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Numero d'incarto:
11.2000.142
Data decisione, Autorità:
04.07.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00142
Lugano
4 luglio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (azione
di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
dell'11 febbraio 1999 da
__________ __________, __________
(rappresentato dall'avv. __________ __________
-__________i, __________)
con
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
premesso
che con decreto cautelare del 30 ottobre 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona
ha disciplinato la vita separata dei coniugi __________ e __________
__________, in particolare l'affidamento della figlia __________ (nata il
____________________ 1986) alla madre, il diritto di visita del padre e il
contributo alimentare dovuto da questi per la figlia e la moglie;
accertato
che il 16 novembre 2000 __________ __________ ha appellato tale decreto,
postulando l'affidamento della figlia a sé medesimo, riservato il diritto di
visita della madre, o in via subordinata la riduzione del contributo alimentare
a suo carico;
preso
atto che nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2000 __________ __________ ha
proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;
esaminata
ora la lettera del 28 giugno 2001 con cui __________ __________ dichiara di
ritirare l'appello per avere, le parti, sottoscritto nel frattempo una
convenzione sugli effetti del divorzio nella quale consentono alla
compensazione delle ripetibili anche per la procedura di appello;
ritenuto
che nelle circostanze descritte rimane da statuire solo sugli oneri processuali
di seconda sede;
considerato
che di regola chi recede da una lite deve sopportare le tasse e le spese
inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e che nella
fattispecie non si intravedono ragioni per scostarsi da tale principio;
stabilito
nondimeno che gli oneri processuali vanno ridotti al minimo per tenere conto
delle condizioni finanziarie dell'appellante e della buona volontà dimostrata
dai coniugi (art. 21 LTG);
osservato
che in materia di ripetibili non vi è motivo per disattendere quanto le parti
stesse hanno pattuito nella convenzione (clausola n. 2.8, sentenza del 26
giugno 2001);
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________ -__________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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