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Numero d'incarto:
11.2000.153
Data decisione, Autorità:
24.01.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00153
Lugano
24 gennaio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con opposizione del 21 settembre 2000 dall'
avv. __________ __________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
al precetto esecutivo intimatogli il 12 settembre
2000 da
__________ __________,
__________, e dalla
Comunione ereditaria fu __________
__________, già in __________,
composta della stessa __________ __________, e da
__________ __________,
(rappresentate dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sull'istanza di ricusazione presentata il 26
ottobre 2000 dal precettato nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 28 febbraio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, ha accolto una petizione introdotta da __________ e __________
, condannando __________ __________ __________ “a rimuovere la sostra
edificata sul mappale n. di __________ a confine con la particella n.
di proprietà delle attrici”. Un appello introdotto da __________
__________ __________ contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da
questa Camera il 27 marzo 2000 (..), mentre un
parallelo ricorso per cassazione è stato respinto dalla Camera di cassazione
civile il 4 luglio 2000 (..__________).
B. Il
12 settembre 2000 __________ e __________ __________ hanno intimato a
__________ __________ __________ un precetto esecutivo civile inteso al rispetto
dell'ordine. L'escusso ha presentato opposizione il 21 settembre successivo al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che ha indetto il contraddittorio
per il 19 ottobre 2000. Su istanza del precettato, l'udienza è stata rinviata
al 26 ottobre successivo.
C. Il 26
ottobre 2000 __________ __________ __________ ha presentato un'istanza di
ricusazione nei confronti del Pretore. Nelle loro osservazioni del 31 ottobre
2000 __________ e __________ __________ propongono di respingere la domanda. Il
Pretore ha trasmesso gli atti il 13 dicembre 2000 al Tribunale di appello,
senza formulare osservazioni. Convocate all'udienza del 18 gennaio 2001 davanti
a questa Camera, le parti hanno mantenuto i loro punti di vista, ma i
precettanti hanno dichiarato per finire di rimettersi al giudizio del Tribunale
di appello.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove
questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave
inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a),
rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b).
Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di
appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice
da cui egli dipende (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con
decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
L'istante
afferma, in sintesi, che dopo avere statuito il 28 febbraio 2000 sull'azione di
merito lo stesso Pretore si trova a giudicare l'esecutività della sentenza. E
ciò proprio in un caso in cui – egli asserisce – il dispositivo che gli impone
di “rimuovere” il manufatto litigioso non è chiaro e necessita di esegesi. Il
Pretore dovrà pertanto interpretare nel merito una sentenza da egli medesimo
emanata, ciò che in sede esecutiva non è ammissibile. Sussisterebbe dunque il
timore di un giudizio parziale. Ora, l'art. 27 lett. b CPC abilita le parti a
ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori
oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di
qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag.
369; Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27). La questione è di
sapere se in concreto si ravvisino estremi del genere.
-
Il
diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato
dall'art. 30 Cost. Analogo principio scaturiva già dall'art. 58 vCost., sostanzialmente
identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica di far capo alla
relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid. 2b). Tale
garanzia vieta l'influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo
che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a
pregiudizio di una parte; al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe
meno, in effetti, la qualità di “giusto mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a,
124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a).
a) Sul
piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata
anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite,
come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità
e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1
CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto
cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto
di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di
garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di
parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è
sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi
legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze
concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un
rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541
consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art.
58 con riferimenti).
b) La
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172
consid. 3). Quanto alla possibile parzialità del giudice, essa dev'essere
valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire
se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni dubbio di favoritismo
e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale o organizzativo,
con particolare accento sull'importanza che possono denotare le apparenze.
L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore del magistrato
in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a,
116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può ricusarsi anche
spontaneamente.
-
Nelle
osservazioni all'istanza le interessate propongono di dichiarare la domanda
tardiva. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, infatti, che una
ricusazione va chiesta senza indugio e che un ritardo può configurare un atto
di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo). In concreto ci si può interrogare
se, tenuto conto dei motivi addotti, l'istanza non sia effettivamente
intempestiva, ove si consideri che l'escusso ha presentato opposizione al
Pretore e ha finanche chiesto un rinvio del contraddittorio senza nulla
eccepire. La questione può nondimeno rimanere aperta poiché, come si vedrà in
seguito, la ricusazione è comunque destinata all’insuccesso.
-
Le
convenute hanno chiesto la rimozione forzata della sostra posta sul mappale n.
__________ dell'istante, indicando come titolo esecutivo la sentenza emessa il
28 febbraio 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2. Ora, che lo
stesso giudice sia chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento volto all'esecuzione
di una propria sentenza ancora non costituisce, per ciò solo, motivo di
ricusazione. Il Codice di procedura civile non ne fa cenno. Anzi, l'eventualità
che un determinato giudice abbia già statuito in una causa vertente fra le
stesse parti e sul medesimo oggetto ancora non basta a legittimare una
ricusazione se al giudice incombe di decidere con un diverso potere cognitivo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad
art. 27 CPC). Con l'opposizione al precetto esecutivo, certo, il debitore può
contestare l'esecutività del titolo (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 493 CPC), come pure l'identità fra la prestazione
imposta dal titolo e quella richiesta dal precetto (Rep. 1991 pag. 489 nel
mezzo; Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 18, pag. 13; I CCA, sentenza
del 16 giugno 2000 in re I. contro B., consid. 3). Contrariamente all'opinione
dell'istante, tuttavia, ciò non significa che si possa rimettere in discussione
il merito della lite. Al contrario: il giudice dell'esecuzione non può
interpretare né integrare il dispositivo della sentenza alla base del precetto,
dispositivo che deve contenere un obbligo formale, chiaro ed esplicito (DTF 78
II 293, 84 II 458; Rep. 1988 pag. 400, 1991 pag. 489).
-
Ne
discende che in concreto il Pretore dovrà limitarsi esaminare l'identità della
prestazione richiesta con quella figurante nel titolo esecutivo e il passaggio
in giudicato del titolo stesso. In nessun caso gli incomberà di interpretare il
dispositivo della sentenza di merito. Non risulta del resto – né l'appellante
pretende – che il giudice abbia annunciato o lasciato intendere un simile
proposito. Se, poi, il Pretore si inoltrerà in esegesi del dispositivo,
l'istante potrà impugnare la sentenza. Allo stato attuale delle cose i timori
dell'istante, del tutto generici e invero al limite del pretesto, non sono
idonei a corroborare sospetti di parzialità, né sono avvalorati da elementi
oggettivi. Nella fattispecie non emergono quindi lontanamente “gravi motivi”
che mettano in dubbio l'equanimità del magistrato.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Le controparti, che si sono rimesse al giudizio di questa Camera,
non possono essere considerate vincenti e non possono dunque vedersi assegnare
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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