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Numero d'incarto:
11.2000.143
Data decisione, Autorità:
05.10.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00143
Lugano
5 ottobre
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. ___
(fondazioni) del Dipartimento delle istituzioni che oppone il
__________ di
alla
Fondazione __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev’essere accolto il
ricorso presentato il 13 novembre 2000 dal __________ di __________ contro la
decisione emanata il 9 ottobre 2000 dal Dipartimento delle istituzioni;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico n. __________del notaio __________ __________, il
9 giugno 1990 la Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino, il
Comune di __________, il Comune di __________, il __________ di , il
__________ di __________ e la Società ticinese per __________ e __________
__________ () hanno costituito la Fondazione __________ __________,
con sede a __________, allo scopo di “salvaguardare e proteggere attivamente
la __________ __________ nelle sue componenti etnologiche, geografiche,
botaniche, faunistiche e paesaggistiche, collaborando con i Comuni di
__________ e __________ nell'applicazione del piano regolatore in valle
__________ ” (art. 2 dello statuto). Organi della fondazione sono il Consiglio
di fondazione, il Gruppo operativo e l'Ispettorato cantonale delle finanze
(art. 5 dello statuto). L'art. 11 dello statuto stabiliva:
Diritto di firma: la Fondazione è
rappresentata dal Presidente congiuntamente a un altro membro del Consiglio di
Fondazione.
La
Fondazione __________ __________ è stata iscritta nel registro di commercio il
6 luglio 1990.
B. Il
Consiglio di fondazione ha deciso a maggioranza, il 14 aprile 2000, di
modificare lo statuto e nella successiva seduta del 12 maggio 2000 ha
modificato anche il proprio regolamento, come quello del Gruppo operativo. Il
diritto di firma e di rappresentanza della fondazione, in particolare, è stato
modificato come segue:
Art. 11 (rappresentanze e diritto di firma)
La Fondazione
è rappresentata dal Presidente congiuntamente al Vicepresidente o al
segretario-cassiere.
C. Il
25 maggio 2000 la Fondazione __________ __________ ha instato davanti all'Autorità
di vigilanza sulle fondazioni per ottenere la ratifica delle modifiche adottate
dal proprio Consiglio. Con decisione del 9 ottobre 2000 il Dipartimento delle
istituzioni, su proposta della Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza
sulle fondazioni, ha approvato i cambiamenti dello statuto. La tassa di giudizio
di fr. 400.– è stata posta a carico dell'istante.
D. Contro
la decisione appena citata il __________ di __________ è insorto con un ricorso
del 13 novembre 2000 nel quale chiede che la risoluzione impugnata sia dichiarata
nulla per quel che concerne la modifica del diritto di firma prevista dall'art.
11 dello statuto. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2001 la Fondazione
__________ __________ propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione
impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Dipartimento delle istituzioni in
materia di fondazioni sono impugnabili con ricorso entro 20 giorni alla Camera
civile di appello (art. 15 prima frase LAC e 424 cpv. 3 CPC, che utilizzano
impropriamente il termine di “appello”).
Il ricorso in esame, tempestivo, è dunque ricevibile.
-
L'art.
85 CC stabilisce che l'autorità cantonale competente – nel Cantone Ticino il
Dipartimento delle istituzioni (art. 14 cpv. 3 LAC) – può, su proposta
dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione,
modificarne l'organismo quando ciò sia urgentemente richiesto per la
conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine. Nonostante il
tenore della norma, una modifica dell'organizzazione non presuppone necessariamente
un caso di urgenza: basta che l'emendamento sia giustificato da irrefutabili
motivi per il mantenimento del fine (Grüninger
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 85/86). Non è invece sufficiente
che la soluzione prospettata appaia semplicemente migliore, più utile o
opportuna di quella voluta in origine (Riemer
in: Berner Kommentar, n.
50 ad art. 85/86 CC). Una modifica dell'organizzazione può essere ammessa, per
esempio, ove la nomina dell'organo di gestione incomba a un'autorità in ragione
di competenze che sono poi state trasmesse a un altro ufficio, oppure quando
l'organizzazione non sia più sufficiente per far fronte a un incremento
dell'attività (Riemer, op. cit.,
n. 51 ad art. 85/86 CC). Essa va negata, per contro, ove siano escluse
dall'organo direttivo determinate categorie di persone senza che ciò metta in
pericolo lo scopo o il patrimonio della fondazione, o qualora una richiesta sia
volta a conferire la gestione dell'ente all'esecutivo comunale in luogo di
quello patriziale, sebbene a quest'ultimo non sia stata mossa alcuna critica sulla
gestione del patrimonio (cfr. gli esempi citati da Riemer, op. cit., n. 54 ad art. 85/86 CC).
-
Il
Dipartimento delle istituzioni ha modificato con la decisione impugnata lo
statuto della fondazione, aderendo alle proposte del Consiglio di fondazione,
ritenendo che le modifiche in questione avrebbero permesso alla fondazione di
perseguire il suo scopo in modo più valido ed efficace, per una gestione
dinamica e razionale. In particolare, il Dipartimento ha rilevato che la
modifica del diritto di firma e di rappresentanza risponde all'intento di “meglio
regolare gli stessi in rapporto a una gestione dinamica e razionale della
Fondazione”.
-
Il
ricorrente si oppone alla modifica dell'art. 11 dello statuto, sostenendo che
il diritto di firma e di rappresentanza compete ai membri del Consiglio di
fondazione e non al segretario-cassiere, al quale possono spettare solo
competenze limitate, nell'ambito di attività amministrative ausiliarie. La
modifica, inoltre, non sarebbe stata adottata nell'intento di assicurare alla
fondazione una gestione dinamica e razionale, ma per ratificare l'ampliamento
di fatto delle competenze del segretario-cassiere, la cui attività si è
dilatata nel tempo. Secondo il ricorrente il lievitamento dei costi di gestione
provocati dall'attività del segretario non avrebbe permesso di raggiungere gli
intenti dei fondatori nella misura originariamente prevista, di modo che per assicurare
la conservazione del patrimonio e il mantenimento del fine della fondazione
occorre rispettare gli art. 85 e 86 CC.
-
In
concreto la modifica litigiosa tende ad accordare al segretario-cassiere della
fondazione, che può essere scelto anche fuori del Consiglio di fondazione (art.
6.3 del nuovo atto statutario), il diritto di firma congiunto con il
presidente. Il Consiglio di fondazione ha addotto nell'istanza del 25 maggio
2000 che le modifiche organizzative rispondono all'esigenza di una gestione più
razionale ed efficace della fondazione, senza tuttavia fornire spiegazioni
particolari al riguardo. Il Dipartimento ha approvato le modifiche proposte dal
Consiglio di fondazione, accettando le spiegazioni del Consiglio di fondazione.
Ora, la modifica organizzativa relativa al diritto di firma e di rappresentanza
non adempie manifestamente i requisiti posti dall'art. 85 CC. Per quanto
risulta dagli atti, infatti, la fondazione non ha avuto problemi di funzionamento
derivanti dal diritto di firma congiunto del Presidente con un altro membro del
Consiglio di fondazione, nemmeno dopo il ritiro dell'attuale
segretario-cassiere dall'organo dirigente, di cui in origine era membro
(istanza del 25 maggio 2000). La generica spiegazione fornita dal Consiglio di
fondazione, secondo cui la modifica consente “una gestione dinamica e razionale
della Fondazione” (istanza, pag. 4) non offre spunti concreti per valutare se
il cambiamento sia più adeguato alle attuali esigenze di quanto non fosse la
normativa originaria, che riserva il diritto di firma e la rappresentanza al
Presidente e a un altro membro del Consiglio di fondazione.
-
Nella
fattispecie i fondatori della persona giuridica sono sempre rappresentati nel
Consiglio di fondazione (art. 6 dell'atto costitutivo). Nella misura in cui il
Consiglio di fondazione decide all'unanimità modifiche organizzative, le stesse
possono quindi essere considerate conformi alla volontà dei fondatori. Ma ciò
non è il caso in concreto, poiché il ricorrente, che è appunto uno dei fondatori
(atto costitutivo del 9 giugno 1990), contesta la modifica del diritto di firma
e di rappresentanza proposta dalla maggioranza del Consiglio di fondazione. Né
il cambiamento dell'art. 11 dell'atto statutario appare imposto da innegabili
esigenze per mantenere lo scopo della fondazione, per altro nemmeno addotte dal
consiglio di fondazione, ma da semplice convenienza e comodità. In siffatte
circostanze, non sono date le condizioni per una modifica dell'organizzazione (Riemer, op. cit., n. 50 ad art. 85/86
CC, pag. 636 in alto).
-
Del
resto, la contestata modifica del diritto di firma e di rappresentanza non
potrebbe avvenire nemmeno se fosse considerata di poca importanza, ovvero
destinata ad assicurare una razionale amministrazione senza cambiamenti
essenziali (cfr., per la definizione: DTF 103 Ib 165; Riemer, op. cit., n. 76 ad art. 85/86 CC; Grüninger, op. cit., n. 11 ad art.
85/86 CC). Anche in tale ipotesi, difatti, un cambiamento dell'atto statutario
non può dipendere dal semplice desiderio del Consiglio di fondazione, il quale
non può disporre a suo piacimento della fondazione (Riemer, op. cit., n. 18 ad art. 85/86 CC). La modifica deve
invece essere sorretta da un interesse degno di protezione, nel senso che deve
permettere alla fondazione di adempiere i propri compiti in modo più efficace,
deve apparire imposta da validi motivi oggettivi e non deve pregiudicare i
diritti di terzi (Riemer, op.
cit., n. 76 ad art. 85/86 CC, pag. 647 in alto; Grüninger, op. cit., n. 12 ad art. 85/86 CC). Ora, il
cambiamento del diritto di firma e di rappresentanza litigioso non è
giustificato da motivi oggettivi, il Consiglio di fondazione essendosi limitato
– come si è visto – ad allegare generici bisogni di efficacia (sopra, consid.
5), senza evocare alcun episodio concreto. La modifica dell'art. 11, pertanto,
non integra affatto le condizioni dell'art. 85 CC. Se ne conclude che il
ricorso, fondato, merita accoglimento e la decisione impugnata dev'essere
riformata nel senso che l'art. 11 dello statuto rimane invariato.
-
Gli
oneri processuali vanno a carico della fondazione, che ha resistito al ricorso
(art. 28 cpv. 1 LPAmm) e che rifonderà al ricorrente un'equa indennità per
ripetibili, commisurata alla circostanza che il ricorso è stato presentato senza
l'assistenza di un patrocinatore. Non si giustifica invece di riformare il
dispositivo sugli oneri di primo grado, la tassa di giustizia essendo già stata
posta a carico della fondazione istante.
-
L'odierna
sentenza dev'essere comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia in virtù
dell'art. 103 lett. b seconda frase OG, dandosi la possibilità di un ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale (Grüninger,
op. cit., n. 13 ad art. 85/86 con riferimenti).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione
impugnata è così riformato:
L'atto costitutivo della Fondazione
__________ __________, __________, è confermato come segue:
Atto
costitutivo della Fondazione __________ __________
Art. 1 a 10:
invariati.
Art. 11: La
Fondazione è rappresentata dal Presidente congiuntamente a un altro membro del
Consiglio di fondazione (versione del 9 giugno 1990).
Art. 12:
invariato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico della Fondazione __________ __________, che rifonderà al
__________ di __________ fr. 400.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– Patriziato
di __________, __________;
– Fondazione
__________ __________, __________.
Comunicazione
a:
– Dipartimento
delle istituzioni;
– Ufficio
federale di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione
(art. 97 segg. OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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