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Numero d'incarto:
11.2000.135
Data decisione, Autorità:
23.11.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00135
Lugano,
23 novembre 2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (provvedimenti cautelari: restrizione della
facoltà di disporre) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 24 novembre 1998 da
__________ e __________ __________, __________
(già patrocinate dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'“opposizione”
presentata il 30 ottobre 2000 da __________ e __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 23 ottobre 2000 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 giugno 1968 __________ __________ ha donato al figlio
__________ “ogni interessenza” a lui spettante sulle particelle n. __________e
__________RFD di __________, appartenenti alla comunione ereditaria di sua
madre __________ (formata da egli medesimo con i fratelli __________o,
__________ e __________, unitamente a __________ __________ ed __________
__________, che a loro volta avevano ereditato l'interessenza del fratello
__________, deceduto). Con lo stesso atto pubblico egli ha donato al figlio
__________ la particella n. __________RFD di __________ e alle figlie
__________ e __________ la particella n. __________ in ragione di un mezzo
ciascuno. Le particelle n. __________e __________ sono state iscritte il 21
giugno 1968 nel registro fondiario a nome dei donatari. Le particelle n.
__________e __________ sono rimaste intestate invece ai membri della comunione
ereditaria fu __________ __________.
B. __________ __________ è deceduto il 9 ottobre 1980, lasciando in
qualità di eredi i figli __________, __________, __________ e a. Il
fratello __________ __________ è deceduto il __________ __________ 1981,
lasciando in qualità di eredi la moglie __________ con cinque figli
(, __________ in __________, __________ in __________, __________ e
__________). __________ __________ è deceduto il ____________________ 1981,
senza lasciare né coniuge né discendenti né testamento; suoi eredi sono divenuti
pertanto il fratello __________, i quattro figli del fratello __________ e i cinque
figli del fratello __________.
C. Le particelle n. __________e __________RFD di __________
(intestate, come detto, ad __________ __________ insieme con i fratelli
__________o, __________ e __________, unitamente ai nipoti __________
__________ ed __________ __________) sono state iscritte il 2 novembre 1987 a
nome di __________ __________, della comunione ereditaria fu __________
__________, della comunione ereditaria fu __________ __________, della comunione
ereditaria fu __________ __________, di __________ __________ e di __________
__________. Quello stesso giorno, sulla base di un atto di divisione fra
coeredi, la particella n. __________è stata trapassata alla sola comunione ereditaria
fu __________ __________ e la particella n. __________al solo __________
__________. All'atto di divisione del 12 ottobre 1987, prodotto in copia
autentica all'Ufficio dei registri del Distretto di Locarno, era allegata copia
(essa pure dichiarata autentica) di una “procura generale” in cui __________,
__________ e __________ __________ abilitavano il fratello __________ a rappresentarli
nella
successione e divisione dei defunti __________ e __________ __________,
dichiarandosi estromessi a favore del coerede __________, riconoscendo la
donazione fatta dal padre (…). __________ __________ è autorizzato se ciò fosse
necessario a stipulare con sé stesso per conto dei sottoscritti nelle
successioni indicate nelle quali è cessionario con particolare riguardo alle
particelle n. __________e ____________________.
La
particella n. __________è stata venduta il 30 ottobre 1989 a __________ e
__________ __________.
D. Il 7 dicembre 1996 __________, __________ e __________ __________
hanno sporto denuncia contro ignoti per falsità in documenti, affermando che la
“procura generale” allegata al citato atto di divisione era contraffatta. Con
decreto del 3 novembre 1998 il Procuratore pubblico ha accertato, invero, che
il documento incriminato era un falso materiale, confezionato mediante
manipolazione della “procura generale” originaria nella quale i firmatari
abilitavano unicamente il fratello __________ a rappresentarli
in tutte le
pratiche concernenti la successione e divisione della sostanza già inscritta
allo zio __________ __________ rispettivamente suoi ascendenti, firmando ogni
atto che fosse connesso a tale divisione e rappresentando i sottoscritti presso
qualsiasi autorità o ufficio, valendo la presente per ogni necessità del caso.
Con
il decreto stesso, tuttavia, egli ha rinunciato a procedere, non essendo
riuscito a identificare l'autore del reato.
E. __________ e __________ __________ si sono rivolte allora, il 24
novembre 1998, al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse,
come provvedimento cautelare, una restrizione della facoltà di disporre sulla
particella n. __________ RFD di __________, ancora intestata a __________
__________. Quest'ultimo ha postulato la reiezione dell'istanza, chiedendo in
subordine che, qualora fosse stata iscritta la restrizione della facoltà di
disporre, __________ e __________ __________ fossero tenute a prestare
un'adeguata garanzia. Le parti hanno mantenuto invariate le loro posizioni fino
al memoriale conclusivo, in cui le istanti hanno sollecitato anche l'esecuzione
di una perizia su documenti. Al dibattimento finale hanno rinunciato tanto le
istanti quanto il convenuto. Con sentenza del 23 ottobre 2000 il Pretore ha
respinto l'istanza, rinunciando a prelevare tasse di giustizia. Le spese sono
state poste a carico delle istanti in solido, ammesse al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, con obbligo di rifondere al convenuto fr. 800.– per ripetibili.
F. Contro il decreto predetto __________ e __________ __________
sono insorte con un'“opposizione” del 30 ottobre 2000 nella quale, senza
formulare richieste esplicite di giudizio, contestano il giudizio del Pretore e
l'addebito delle ripetibili in favore del convenuto. L'atto non è stato
intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L'unico
rimedio esperibile contro un decreto cautelare è l'appello, sempre che il valore
litigioso raggiunga fr. 8000.– (art. 382 cpv. 2 CPC). L'“opposizione” delle
istanti, tempestiva (art. 370 cpv. 2 CPC), può dunque essere trattata solo come
appello. Ora, un appello deve contenere, oltre all'indicazione dell'autorità
cui è diretto e a quella delle parti e del loro domicilio, l'enunciazione
precisa dei punti impugnati, le domande e i motivi di diritto sui quali esso si
fonda (art. 309 cpv. 2 lett. a–f CPC). Mancando l'uno o l'altro di tali
requisiti, l'appello è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). In concreto l'atto delle
istanti appare già a prima vista irrito, non tanto perché è diretto a un'autorità
incompetente (la Pretura anziché la Camera civile di appello) o perché non
indica la parte convenuta, quanto perché non contiene alcuna domanda (neppure
implicita) e perché nemmeno si confronta con le motivazioni del decreto
controverso, ignorandolo del tutto. Per di più, il valore litigioso appare dubbio,
il solo fatto che la particella n. __________abbia un valore di stima di fr.
214 067.20 (estratto nel fascicolo “II” richiamato dall'Ufficio dei registri
del Distretto di Locarno) non bastando a rendere verosimile che una restrizione
della facoltà di disporre su tale fondo comporti per il convenuto un
pregiudizio pecuniario di almeno fr. 8000.–. Nelle condizioni descritte l'“opposizione”
va pertanto dichiarata irricevibile.
-
Si
volesse – per ipotesi – entrare nel merito delle argomentazioni addotte dalle istanti,
l'“opposizione” non sarebbe destinata a miglior sorte. Il Pretore ha accertato
in effetti, nel caso in esame, che il trapasso della particella n. __________,
iscritta a nome del convenuto il 2 novembre 1987, è inefficace proprio per la
falsità della procura annessa all'atto di divisione. Se non che – ha continuato
il Pretore – le istanti non possono più vantare alcun diritto su tale
particella, il padre __________ avendo donato al convenuto ogni sua
interessenza sul fondo già il 5 giugno 1968 (quando le istanti hanno ricevuto a
loro volta, in comproprietà, la particella n. __________). La postulata
restrizione della facoltà di disporre non trova perciò legittimo fondamento.
-
Nell'“opposizione”
le interessate contestano anzitutto la validità della citata donazione,
sostenendo che sulle copie del rogito prodotte all'Ufficio dei registri non
figurano le firme dei contraenti. Esse disconoscono però che, trattandosi di
atto pubblico, l'originale rimane sempre al notaio (art. 65 LN), mentre alla
richiesta di iscrizione nel registro fondiario viene allegata una copia autentica
dell'istromento. Questa è o un duplicato dell'originale (recante le firme
autografe in fotocopia) o una trascrizione eseguita con uno strumento
meccanografico (art. 71 cpv. 1 e 3 LN), che il notaio dichiara conforme
all'originale (art. 72 LN). In concreto la copia autentica inviata all'Ufficio
dei registri è stata ricavata per trascrizione, di modo che su di essa le firme
delle parti figurano a caratteri di stampa (doc. 8 e copia conforme del
documento giustificativo n. 3057, pag. 3 in basso e 5 del rogito nel fascicolo
“II” richiamato). Nulla induce a ritenere che tale copia differisca dall'originale.
Avessero inteso dimostrare un fatto del genere, del resto, le istanti avrebbero
potuto chiedere in via di edizione che il notaio esibisse l'originale (ciò che,
contrariamente a quanto si afferma nell'“opposizione”, esse non hanno fatto).
Al riguardo il gravame manca perciò di consistenza.
-
Le
istanti sostengono inoltre che i doc. 1 e 2 versati agli atti dal convenuto
sono falsi. Il primo è – o dovrebbe essere – la fotocopia della “procura
generale” originaria, il secondo è una scrittura privata del 14 agosto 1981 in
cui le istanti dichiarano, insieme con __________ __________, “di rinunciare
[al]la nostra parte di eredità del defunto zio __________ __________ in favore
di nostro fratello __________ __________ ”. Se non che, un'eccezione di falso
va sollevata al più tardi con la replica (art. 78 cpv. 2 in relazione con il
cpv. 1 seconda frase CPC). Essa va trattata poi in conformità a una procedura
apposita (art. 216 segg. CPC) e istruita nelle forme delle domande processuali
(art. 220 cpv. 1 CPC). In concreto le istanti si sono limitate, nella replica
(scritta) del 30 aprile 1999, a contestare – tra le righe – di avere firmato di
proprio pugno i due documenti, riproponendosi di postulare una perizia
calligrafica (pag. 4), ma non hanno formalmente sollevato alcuna eccezione di
falso. Anzi, al contraddittorio del 1° giugno 1999 esse non hanno più fatto
cenno nemmeno alla perizia calligrafica. La perizia è stata chiesta per la
prima volta – in modo completamente irrito – con una lettera del 30 marzo 2000,
che, informe e tardiva, è stata ignorata dal Pretore. Contrariamente a quanto
asseriscono le istanti, poi, il rapporto di comparazione dattilografica
eseguito il 2 aprile 1998 della Polizia scientifica cantonale non si pronuncia
né sulla datazione né sull'autenticità delle firme figuranti sui doc. 1 e 2
(doc. F, pag. 9). Anche in proposito l'“opposizione” è destinata pertanto
all'insuccesso.
-
Non
a torto le istanti fanno valere per contro – seppure confusamente – che in ogni
modo la donazione del padre __________ al convenuto, del 5 giugno 1968, poteva
riferirsi solo all'interessenza detenuta dal genitore, a quel momento, sulla
particella n. __________come membro della comunione ereditaria fu __________
__________. L'interessenza detenuta dal fratello __________, deceduto il
____________________ 1981, non poteva quindi essere compresa nella donazione,
tanto meno se si pensa che __________ __________ è morto il
9 ottobre
1980, prima del fratello __________, e non è dunque mai divenuto erede di lui (art.
542 cpv. 1 CC). In effetti – soggiungono le istanti – il certificato ereditario
rilasciato il 5 novembre 1981 dalla Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna indica come eredi di __________ __________ il fratello __________ e i
nove i nipoti, istanti comprese, ma non il fratello __________ (certificato
ereditario nel fascicolo “II” richiamato, allegato all'istanza di iscrizione
del trapasso per successione).
a) La
circostanza appena descritta è, per vero, manifestamente sfuggita al primo
giudice. Tutt'al più ci si può domandare se la donazione del 5 giugno 1968 non
potesse – per avventura – essere interpretata come cessione di una ragione ereditaria
in una successione non ancora devoluta. Contratti del genere però richiedono
“il consenso di quegli della cui eredità si tratta” (art. 636 cpv. 1 CC), e in
concreto __________ __________ non ha firmato l'atto di donazione. Ne segue
che, contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore, la postulata restrizione
della facoltà di disporre non poteva essere esclusa sulla sola base alla donazione
avvenuta il 5 giugno 1968. Se nondimeno il risultato cui è giunto il Pretore resiste
alla critica, ciò è dovuto alle ragioni in appresso.
b) Agli
atti figura, come si è già accennato, una scrittura privata del 14 agosto 1981
in cui le istanti e __________ __________ dichiarano “di rinunciare [al]la
nostra parte di eredità del defunto zio __________ __________ in favore di
nostro fratello __________ __________ ” (doc. 2). Le interessate asseriscono
che tale documento, oltre che falso (sopra, consid. 4), è inefficace perché una
rinuncia all'eredità può avvenire solo nei modi previsti dall'art. 570 cpv. 1
CC. Esse trascurano però che lo scritto può essere interpretato anche come
cessione di ragione ereditaria fra coeredi (DTF 101 II 222 consid. 6a). È vero
che il documento non reca la firma del convenuto. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, tuttavia, che la firma del
beneficiario non è un requisito imprescindibile ove l'eredità sia chiaramente
attiva; in tal caso basta un'accettazione per atti concludenti (DTF 101 II 222 consid.
6b e 6c). In concreto la particella n. __________ consta essere priva di
qualsiasi aggravio (estratto del registro fondiario nel fascicolo “II” richiamato). Quanto
all'accettazione per atti concludenti, essa si desume dal fatto che il
convenuto ha poi sottoscritto l'atto di divisione in esito al quale le istanti
sono state estromesse dalla successione di __________ __________ (doc. A e
copia conforme dell'atto nel fascicolo “II” richiamato). A un esame di verosimiglianza come
quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari la cessione appare
dunque perfezionata.
c) Giovi
ricordare, per il resto, che una cessione di ragioni ereditarie non ha solo
effetti obbligatori, ma anche effetti reali, salvo che il contrario risulti
dall'atto (DTF 102 Ib 321 consid. 1 a 4 con riferimenti; Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea
1998, n. 12 ad art. 635; Tuor/Schnider/Schmid, Das
schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ª
edizione, pag. 589). Il cedente perde di
conseguenza la proprietà comune,
l'uso, l'amministrazione e la facoltà di disposizione comune sui beni in
oggetto (Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 9 ad art. 635). Ne deriva
che, a un sommario esame, in seguito alla rinuncia pattuita nel doc. 2 le
istanti non possono più vantare diritti nella successione dello zio __________
__________. Ciò non esclude che nel quadro di una causa ordinaria, in cui il
giudice è munito di pieno potere d'esame, l'esito possa risultare diverso,
soprattutto ove l'eccezione di falso nelle scritture sia tempestivamente e
ritualmente sollevata. Sotto il profilo dell'art. 961 cpv. 1 n. 1 CC non si
ravvisano tuttavia elementi sufficienti, allo stato attuale delle cose, per
decretare una restrizione della facoltà di disporre.
-
Nell'“opposizione”
le istanti asseverano infine di non vedere assolutamente perché esse dovrebbero
corrispondere fr. 800.– al convenuto. L'art. 148 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia
che il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse,
le spese giudiziarie e le ripetibili. Le istanti escono perdenti dalla
procedura. Devono quindi sopportarne le conseguenze. Ragioni che giustifichino
una deroga a tale principio (art. 148 cpv. 2 CPC) non se ne scorgono. Che le
istanti abbiano dovuto sporgere denuncia per esaminare l'originale della nota
“procura generale” ancora non significa, in particolare, ch'esse dovessero rivolgersi
al giudice civile. Anche su quest'ultimo punto l'“opposi-zione” manca perciò di
buon diritto.
-
Gli
oneri processuali di appello seguono a loro volta la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC). Delle difficoltà economiche in cui versano le istanti si tiene conto
prelevando una tassa di giustizia ridotta. Non si assegnano ripetibili al
convenuto, cui l'appello non è neppure stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattata
come appello, l'“opposizione” è respinta nella misura in cui è ricevibile e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di __________ e __________ __________ in solido. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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