AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.150
Data decisione, Autorità:
05.10.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00150
Lugano
5 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione del 23 febbraio 1996 da
__________ __________,
(ora patrocinata dall'avv. dott. __________
__________,
rispettivamente dal lic. iur. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 6 dicembre 2000 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 14 novembre 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 28 giugno 1954 __________ __________ ha venduto a __________
__________ e __________ __________ la particella n. __________ RFD di
__________, ricavata dal frazionamento del vecchio fondo n. __________. Contestualmente
le parti hanno pattuito a carico della particella n. __________e in favore –
fra l'altro – della nuova particella n. __________una servitù “di passo
pedonale e con carro”, che è stata iscritta a registro fondiario il 13 luglio
1954 come servitù “di passo con carro”. Sul fondo dominante sorgeva una casa
d'abitazione e una stalla, mentre il fondo serviente non era edificato. Dalla
particella n. __________è stata poi scorporata il 30 aprile 1974 la particella
n. __________, a carico della quale è stata iscritta nel contempo una servitù
“di passo con veicoli e pedonale” in favore del nuovo fondo n. __________. La
servitù di passo con carro è stata riportata solo su quest'ultima particella.
Il 30 gennaio 1992 __________ __________– divenuto nel frattempo proprietario
della particella n. __________– ha venduto a __________ __________ una
superficie di 81 m² del proprio fondo, censita come strada, la quale è stata
integrata nella particella n. __________, già proprietà dell'acquirente, sulla
quale sorgeva una casa d'abitazione. L'iscrizione del trapasso di proprietà e
della mutazione ha avuto luogo il 27 aprile 1992. La servitù di passo con carro
in favore del fondo n. __________ (acquistato nel frattempo da __________
__________) è stata iscritta il 15 gennaio 1996 a carico del fondo n.
, in esito a una procedura di rettifica del registro fondiario
promossa dall'ufficiale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5
(inc. ..).
B. Il
23 febbraio 1996 __________ __________ ha convenuto __________ __________
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, postulando la
cancellazione della servitù di passo con carro in favore della particella n.
senza obbligo di indennità o, in subordine, dietro versamento di una
somma da stabilire. Nella sua risposta del 15 luglio 1996 __________ __________
si è opposto alla petizione. L'attrice ha ribadito le sue domande con replica
del 30 settembre 1996. Nella duplica del 30 gennaio 1997 __________ __________
ha precisato la domanda subordinata nel senso che la servitù fosse “limitata
all'esercizio pedonale e con veicoli leggeri” dietro versamento di un'indennità
di almeno fr. 80 000.– o, se non altro, che il diritto fosse
cancellato dietro versamento di almeno fr. 150 000.–. Nel frattempo __________
__________ ha promosso, il 28 giugno 1996, un'azione possessoria nei confronti
di __________ __________ perché fosse ripristinato l'esercizio veicolare della
servitù eliminando il dislivello venutosi a creare in seguito a lavori eseguiti
nel 1995 sul fondo serviente, domanda che per finire è stata respinta dal
medesimo Pretore con sentenza del 26 marzo 1999 (inc.
..).
C. Intanto,
il 3 ottobre 1997, __________ __________ ha nuovamente frazionato la particella
n. __________, dalla quale ha scorporato il fondo n. __________, rimasto di sua
proprietà. Il diritto di passo con carro a carico della particella n.
__________è stato riportato solo in favore di quest'ultimo fondo. Dopo le mutazioni
succedutesi a registro fondiario, la servitù litigiosa consentiva ormai di
accedere alla particella n. __________dalla pubblica via, a sud (via __________
__________), attraverso un'area originariamente censita come strada sul fondo
n. __________ (posto a sud-est del fondo dominante), la quale si immette a sua
volta su una strada privata perpendicolare denominata “via __________ ”
(particella n. __________).
D. Esperita
l'istruttoria, __________ __________ ha ribadito il suo punto di vista in un
memoriale conclusivo dell'8 settembre 2000, offrendo in subordine un'indennità
di fr. 13 972.50. Nelle sue conclusioni del 13 settembre 2000 __________
__________ ha ulteriormente precisato le proprie domande subordinate, prospettando
la limitazione del passaggio “all'esercizio pedonale e con veicoli leggeri”
dietro versamento di fr. 98 571.– o, quanto meno, la cancellazione del diritto
dietro versamento di fr. 124 911.–. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale. Statuendo il 14 novembre 2000, il Pretore ha accolto la petizione e ha
disposto la cancellazione –senza indennità – della servitù di passo con carro a
carico della particella n. __________e in favore della particella n.
__________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 5500.– per
ripetibili.
E. Contro
la predetta sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 6
dicembre 2000 per ottenere che la petizione sia respinta e che il giudizio impugnato
sia riformato di conseguenza. In subordine egli conclude perché la servitù di
passo con carro sia “limitata all'esercizio pedonale e con veicoli leggeri”
dietro versamento di un'indennità di fr. 98 571.– o, se non altro, perché il
diritto sia cancellato dietro versamento di fr. 124 911.–. Nelle sue
osservazioni del 19 gennaio 2001 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare la sentenza del Pretore o, in subordine, di riformare
il giudizio impugnato nel senso di cancellare la servitù dietro versamento di
fr. 13 972.50.
Considerando
in diritto: 1. Il primo giudice ha accertato peritalmente il valore litigioso in
fr. 83
410.– (sentenza impugnata, consid. 1). Le parti non hanno sollevato obiezioni
al riguardo, né vi sono elementi che inducano a reputare palesemente
inverosimile la cifra indicata dal Pretore. Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello è dunque ricevibile.
-
A
norma dell'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere
la cancellazione di servitù che abbiano perduto ogni interesse per il
proprietario del fondo dominante. Sapere se ciò sia il caso dipende dal
contenuto e dall'estensione del diritto. Decisivo è il principio dell'identità,
che impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli per cui sono
state costituite (DTF 121 III 54 consid. 2a con richiami di giurisprudenza; Liver in: Zürcher
Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736 CC). Occorre
quindi esaminare, in primo luogo, se per il proprietario del fondo dominante sussista
ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse corrisponda
allo scopo originario per il quale il diritto è stato costituito (DTF 114 II
428 consid. 2a). Tale interesse si apprezza, per il resto, sulla base di
criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3a con riferimenti; Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 322 n. 2267; Rodondi, L'extinction
des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 103
segg.). Ai fini della cancellazione il proprietario non deve avere più alcun
interesse ragionevole al mantenimento del diritto reale limitato (Steinauer, op. cit., loc. cit.; DTF 100
II 105). Qualora l'interesse possa rinascere in un futuro prevedibile, la
servitù va mantenuta (Steinauer,
op. cit., n. 2268).
-
Il
Pretore ha ordinato la cancellazione di servitù con l'argomento che il diritto
di passo è stato costituito il 17 (recte: 13) luglio 1954 (doc. B) per
scopo agricolo, per “consentire il transito delle mucche della masseria posta
sul fondo dominante, affinché potessero accedere direttamente ai fondi agricoli
circostanti, senza dover far capo alla strada pubblica” (sentenza impugnata, consid.
4 primo paragrafo). Egli ha soggiunto che l'uso della servitù dopo
l'insediamento di un'impresa edile sul fondo dominante – all'inizio degli anni
sessanta – è stato “sostanzialmente limitato a due soli episodi, del tutto
eccezionali (incendio e fornitura di materiale per lavori sul fondo
confinante), e comunque in chiaro contrasto con lo scopo per il quale era stata
costituita la servitù litigiosa” (consid. 4 secondo paragrafo). Ne ha dedotto,
il Pretore, che l'interesse del convenuto a esercitare il diritto reale
limitato conformemente al suo scopo originario è decaduto. Né vi sono elementi
che lascerebbero presagire – a suo parere – un cambiamento di destinazione del
fondo dominante, tale da far rinascere l'interesse alla servitù secondo lo
scopo agricolo iniziale. Donde l'estinzione del diritto a norma dell'art. 736
cpv. 1 CC, senza riconoscere al convenuto alcuna indennità.
-
L'appellante
contesta che la servitù litigiosa sia stata costituita solo per scopo agricolo.
Sostiene che essa era destinata a consentire l'accesso al fondo dominante con
veicoli a motore per qualsiasi genere di utilizzo: agricolo, abitativo e
finanche artigianale. Egli sottolinea inoltre che, al momento in cui è stata
costituita la servitù, la particella n. __________confinava con la strada
pubblica, sicché il diritto di passo non era destinato a garantire al fondo
dominante un accesso necessario nel senso dell'art. 694 cpv. 1 CC.
Contrariamente all'opinione del Pretore – egli soggiunge – l'istruttoria ha
dimostrato altresì che la servitù è stata esercitata anche dopo l'insediamento
dell'impresa edile sulla particella n. __________, e ciò fino a quando – poco
prima l'inizio della causa – il suolo sulla particella n. __________è stato indebitamente
abbassato, rendendo impossibile il transito veicolare attraverso il fondo serviente.
Ne conclude, l'appellante, che il passaggio mantiene un interesse attuale per
il proprietario della particella n. __________, conforme allo scopo originario
e senza ulteriore aggravio per l'attrice. A suo modo di vedere non sono
pertanto adempiuti i requisiti cui l'art. 736 CC subordina la cancellazione
del diritto.
-
Per
quel che riguarda anzitutto l'oggetto del passo, l'art. 738
cpv. 1 CC
stabilisce che l'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione
di una servitù in quanto determini chiaramente i diritti e gli obblighi che ne
derivano. Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi interpretazione (DTF 115
II 434 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 243 consid. 4; Liver, op. cit., n. 36, 103 e 109 ad art. 738 CC; Steinauer, op. cit., pag. 330 n. 2291).
Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della servitù può risultare dal
titolo di acquisto o dal modo in cui essa è stata esercitata per molto tempo,
pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi sono il senso e lo
scopo per cui la servitù è stata costituita, come pure l'interesse e le necessità
del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II 534 consid. 4), ritenuto
che ogni servitù va interpretata restrittivamente e non deve limitare i diritti
del fondo serviente più di quanto occorra al suo normale esercizio (Steinauer, op. cit., pag. 331 n. 2292; Liver, op. cit., n. 94 ad art. 738 CC).
a) In
concreto la servitù è iscritta nel registro fondiario come diritto –
rispettivamente onere – di “passo con carro” a carico della particella n.
__________e in favore della n. __________ (doc. B ed estratti nel fascicolo
“ispezione RF”). Si tratta di un'indicazione chiara e completa, dalla quale è
possibile desumere la facoltà per il proprietario del fondo dominante di
transitare sul fondo gravato con un “carro a due o più bestie” (art. 171
cpv.
2 LAC; Jacomella/Lucchini, I
rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, 5ª edizione, pag. 144 a metà). Tenuto
conto dell'evoluzione della tecnica, siffatta espressione va intesa attualmente
– per prassi consolidata – come un diritto di passaggio con veicoli a motore
(Rep. 1978 pag. 99 consid. 3 con richiami di dottrina e di giurisprudenza; Jacomella/Lucchini, loc. cit.). Sotto
questo aspetto l'iscrizione a registro fondiario, esaustiva, non lascia spazio
a interpretazioni di sorta (analogamente: I CCA, sentenza del 23 dicembre 1991
in re M. contro T., consid. 2). Rimane invece da stabilire se il transito
veicolare, in origine, dovesse essere limitato a fini agricoli – come ha
ritenuto il primo giudice – o potesse avvenire anche per altri scopi. Al
riguardo il titolo di acquisto non è di ausilio, giacché l'atto costitutivo del
28 giugno 1954 (doc. 20, foglio 9) e l'istanza d'iscrizione del 9 luglio
successivo (doc. 16 e doc. 20, foglio 12) si limitano a definire la servitù
litigiosa come “diritto di passo pedonale e con carro”, senza precisare né il
tracciato né a quali subalterni del fondo dominante essa permettesse l'accesso.
b) Contrariamente
all'opinione del primo giudice, la deposizione di __________ __________ non
consente – da sé sola – di desumere che la servitù sia stata esercitata per
molto tempo, pacificamente e in buona fede a scopo prettamente agricolo (art.
738 cpv. 2 in fine CC). Il testimone, residente in via __________ dal 1956, ha
affermato bensì che “il passaggio era utilizzato dal contadino per passare con
le mucche” (verbale del 18 giugno 1997, act. VI, pag. 1 nel mezzo), ma ha
precisato altresì che, lavorando altrove, egli non era presente per tutta la
giornata (verbale citato, pag. 1 verso il basso). Non si può dunque escludere
che, in sua assenza, la servitù fosse esercitata anche in altro modo e per
altri scopi, ad esempio per consentire l'accesso al fondo dominante da parte
dei dimoranti, evenienza tanto meno esclusa ove si pensi che – come ha rilevato
lo stesso Pretore – già all'epoca della costituzione della servitù sul fondo n.
__________sorgeva una casa d'abitazione (sentenza impugnata, consid. A; doc.
20, foglio 8). E, secondo giurisprudenza, un diritto di passo con carro destinato
in origine al transito agricolo non osterebbe, considerata l'evoluzione dei
tempi e la progressiva riduzione delle zone agricole, all'esercizio della
servitù per altri scopi (Rep. 1978 pag. 98 consid. C e 2). Ne segue che, non
risultando dagli atti alcuna limitazione particolare nell'esercizio della
servitù, in definitiva essa va intesa come diritto di passo con veicoli a
motore per ogni genere d'uso del fondo dominante, sia esso di natura agricola,
residenziale o artigianale.
- Il
Pretore non può essere seguito neppure laddove ritiene che il passo abbia perduto
ogni interesse per essere rimasto a lungo inutilizzato. L'ordinamento svizzero
non prevede la decadenza di servitù per mancato uso (Rep. 1989 pag. 98 consid.
3 con riferimenti; Steinauer, op.
cit., pag. 315 n. 2246). Certo, una servitù può estinguersi per rinuncia dell'avente
diritto e finanche per atti concludenti, purché chiari e univoci. Ciò non è il
caso tuttavia in concreto, ove appena si consideri che ancora nel 1995 l'appellante
aveva sollecitato l'iscrizione del passo che l'ufficiale del registro, per
svista, non aveva riportato in esito al già citato trapasso immobiliare del 27
aprile 1992 (doc. D, doc. 5 e doc. 20, foglio 19, punto 4) e che nel 1996
l'appellante ha finanche promosso un'azione possessoria contro la proprietaria
del fondo serviente per ottenere il ripristino della servitù (inc.
..__________). Tanto meno è possibile desumere dagli atti,
contrariamente all'opinione del primo giudice, che il passaggio non sia più
stato usato dopo l'inizio degli anni sessanta, da quando cioè sul fondo
dominante si è insediata un'impresa edile.
a) È
vero che diversi vicini hanno dichiarato di non aver mai visto transitare
veicoli sull'area gravata dalla servitù (deposizioni di __________ __________
__________, verbale del 18 giugno 1997, act. VI, pag. 3 in fondo; di __________
__________, verbale citato, pag. 1 in basso; di __________ , verbale
del 30 settembre 1997, act. VII, pag. 1 in fondo; di __________ ,
verbale del 5 dicembre 1996 nell'incarto richiamato DI..,
pag. 2 a metà; di __________ __________, verbale citato, pag. 2 verso il
basso). __________ __________, ex dipendente della ditta dell'appellante, ha
ricordato nondimeno due episodi in cui è stato utilizzato il passo litigioso: il
primo durante i lavori di ricostruzione e di sgombero, durati circa quattro
mesi, susseguenti a un incendio nei magazzini dell'impresa, e il secondo
durante la ristrutturazione della proprietà dell'attrice (verbale del 30 settembre
1997, act. VII, pag. 2 verso l'alto). Egli ha soggiunto di non avere constatato
il transito di veicoli in altre occasioni, ma solo perché egli lavorava di regola
sui cantieri, lontano dalla sede dell'impresa (verbale citato, loc. cit.).
b) Altri
dipendenti dell'impresa edile hanno confermato il passaggio di veicoli aziendali
sul fondo serviente. __________ __________, che ha lavorato come magazziniere
sul fondo dominante dall'insediamento della ditta fino al pensionamento (nel
1991), ha riferito che il passaggio litigioso, ancorché sollecitato meno
frequentemente dopo gli anni sessanta, veniva utilizzato “una volta ogni 2 o 3
mesi (…), quando l'accesso principale dalla strada era ostruito da altri mezzi”
(verbale del 30 aprile 1997 nell'incarto ..__________richiamato,
pag. 1 verso il basso). Tale circostanza è stata ribadita da __________
__________, dal 1987 operaio e aiuto magazziniere alle dipendenze del
convenuto, secondo cui i veicoli dell'impresa sono sempre transitati sulla
particella n. __________, con punte di frequenza giornaliera, finché il
passaggio è stato reso inagibile a causa del noto abbassamento di livello del
fondo serviente (verbale citato, pag. 2 nel mezzo). In simili evenienze non si
può certo affermare che l'attrice abbia dimostrato il mancato uso della servitù
da parte del proprietario del fondo dominante. L'appello risulta quindi, anche
sotto questo aspetto, provvisto di buon diritto.
- Rimane
da esaminare se possano entrare in linea di conto le premesse per un eventuale
riscatto della servitù mediante versamento di un'indennità all'appellante (art.
736 cpv. 2 CC). Ciò può aver luogo non solo quando l'interesse per il
proprietario del fondo dominante si sia ridotto, ma anche quando l'onere
imposto al proprietario del fondo serviente si sia aggravato, dopo la costituzione
della servitù, al punto da rendere proporzionalmente esiguo l'interesse al
mantenimento del diritto reale limitato (DTF 107 II 339 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 324 n. 2275
con richiami di dottrina e giurisprudenza).
a) In
concreto gli atti non dimostrano che per il convenuto l'utilità della servitù
sia ormai esigua rispetto all'onere gravante il fondo serviente. Che egli possa
valersi, dal 30 aprile 1974, di un diritto di passo “con veicoli e pedonale”
sulla particella n. __________ (doc. 2) ancora non basta per comprovare un
mutamento di situazione, giacché – come detto – al momento della costituzione
del passo litigioso la particella n. __________era parte integrante della
particella n. __________, la quale già allora disponeva dunque di un accesso
alla pubblica via (doc. 20, foglio 8). Si aggiunga che dopo l'ultimo
frazionamento del fondo n. __________, il 3 ottobre 1997, il diritto di passo
attraverso la particella n. __________è stato bensì riportato sul fondo n.
__________, ma nessuna servitù è stata costituita sul nuovo fondo n. __________
(estratti nel fascicolo “ispezione RF”). Ne discende che il diritto di passo
litigioso costituisce attualmente l'unico accesso dalla particella n.
__________alla pubblica via.
b) Nemmeno
si può affermare del resto che, per avventura, l'onere a carico del fondo serviente
sia considerevolmente aumentato. Dal fascicolo processuale si evince anzi che
l'uso della servitù è diminuito sensibilmente dopo gli anni sessanta
(testimonianza di __________ __________, verbale del 30 aprile 1997 nell'incarto
..__________richiamato, pag. 1 verso il basso). Il fondo
dominante – come si è visto – è stato per di più frazionato a diverse riprese,
l'ultima volta in corso di causa, e il diritto è stato riportato per finire
sulla sola particella n. __________, la cui superficie (878 m²: estratto nel
fascicolo “ispezione RF”) corrisponde solo a un quinto di quella del fondo
dominante originario (4551 m²: doc. 20, foglio 8). Ciò non avvalora sicuramente
l'ipotesi di un aggravio. Se ne conclude che l'appello, fondato in ogni suo
punto, merita accoglimento e la sentenza del Pretore va riformata nel senso di
respingere la petizione.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellata (art. 148 cpv. 1 CPC),
che rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili. L'esito
dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le
ripetibili di prima sede, che seguono il medesimo grado di soccombenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono poste a carico dell'attrice,
che rifonderà al convenuto fr. 5500.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1050.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà a __________ __________ fr. 1500.– per ripetibili.
III. Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
dott. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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