubblico. In seguito a difficoltà coniugali
la moglie ha instato nel marzo del 1998 per il tentativo di conciliazione,
rimasto però senza seguito.
B. Il 12 luglio 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore
della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere misure a protezione
dell'unione coniugale, in specie l'assegnazione dell'alloggio comune, un
contributo alimentare di fr. 2'000.– mensili e una provvigione ad litem
di fr. 2'500.–. Con decreto cautelare dell'indomani, emesso senza
contraddittorio, il Pretore ha ordinato al marito di lasciare entro 10 giorni
l'appartamento coniugale, assegnato alla moglie. All'udienza del 28 luglio 2000
__________ __________ ha chiesto a sua volta l'attribuzione dell'alloggio coniugale,
opponendosi alle altre pretese. Il 4 settembre 2000 __________ __________ ha
postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno sostanzialmente
confermato le loro domande, l'istante aumentando nondimeno la sua richiesta di
contributo alimentare a fr. 2'137.90 mensili e il marito non opponendosi più
all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie. I coniugi hanno
rinunciato alla discussione finale.
C. Statuendo il 5
dicembre 2000, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha
fissato in fr. 1'125.– mensili dal 1° luglio 2000 il contributo di mantenimento
in favore di lei e ha respinto la domanda di provvigione ad litem,
negando all'interessata anche il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per un quarto
a carico dell'attrice per il resto a carico del convenuto, obbligato a versare
alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la citata
sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 15 dicembre 2000
nel quale chiede che il contributo alimentare a suo carico sia ridotto a fr.
642.– mensili e che gli oneri processuali siano suddivisi diversamente; in via
subordinata egli postula il riparto di tali spese a metà e la compensazione
delle ripetibili. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2001 __________
__________ propone di respingere l'appello e insta per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi
pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie
per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi
alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto
federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare
del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza –
di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB
I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/
Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, n. 685 segg., pag. 289 segg.).
-
Il
Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5'300.– mensili e quello
della moglie in fr. 2'600.–. Quanto ai fabbisogni minimi, egli ha riconosciuto
al marito fr. 2'920.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1'025.–, locazione fr. 1'000.–, premio della cassa malati fr. 287.60 e onere
fiscale fr. 600.–) e alla moglie fr. 2'470.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1'025.–, locazione fr. 1'000.–, premio della cassa malati
fr. 245.40 e onere fiscale fr. 200.–). Constatata un'eccedenza di fr. 2'510.–,
il Pretore ne ha attribuito la metà a ognuno, riconoscendo alla moglie per
finire un contributo alimentare di fr. 1'125.– mensili.
-
L'appellante
chiede – come detto – di ridurre il contributo a suo carico a fr. 642.–
mensili, sostenendo che nel 1999 il suo guadagno ammontava in realtà a fr.
5'074.– mensili, che tra il 1° gennaio e il 31 luglio 2000 egli ha percepito in
media fr. 5'352.– mensili e che nel luglio 2000 il salario era di appena fr.
4'684.–, già compresa la quota parte di tredicesima. Ora, dagli atti risulta
che l'appellante ha conseguito nel 1999 un reddito mensile di
fr.
5074.– netti (certificato di stipendio ai fini della dichiarazione d'imposta
per il 1999, richiamato dal datore di lavoro) e che fino al luglio del 2000
egli ha guadagnato fr. 5'352.– mensili netti (certificato di stipendio ai fini
della dichiarazione d'imposta per il 2000, richiamato dal datore di lavoro).
Ciò posto, a un sommario esame come quello che disciplina l'emanazione di
misure a protezione dell'unione coniugale il giudizio del Pretore resiste alla
critica. È vero che nel luglio del 2000 il salario riscosso non superava più
fr. 4'323.70 mensili (doc. 3), ma l'argomentazione secondo cui tra la fine del
1999 e l'inizio del 2000 il datore di lavoro avrebbe effettuato pagamenti
meramente straordinari, oltre a non essere resa verosimile, è nuova e come tale
irricevibile in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; I CCA, sentenza del 19 gennaio
2001 nella causa D. c. D.).
-
L'appellante
rivendica un aumento del suo fabbisogno minimo a fr. 3'000.– mensili per tenere
conto dei premi relativi all'assicurazione contro la responsabilità civile e a
quella del mobilio domestico, come pure dell'imposta di circolazione e del
premio assicurativo dell'automobile. Per quanto riguarda le assicurazioni obbligatorie
e quelle private o sociali facoltative necessarie all'economia domestica o
all'attività professionale di uno dei coniugi, i relativi premi vanno inseriti
di principio nel fabbisogno dell'interessato (DTF 114 II 395 consid. 4c). In
concreto il costo per l'assicurazione del mobilio domestico e quello per
l'assicurazione privata contro la responsabilità civile, indicati in fr. 20.–
mensili, sono verosimili (doc. 7) e ragionevoli. Non vi è quindi motivo per non
tenerne calcolo (I CCA, sentenza del 4 dicembre 2000 nella causa L. c. L.). Ciò
che porta il fabbisogno dell'appellante a fr. 2940.– mensili. Per quel che è
invece delle spese dovute all'automobile, esse possono essere inserite nel
fabbisogno minimo solo se necessarie per scopi professionali o per l'esercizio
del diritto di visita. In concreto l'appellante si limita ad affermare di non
comprendere le ragioni del mancato riconoscimento di tale pretesa, ma non
allega né rende verosimile la necessità di far capo a un veicolo per esigenze
professionali. Al riguardo l'appello non può quindi trovare accoglimento.
-
Con
riferimento al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante chiede di
stralciarne l'onere fiscale. Manifestamente a torto, giacché il carico
tributario corrente rientra per giurisprudenza invalsa nel fabbisogno minimo,
già in sede cautelare (DTF 114 II 393). Ove non disponga di dati affidabili, il
giudice stima l'aggravio fiscale con prudente criterio (Rep. 1994 pag. 298). In
concreto, visto il reddito dell'interessata e il contributo alimentare versato
dal marito, assoggettato fiscalmente, a un sommario esame e in mancanza di dati
più affidabili l'onere fiscale stimato dal Pretore non appare sicuramente
inattendibile, né l'appellante spiega perché dovrebbe esserlo. In proposito
l'appello manca di consistenza.
-
Ciò
premesso, il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
reddito
del marito fr. 5'300.–
reddito
della moglie fr. 2'600.–
fr.
7'900.– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2'940.–
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2'470.–
fr.
5'410.– mensili
eccedenza fr.
2'490.– mensili
metà
eccedenza fr. 1'245.–
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2'940.– + fr. 1'245.– = fr.
4'185.– mensili
e deve
versare alla moglie
fr.
5'300.– ./. fr. 4'185.– = fr.
1'115.– mensili.
L'appello
andrebbe accolto entro questi limiti. Data nondimeno la trascurabile differenza
tra il contributo fissato dal Pretore e quello risultante dal calcolo meramente
matematico (fr. 10.– mensili), il decreto impugnato può rimanere invariato,
tanto più che al primo giudice compete pur sempre un certo margine di
apprezzamento e che il fabbisogno minimo del marito è garantito (DTF 123 III 1,
121 III 301, 121 I 97).
-
L'appellante
postula infine una diversa ripartizione degli oneri processuali, nel senso di
porre tre quarti di essi a carico della moglie, con obbligo di rifondergli fr.
1'000.– per ripetibili. In subordine egli propone di suddividere tali oneri a
metà. La richiesta è infondata. Intanto, come si è appena visto dal calcolo,
non vi è ragione di ritenere il marito maggiormente vittorioso. Inoltre, nella
determinazione degli oneri processuali e nel loro riparto il primo giudice
fruisce di un ragionevole potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso
o per abuso (Rep. 1996 pag. 171). In concreto la moglie ha chiesto
l'assegnazione dell'appartamento coniugale, un contributo complessivo di fr.
2'137.90 mensili e una provvigione ad litem di fr. 2'500.–, domande alle
quali il convenuto si è opposto, salvo aderire all'attribuzione dell'abitazione
coniugale con il memoriale conclusivo. Dato che la moglie ottiene, oltre
all'appartamento, un contributo di fr. 1'125.– mensili, nel risultato essa è in
gran parte vincente. La decisione di ritenere il marito soccombente per tre
quarti rientra così nel potere di apprezzamento del primo giudice e resiste
alla critica.
-
Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art.
148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un'equa indennità per
ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'istante non
può essere accolta. A prescindere dal fatto che l'attribuzione di ripetibili
renderebbe – di per sé – la domanda senza oggetto, dagli atti risulta che l'interessata
dispone di un capitale di oltre fr. 15'000.– e che ogni mese essa ha a
disposizione fr. 1'245.– con i quali far fronte alle spese legali e di
patrocinio. Non può dirsi pertanto che essa versi nell'indigenza (art. 155
CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione alla
Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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