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Numero d'incarto:
11.2000.146
Data decisione, Autorità:
20.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00146
Lugano
20 dicembre 2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Chiesa
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 30 maggio 2000 dalla
Società cooperativa
__________ __________, __________. __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ __________ e __________, Sede regionale per il __________ e la __________,
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sull'istanza di ricusazione presentata il 16
novembre 2000 dai convenuti nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel
maggio del 2000 attivisti del Sindacato __________ e __________ (__________)
hanno manifestato quattro volte davanti e dentro il centro commerciale
__________ di __________. __________, protestando contro la decisione con cui
la Società cooperativa __________ __________ aveva deciso di prolungare
temporaneamente di un'ora l'apertura dei suoi negozi il sabato, dalle 17 alle
18. Il 30 maggio 2000 la __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Bellinzona perché accertasse l'illiceità delle azioni compiute dal
__________, in particolare da __________ __________ e __________ __________, i
quali erano entrati nella proprietà per dimostrazioni di protesta senza
autorizzazione, avevano invitato i clienti a non accedere al centro
commerciale, si erano rifiutati di lasciare il luogo nonostante l'ingiunzione
dei responsabili, avevano ingiuriato rappresentanti della cooperativa, avevano
scandito a lungo motti ostili all'interno del centro commerciale con un
megafono, avevano chiuso l'entrata principale con una rete metallica ed erano
finanche passati a vie di fatto contro il personale che intendeva liberare
l'entrata. La Società cooperativa __________ __________ ha chiesto inoltre al
Pretore che i convenuti fossero tenuti a versarle l'importo simbolico di fr.
1.– per torto morale.
B. In
via cautelare l'attrice ha instato, contestualmente alla petizione, perché ai
convenuti fosse vietato l'accesso al centro commerciale di __________.
__________ e/o a qualsiasi altra area per svolgere manifestazioni senza la sua
autorizzazione. Con decreto emesso senza contraddittorio il 31 maggio 2000 il
Pretore ha accolto l'istanza, ordinando “al __________I, e in particolare a
__________ __________ e a __________ __________ ” – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – di non accedere al centro __________ di __________.
__________ e/o a qualsiasi altra area di proprietà dell'attrice per svolgere
manifestazioni non autorizzate. I convenuti hanno chiesto la revoca del
decreto, previo contraddittorio, sicché il Pretore ha citato le parti alla
discussione del 14 giugno 2000.
C. All'udienza
del 14 giugno 2000 la Società cooperativa __________ __________ ha confermato
la propria domanda, soggiungendo che nel frattempo i convenuti avevano violato
il decreto supercautelare a due riprese, reiterando nelle manifestazioni a
. __________ e al centro “ ” di __________ . I
convenuti hanno riaffermato la loro opposizione all'istanza, insistendo per la
revoca del provvedimento. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato un
memoriale conclusivo in cui hanno riaffermato le loro domande. I convenuti
hanno chiesto inoltre che fosse accertata la caducità della misura cautelare,
l'attrice non avendo fatto seguire alcuna azione di merito intesa a far cessare
lesioni della sua personalità. Le parti hanno rinunciato alla discussione
finale. Statuendo il 13 novembre 2000, il Pretore ha confermato l'ordine
impartito senza contraddittorio. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
400.–, sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere
all'attrice fr. 3'500.– per ripetibili. Un appello introdotto dai convenuti
contro tale decreto è tuttora pendente (inc. ..).
Quanto alla causa di merito, essa non è ancora giunta allo stadio dell'udienza
preliminare.
D. Nel
frattempo, il 16 novembre 2000, i convenuti hanno presentato un'istanza di ricusazione
nei confronti del Pretore. Questi ha trasmesso gli atti il 24 novembre 2000
alla Camera civile di appello, rilevando che i motivi addotti non giustificano
alcuna astensione. Nelle sue osservazioni del 23 novembre 2000 la Società cooperativa
__________ __________ propone a sua volta di respingere la domanda. Convocate
all'udienza del 19 dicembre 2000 davanti a questa Camera, le parti hanno mantenuto
i loro punti di vista.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove
questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave
inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a),
rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni" (lett.
b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di
appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il giudice
da cui egli dipende (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con
decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
Gli
istanti affermano in sintesi che, accertando nel decreto cautelare l'illiceità
delle loro azioni dimostrative, il Pretore ha precorso il merito della lite,
anticipando l'esito dell'azione di merito. Essi sostengono che in sede
cautelare il Pretore doveva limitarsi a esaminare se si giustificasse o no la
conferma del decreto supercautelare, senza pronunciarsi sulla liceità o
l'illiceità delle azioni dimostrative. Ciò premesso, la ricusazione deve
reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare
il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi
che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi
persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
31 ad art. 27; Rep. 1988 pag. 369).
-
Il
diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato
dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost.,
sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica
di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid.
2b). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione
di circostanze esterne al processo, che potrebbero privare il magistrato della
necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato
sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto
mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid.
3a).
a) Sul
piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata
anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali che devono
essere concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale
da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle
esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a).
Oltre ai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU
assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non
prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un
semplice rimprovero di parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali
di una parte non è sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato,
per confortare dubbi legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente
prevenuto: circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e
atte a denotare un rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169
consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid.
4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57
ad art. 58 con riferimenti).
b) La
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172
consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere
valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire
se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio
di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le
apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore
del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia
408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può
ricusarsi spontaneamente o su istanza di una parte.
- Nel
decreto cautelare emanato dopo contraddittorio il Pretore si è così espresso:
“La chiusura dell'entrata principale del centro commerciale attuata il giorno
di sabato 13 maggio 2000, con la posa di una rete metallica che impediva il
transito, costituisce un intralcio inammissibile all'attività commerciale e
configura pertanto atto illecito nel senso dell'art. 28 cpv. 1 CC. Del pari è
illecito, poiché fonte di inammissibile disturbo per gli utenti, l'uso di
megafono, specie quando questo avviene all'interno dove il disturbo risulta accresciuto
e pertanto particolarmente grave. Il __________ è all'origine di entrambi gli
episodi descritti, avvenuti nei giorni di giovedì 11 e sabato 13 maggio 2000.
__________ __________ era presente in ambedue i casi mentre __________
__________ lo era in quello del 13 maggio” (consid. 9). Si tratta in concreto
di esaminare se con tali frasi il Pretore abbia espresso un pregiudizio sull'azione
di merito, suscitando apparenza di prevenzione e di parzialità.
a) In concreto il magistrato era chiamato a statuire su un'istanza
cautelare presentata dall'attrice giusta l'art. 28c cpv. 1 CC. In base a
tale disposizione chi rende verosimile una lesione illecita della sua
personalità, imminente o attuale tale da potergli causare un pregiudizio
difficilmente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti
cautelari, in particolare proibire o far cessare la lesione a titolo cautelare
(cpv. 2 n. 1). All'istante incombe di rendere verosimile – senza cioè che il
giudice ponga esigenze troppo severe – che il convenuto lede in quel momento o
sta per ledere la sua personalità con un comportamento illecito. Il convenuto,
da parte sua, è tenuto ad addurre – ove non neghi le proprie intenzioni – una
giustificazione che renda verosimile la legittimità del suo comportamento (Bucher, Personnes physiques et
protection de la personnalité, Basilea 1995, pag. 165 nota 623; Riklin, Schweizerisches Presserecht,
Berna 1996, pag. 219 note 75 segg.; Tercier
in: Media Lex 1/95, pag. 29 seg.).
b) Secondo
giurisprudenza non adombra prevenzione un giudice che esprime un parere non
definitivo sulla scorta di un apprezzamento anticipato e sommario dell'incarto
e dei mezzi di prova invocati dalle parti (Kölz,
op. cit., n. 60 ad art. 58 Cost.;
Poudret, COJ, vol. I, n. 5.3 ad art. 22, pag. 124 e 125; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano, 1997, pag. 88 e 166). Nonostante l'apparenza
che potrebbe destare nel pubblico, l'adozione di misure cautelari non
costituisce, per ciò solo, un motivo di ricusazione, un sindacato provvisionale
non identificandosi giuridicamente con un giudizio di merito (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad
art. 27; Poudret, op. cit., n.
5.3 ad art. 23; DTF 113 Ia 407 consid. 2b). Un decreto cautelare si riconduce a
un giudizio interlocutorio di mera verosimiglianza, rispettivamente di
apparenza; una sentenza di merito è un giudizio finale, emanato con pieno potere
cognitivo.
-
Nella
fattispecie il Pretore doveva statuire sull'adozione di un provvedimento cautelare
e doveva attenersi perciò a un giudizio sommario, esaminando in termini di semplice
apparenza l'illiceità della lesione. Certo, per valutare il rischio di lesioni
future, attuali e imminenti, come pure per formulare una prognosi ragionevole
egli doveva considerare anche il comportamento pregresso dei convenuti. Doveva
attenersi però a un pronunciato di verosimiglianza, senza anticipare opinioni
di merito. Egli si è invero dipartito da tale giusta premessa: correttamente ha
esordito rammentando che l'adozione di misure cautelari dipende dall'attendibilità
delle lesioni prospettate (decreto impugnato, consid. 7). Se non che, più oltre
egli ha perduto di vista siffatto limite, giungendo ad accertare senza alcuna
riserva che l'intralcio alla normale attività del centro commerciale per opera
dei convenuti “configura un atto illecito” e che “del pari illecito” era l'uso
di un megafono all'interno degli edifici (consid. 9). È possibile che con tali
affermazioni assolute il Pretore intendesse, comunque sia, riferirsi al solo ambito
cautelare. Tale non è però l'impressione che si ricava leggendo il decreto.
Così come sono espresse, le affermazioni predette sono idonee a suscitare anche
in un osservatore estraneo e spassionato l'impressione che il primo giudice
abbia ormai maturato la sua idea sul carattere delle lesioni e che, per finire,
l'esito della causa di merito sia irrimediabilmente segnato.
-
Se ne conclude in ultima analisi, valutando l'insieme delle circostanze
descritte, che per quanto nel suo intimo il Pretore possa fors'anche essere
libero ed equanime, la categorica formulazione del decreto impugnato (consid.
9), senza alcun accenno né alla sommarietà né alla verosimiglianza, crea
un'oggettiva parvenza di parzialità. Non rimane pertanto che pronunciare la ricusazione
del magistrato. Non riscontrandosi atti da annullare (art. 30 cpv. 4 CPC), il
Pretore sarà sostituito dal Segretario assessore, che continuerà nella causa
(art. 11 cpv. 1 LOG).
-
Gli oneri del
giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La convenuta
rifonderà alla controparte, inoltre, una congrua indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta e il Pretore del Distretto di Bellinzona è ricusato nella causa
..promossa dalla Società cooperativa __________
__________ contro il Sindacato __________ e __________ (), __________
__________ e __________ __________.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico della Società cooperativa __________ __________, che rifonderà
alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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