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Numero d'incarto:
11.2000.137
Data decisione, Autorità:
09.11.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00137
Lugano,
9 novembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire sull'“istanza di petizione” del 7
novembre 2000 presentata da
__________ __________ __________, __________
contro il decreto del 26 ottobre 2000 con cui il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha rifiutato all'istante il
beneficio dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'“istanza di petizione” introdotta da __________ __________ __________ contro
il decreto del Pretore;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 20 ottobre 2000 __________ __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, perché le designasse un patrocinatore d'ufficio
ai fini di promuovere causa contro l'ex marito __________ __________ __________
e rimettere in discussione la sentenza di divorzio;
che con
decreto del 26 ottobre 2000 il Pretore ha respinto l'istanza, la nomina di un
patrocinatore d'ufficio potendo “avvenire solo in seguito alla promozione di
una causa ordinaria”;
che
contro tale atto __________ __________ __________ è insorta con un'“istanza di
petizione” del 7 novembre 2000 nella quale chiede di nominarle un patrocinatore
d'ufficio e di riformare in tal senso il decreto impugnato;
che la
richiesta non è stata oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
il decreto con cui un Pretore rifiuta a una parte il beneficio dell'assistenza
giudiziaria è appellabile (art. 158 cpv. 2 CPC), sicché da questo profilo
l'“istanza di petizione” può essere trattata come appello;
che un
appello deve contenere nondimeno – sotto pena di nullità – l'indicazione dei
motivi sui quali esso si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);
che nella
fattispecie l'interessata si duole di pretese sopraffazioni e di asserite
truffe subìte al momento del divorzio, ma non spiega per quali ragioni la
motivazione in base alla quale il Pretore ha respinto la richiesta di
assistenza giudiziaria sarebbe erronea;
che di
conseguenza, seppure trattata come appello, l'“istanza di petizione” appare già
di primo acchito inammissibile;
che del
resto, si volesse anche prescindere da insufficienze formali, il beneficio dell'assistenza
giudiziaria può essere conferito al più presto – come ha rilevato il Pretore –
contestualmente all'atto introduttivo della lite (Rep. 1995 pag. 231 n. 58);
che nella
misura in cui insiste per ottenere l'assistenza giudiziaria prima ancora di
avere intentato causa, l'interessata reitera una domanda ingiustificata;
che
pertanto, foss'anche ricevibile, l'appello andrebbe in ogni modo respinto;
che gli
oneri dell'attuale sentenza andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv.
1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a
rinunciare a ogni prelievo;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattata
come appello, l'“istanza di petizione” è respinta nella misura in cui è ricevibile.
-
Non si
riscuotono tasse né spese.
-
Intimazione
a __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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