AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.128
Data decisione, Autorità:
18.01.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00128
(rinvio TF)
Lugano
18 gennaio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(nullità di testamento olografo) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Città promossa con petizione del 16 ottobre 1992 da
__________, __________, __________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 aprile 1997 presentato da __________, __________, __________ e __________ __________ contro la sentenza emanata
il 7 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1901), nata __________, cittadina svizzera domiciliata a
, è deceduta il ____________________ 1992 – senza lasciare discendenti
– all'ospedale “ __________ ” di __________. Essa era proprietaria di
un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, a __________ e in , di
cui ha disposto in sei testamenti olografi redatti il 23 settembre 1982, il 10
aprile 1986, il 19 marzo 1988, il 30 giugno 1988 e il 7 aprile 1990. Durante un
ricovero all'ospedale “ __________ ” di __________ per complicazioni
dovute all'asportazione (eseguita nel 1989) di un adenocarcinoma all'intestino,
__________ __________ ha disposto della sua sostanza in un testamento pubblico
del 20 luglio 1990, nel quale, oltre a confermare il contenuto delle sue
precedenti disposizioni, ha nominato __________ __________– amministratore del
suo patrimonio in Italia – suo esecutore testamentario e ha istituito eredi del
suo patrimonio, in parti uguali, quest'ultimo con il pronipote __________
__________. Inoltre essa ha disposto vari legati a favore dei pronipoti
__________, __________ ed __________ __________, come pure a favore della
famiglia dell'amico __________ __________. Con successivo testamento pubblico
del 9 agosto 1990, rogato dal notaio __________
__________, __________ __________ ha revocato ogni precedente
disposizione, ha nominato esecutore testamentario __________ __________ e ha
istituito suoi eredi quest'ultimo con il pronipote __________ __________, disponendo
legati per lo stesso __________ __________ e i suoi figli __________,
__________ e __________, per il suo commercialista __________ __________ e il
di lui figlio __________ e, infine, per i tre pronipoti . Il 10
settembre 1990 __________ __________ è stata ritrasferita all'ospedale
“ __________ ” di __________, dove è rimasta fino al 6 ottobre 1990,
quando è tornata a __________ in compagnia di __________ __________.
B. In
Italia __________ __________ è stata ospite della famiglia di __________
. Il 3 novembre 1990 __________ __________ ha tentato invano, con
l'ausilio delle forze dell'ordine e dei suoi legali, di riportare la prozia in
Svizzera. Il 13 novembre 1990 quest'ultima è stata ricoverata nella casa di
cura “ ” di __________. Durante il soggiorno __________, il 5 e il
25 novembre 1990, essa ha incontrato tra l'altro il notaio __________ __________ di __________– chiamato da
__________ __________– il quale ha rifiutato di ricevere atti dispositivi, giudicando
l'anziana incapace di disporre. A un secondo incontro ha partecipato anche il
notaio __________ __________. All'inizio di dicembre 1990 __________ __________
si è trasferita a __________, da __________ , e il 24 dicembre 1990 è
stata ricoverata nuovamente all'ospedale “ __________ ”. Con
testamento pubblico rogato dal notaio __________ __________ il 10 gennaio 1991,
durante la degenza, essa ha revocato ogni precedente disposizione testamentaria
e ha nominato esecutore testamentario __________ __________, istituito erede
universale; limitatamente ai legati, essa ha sostanzialmente mantenuto quanto
disposto il 9 agosto 1990. In quella stessa circostanza __________ __________
ha rilasciato al pronipote __________ una procura generale, revocando quelle
precedenti a __________ __________, al quale ha chiesto la restituzione di
tutti i suoi beni. Con successivo testamento olografo del 21 gennaio 1991
__________ __________ ha poi revocato ogni disposizione a favore dei membri
della famiglia __________, destinando i relativi beni a __________ __________,
moglie di __________. Dimessa dall'istituto di cura, essa ha vissuto a
__________ con la famiglia del pronipote.
C. Il 5
aprile 1991 __________ __________ ha segnalato alla Delegazione tutoria di
__________ la situazione di __________ __________, che a suo avviso denotava
una circonvenzione di incapace. Il 15 aprile 1991 l'autorità tutoria ha sospeso
provvisoriamente __________ __________ dai diritti civili, designando quale suo
rappresentante __________ __________. Nel contempo essa ha inoltrato un'istanza
di interdizione al Consiglio di Stato. Il 2 luglio 1991 l'autorità di vigilanza
ha deciso in via provvisoria l'inabilitazione di __________ __________ e ha
confermato in qualità di suo assistente __________ . __________
__________ è stata ricoverata il 20 settembre 1991 un'ultima volta all'ospedale
“ __________ ” di Intragna, dove è deceduta il __________ __________
1992.
D. Il 2
aprile 1992 il notaio __________ __________
ha pubblicato il testamento pubblico del 9 agosto 1990 e il 6 aprile 1992 il notaio
__________ __________ ha fatto altrettanto per i testamenti del 10 e del 21
gennaio 1991. __________ __________ si è
opposto il 14 aprile 1992 al rilascio del certificato ereditario e ha instato
davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per la nomina di un
amministratore giudiziario, richiesta cui si sono opposti gli altri eredi. Il
15 aprile 1992 il Pretore ha nominato __________ __________ amministratore
giudiziario. Il notaio __________ __________ ha pubblicato il 21 aprile 1992 i
sei testamenti olografi redatti dalla disponente tra il 1982 e il 1990. Il 21
settembre 1992 __________ __________ ha
denunciato il notaio __________ __________ per
falsità in atti pubblici.
E. __________
__________ con i figli __________, __________ e __________ ha promosso il 16
ottobre 1992 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città un'azione
di annullamento del testamento olografo 21 gennaio 1991, convenendo __________ __________. L'11 dicembre 1992 il notaio
__________ __________ ha denunciato la scomparsa, in seguito a un furto con
scasso nel suo ufficio, dell'atto di pubblicazione originale dei testamenti 10
e 21 gennaio 1991. Quello stesso giorno, su richiesta degli attori, il Pretore
ha sospeso la causa civile in attesa dell'esito del procedimento penale
avviato nei confronti del notaio. Nella sua risposta del 14 dicembre 1992 la
convenuta si è opposta alla petizione. Il 27 aprile 1993 il Pretore, adito da
__________ __________, ha nominato amministratore giudiziario __________
__________ e con ordinanza del 1° luglio 1994 ha confermato la sospensione
della causa. Il 23 dicembre 1994 il Procuratore pubblico ha decretato
l'abbandono del procedimento penale a carico del notaio __________ (ABB
/), sicché il 26 gennaio 1995 il Pretore ha riattivato la
causa. Il 27 febbraio 1995, in replica, gli attori hanno confermato la loro
proposta di giudizio. Con duplica del 2 maggio 1995 __________ __________, a
sua volta, ha ribadito le sue allegazioni e domande. L'udienza preliminare ha
avuto luogo il 7 luglio 1995. Esperita l'istruttoria, il 9 settembre 1996 la
convenuta ha prodotto un memoriale conclusivo nel quale ha riaffermato le
proprie domande. Alla stessa stregua, nelle loro conclusioni del 10 settembre
1996 gli attori hanno perorato l'accoglimento dell'azione.
F. Statuendo
il 7 aprile 1997, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di
fr. 15'000.– e le spese sono state poste a carico degli attori in solido, con
obbligo di rifondere alla controparte fr. 55'000.– di ripetibili.
G. Contro
la sentenza appena citata __________, , __________ e __________
__________ sono insorti con un appello del 20 aprile 1997 nel quale hanno
chiesto, in riforma del giudizio impugnato, l'accoglimento della petizione. Nelle
sue osservazioni del 9 giugno 1997 __________ __________ ha proposto di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con sentenza del 1° febbraio
2000 questa Camera ha respinto l'appello e ha confermato la sentenza del
Pretore (inc. ..). __________, __________,
__________ e __________ __________ sono
insorti il 6 marzo 2000 al Tribunale federale con un ricorso per riforma, in
cui hanno concluso per l'annullamento della sentenza di appello e per la sua
riforma nel senso di accogliere la petizione e di annullare il testamento
olografo. Statuendo il 17 luglio 2000, il Tribunale federale ha accolto il
ricorso, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa a questa
Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
H. L'avv.
__________ __________, patrocinatore della convenuta, ha rinunciato all'esercizio
della professione l'8 settembre 2000 in seguito a vicissitudini penali estranee
alla causa. Il mandato di patrocinio è stato assunto dall'avv. __________
__________ __________. Nel frattempo, l'avv. __________ __________ ha segnalato
al Procuratore pubblico di avere ritrovato, durante il trasloco del suo
ufficio, il rogito relativo alla pubblicazione dei due noti testamenti, del 10
e del 21 gennaio 1991.
Considerando
in diritto: 1. Il
Tribunale federale ha ritenuto che nella sentenza del 1° febbraio 2000 questa Camera
aveva stabilito l'onere della prova circa l'autenticità del testamento in base
al diritto federale anziché alla procedura cantonale, onde il rinvio degli atti
per nuovo giudizio. Ora, l'autorità cui è rimandata una causa può tenere conto
di nuove allegazioni in quanto ciò sia consentito dalla procedura cantonale, ma
deve porre a fondamento del nuovo giudizio i considerandi di diritto contenuti
nella sentenza del Tribunale federale (art. 66 cpv. 1 OG). Le censure già
disattese dal Tribunale federale nella sentenza di rinvio sono definitivamente
risolte e non possono più essere discusse (DTF 116 II 222 consid. 4e, 112 Ia
354 consid. 3c/bb). Dal profilo processuale il rinvio ha per effetto di
ripristinare la causa nello stato in cui questa si trovava immediatamente prima
che l'autorità cantonale statuisse (Poudret,
in: Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, pag. 594 n. 1.2 ad art. 66 con numerosi richiami di giurisprudenza).
In caso
di rinvio per nuova decisione la giurisprudenza ticinese non permette l'assunzione
di nuove prove, a meno che il procedimento di prima sede “sia stato istruito in
funzione di un'erronea convinzione sull'onere probatorio, per cui, con simile
premessa, una parte non ha avuto alcuna occasione di proporre mezzi di prova”
(Rep. 1985 pag. 148, riportato anche da Poudret,
op. cit., pag. 595 verso il basso). La causa in esame non denota estremi del
genere. Tanto il Pretore quanto la Camera civile di appello hanno posto l'onere
della prova in merito all'autenticità del testamento a carico della convenuta,
seppure in applicazione del diritto federale invece di quello cantonale. Dopo l'emananazione
della sentenza annullata dal Tribunale federale, del resto, nessuno ha chiesto
alla Camera di acquisire altri documenti (tanto meno il testamento olografo
originale, rinvenuto nell'estate del 2001), ammesso e non concesso che ciò
fosse possibile. Il giudizio odierno deve quindi essere pronunciato in base al
medesimo fascicolo processuale sulla scorta del quale era stata emessa la
sentenza precedente.
-
In
concreto è litigiosa la validità del testamento olografo, datato 21 gennaio
1991, aggiuntivo al testamento pubblico del 10 gennaio 1991 (oggetto della
parallela causa ..__________) con il quale la testatrice
aveva revocato le disposizioni di ultima volontà riguardanti gli attori,
attribuendo alla convenuta i beni in precedenza assegnati agli appellanti. Il
Pretore ha ritenuto che la fotocopia del testamento olografo 21 gennaio 1991
(doc. AF) è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un valido testamento a
norma dell'art. 505 CC, tanto più che gli attori non hanno contestato la
conformità della fotocopia al testamento originale, che essi sostengono essere
falso. Accertato che incombeva alla convenuta dimostrare l'esistenza e il
contenuto del testamento originale, il Pretore ha ritenuto – vista la perizia
giudiziaria e i pareri tecnici di parte – che le disposizioni di ultime volontà
litigiose fossero state redatte di proprio pugno dalla testatrice e che una
falsificazione era improbabile. Analizzando le risultanze istruttorie, egli è
poi giunto alla conclusione che la data figurante sul testamento corrispondeva
al giorno della sua stesura e non all'ottobre del 1991, come pretendevano gli
attori. Infine il Pretore ha constatato che non sussistono atti clinici da cui
si possa desumere un'incapacità di discernimento della testatrice il 21 gennaio
1991, i referti agli atti riferendosi al giugno del 1991. Egli ha quindi respinto
la petizione e ha posto a carico degli attori gli oneri processuali, dipartendosi
da un valore litigioso di fr. 2'000'000.–.
-
Il
Tribunale federale ha precisato nella sentenza di rinvio (inc.
./__________, consid. 3b) che alla convenuta incombe
l'onere di provare l'esistenza e il contenuto della disposizione a causa di
morte di cui si prevale; gli attori devono provare invece che la disposizione è
inefficace, qualora ne siano dati i presupposti. Nell'appello gli attori
riconoscono al Pretore di avere correttamente impostato le questioni di
diritto, ma gli rimproverano di avere sovvertito l'onere della prova, avendo
egli fatto riferimento solo a quanto addotto da loro stessi, senza considerare
che era compito della convenuta dimostrare l'autenticità del testamento
originale, in particolare la sua integrità. Ora, gli attori hanno prodotto una
fotocopia del rogito n. 139 del notaio __________ , comprensiva del
testamento pubblico del 10 gennaio 1991 (oggetto della causa ..)
e del testamento olografo del 21 gennaio 1991 (doc. AF). La presunzione di
fatto circa l'esistenza di una disposizione di ultima volontà (sentenza di
rinvio, consid. 3b/bb) è quindi data e questa Camera deve esaminare l'autenticità
del testamento 21 gennaio 1991 alla luce del diritto processuale cantonale,
conformemente alle indicazioni del Tribunale federale.
a) Nella
petizione del 20 ottobre 1992 gli attori, dopo aver ripercorso con dovizia di
particolari gli ultimi travagliati mesi di vita della testatrice, hanno addotto
che il testamento olografo datato 21 gennaio 1991 è nullo per l'incapacità di
intendere e di volere di costei (pag. 22), chiedendo una perizia calligrafica,
“vista la facilità con cui __________ __________ e i suoi famigliari producono
documenti con date di comodo”. Nella replica del 27 febbraio 1995, venuti nel
frattempo a conoscenza della scomparsa del testamento originale, essi hanno
affermato che il “documento è un falso” (pag. 28), precisando che in base a
pareri di specialisti da loro consultati lo stesso è un fotomontaggio per
ricalco (pag. 27) o un testo scritto sotto dettatura parecchi mesi dopo
l'interdizione della testatrice (replica, pag. 28). All'udienza preliminare del
7 luglio 1995, infine, gli attori hanno offerto svariati mezzi di prova, tra i
quali l'escussione di testimoni, l'interrogatorio formale della convenuta, una
perizia medico-psichiatrica della testatrice e una perizia calligrafica sulla
copia autentica del testamento prodotto agli atti come doc. AF, oltre al
richiamo di diversi incarti (verbale di udienza, fascicolo verde, pag. 1).
b) Nel
diritto processuale ticinese l'eccezione di falso va sollevata al più tardi con
la replica (art. 78 cpv. 2 in relazione con il cpv. 1 seconda frase CPC). Essa
va trattata poi in conformità a una procedura apposita (art. 216 segg. CPC),
istruita nelle forme delle domande processuali (art. 220 cpv. 1 CPC). In
concreto gli attori si sono limitati a sostenere nella replica che il documento
è falso (pag. 27 e 28), ma non hanno sollevato l'eccezione nelle forme
previste. A tal fine, infatti, essi avrebbero dovuto presentare una domanda
processuale, verbalmente in udienza oppure mediante atto scritto diretto al
giudice (art. 92 cpv. 1 CPC, cui rinvia l'art. 220 cpv. 1 CPC). Trattandosi di
documenti privati, in tale procedura gli eccipienti avrebbero poi avuto qualità
di convenuti (art. 220 cpv. 2 CPC) e la convenuta quella di attrice. Il giudice
avrebbe istruito l'eccezione facendo capo a scritture di confronto (art. 223
CPC), testimonianze (art. 224 CPC) e a perizia sugli elementi a disposizione (art.
225 CPC), statuendo infine con decreto sull'autenticità della scrittura
contestata.
c) Invano
si cercherebbe nel ponderoso fascicolo una domanda processuale scritta
sull'eccezione di falso, né gli attori l'hanno formulata a verbale in occasione
dell'udienza preliminare (cfr. verbale del 7 luglio 1995). La lunga e
particolareggiata replica si diffonde nella cronistoria e nelle accuse (anche
pesanti) alla famiglia della controparte, ma non contiene il benché minimo
riferimento a un'eccezione formale di falso. Vista la procedura speciale
prevista dal diritto processuale ticinese, infatti, non bastava affermare
genericamente che il “documento è falso”. E siccome nella fattispecie non è
stata sollevata alcuna eccezione formale, il documento agli atti (doc. AF,
fotocopia del testamento olografo del 21 gennaio 1991) deve essere considerato
autentico.
-
Ne
discende che la convenuta, beneficiaria del testamento aggiuntivo 21 gennaio
1991, ha provato l'esistenza di una valida disposizione testamentaria e ha
fatto fronte all'onere della prova che le incombeva. Rimane da verificare se
essa abbia provato anche il contenuto del testamento e la sua conformità alle disposizioni
di legge. Agli atti figura una fotocopia del testamento aggiuntivo 21 gennaio
1991, la cui conformità al documento originale non è seriamente contestata
neppure dagli attori. La fotocopia, conforme all'originale (art. 201 cpv. 2
CPC) e non formalmente eccepita di falso, attesta esistenza e contenuto del
testamento 21 gennaio 1991. Dalla copia agli atti (doc. AF) traspare inoltre
che il testamento è stato interamente scritto a mano, firmato dalla testatrice
con luogo (__________) e data (21 gennaio 1991), conformemente a quanto
prescrive l'art. 505 cpv. 1 CC per il testamento olografo.
-
Gli
appellanti partono dal presupposto che il furto di un testamento dallo studio
di un notaio crei una fortissima presunzione di irregolarità del testamento scomparso,
tanto più che in prima sede gli attori avevano esplicitamente annunciato la
loro intenzione di far allestire una perizia calligrafica del documento
(appello, pag. 16). La sparizione del testamento, quindi, dimostrerebbe che vi
era “qualcosa da nascondere”. Essi rilevano che era nel loro interesse disporre
dell'originale del testamento, contrariamente a quanto accertato dal Pretore,
per il quale “entrambe le parti avevano interesse ad occultare l'atto”.
L'argomentazione è vana. Né giova agli appellanti muovere aspre critiche
all'operato del Procuratore pubblico incaricato dell'inchiesta e sollevare
fieri dubbi sulle responsabilità della controparte nel furto con scasso, con
chiare accuse al notaio. Come si è visto, nel diritto processuale ticinese la
falsità di un documento va eccepita rispettando regole precise, che in concreto
non sono state seguite. Ogni altra considerazione è inutile.
-
Provata
l'esistenza del testamento, incombeva agli attori dimostrare che nella fattispecie
erano adempiuti i requisiti degli art. 519 e 520 CC (Forni/Piatti, loc. cit.; Tuor/Picenoni
in: Berner Kommentar, n. 13 ad art. 519 CC). Gli attori ribadiscono che tutte
le prove da loro recate, in particolare il parere del prof. __________,
denotano irregolarità nel testamento del 21 gennaio 1991. Fondandosi sulle
opinioni raccolte in tale esposizione di parte (Expertenbericht, doc.
AV), essi argomentano che non è stata provata l'autenticità del testamento,
impossibile in mancanza del documento originale. Ciò porterebbe a concludere
che la beneficiaria delle disposizioni di ultima volontà non ha fatto fronte
all'onere della prova che le incombeva, onde la necessità di accogliere la
petizione.
a) Come
si è visto (consid. 5), la convenuta ha dimostrato a norma del diritto processuale
ticinese l'esistenza di una disposizione di ultima volontà in suo favore, come
pure il contenuto del testamento, nel rispetto apparente dei requisiti di forma
prescritti dall'art. 505 cpv. 1 CC. Spettava agli attori, che tacciano di
falsità il testamento, dimostrare che l'atto presenta vizi di forma tali da
inficiarne la validità. Al riguardo il Pretore ha esposto in modo approfondito
le risultanze della perizia giudiziaria e le opinioni di parte espresse dagli
specialisti, spiegando per quali motivi aderiva alle conclusioni della prima e
non seguiva il parere dei secondi (sentenza, pag. 8 a 10).
b) Gli
appellanti non si confrontano con le argomentazioni del primo giudice, tanto
che al riguardo ci si potrebbe finanche interrogare sulla ricevibilità
dell'appello. Essi – una volta ancora – ribadiscono che incombeva alla
convenuta dimostrare l'autenticità del testamento, rilevando che tale prova
sarebbe impossibile sulla base di una fotocopia. Se non che, la prova è stata
portata conformemente alla procedura ticinese e l'argomentazione degli
appellanti cade quindi nel vuoto. Del resto, essi si fondano sul citato parere
del prof. __________, il quale ha esposto nel suo referto varie tesi di
professori universitari sul valore probatorio dei documenti fotocopiati, senza
prendere posizione sul documento contestato (Exposé del 5 settembre
1994, doc. AT), ma giungendo alla conclusione che le fotocopie non consentono
accertamenti sull'autenticità o sulla falsità dell'originale. In concreto
nemmeno gli appellanti pretendono che la fotocopia agli atti (annesso C al
rogito n. 139, doc. AF) sia difforme dall'originale, in particolare che essa
sia stata manipolata. Il parere sul valore probatorio delle fotocopie è
pertanto inconferente ai fini del giudizio, anche volendo ammettere che si
possa ancora discutere sull'autenticità del documento in assenza di
un'eccezione di falso, come in concreto.
c) Ad
ogni buon conto, nel rapporto specialistico di parte redatto il 5 settembre
1994 (doc. AV), il prof. __________ ha esaminato il documento litigioso, che ha
ritenuto essere stato scritto dalla testatrice di suo pugno (pag. 11 e 13),
senza poter escludere falsificazioni (fotomontaggio), con la precisazione che
sia la data sia il testo dovevano essere stati scritti non il 21 gennaio 1991,
ma in un periodo in cui la calligrafia della testatrice era limitata dall'età e
dalla malattia (pag. 14). A prescindere dal fatto che il 21 gennaio 1991 la
testatrice, allora ormai novantenne, era sofferente da due anni, motivo per cui
la sua calligrafia poteva essere alterata dalla malattia e dall'età, i referti
di parte prodotti dagli attori – come rileva con pertinenza il Pretore – si
contraddicono l'un l'altro. Il consulente tecnico , estensore del
parere 7 luglio 1994 (doc. AT), ha infatti dichiarato che l'indicazione del
luogo figurante sul testamento () è falsa, poiché non redatta dalla
testatrice ma ottenuta con tracopiatura. Il perito giudiziario, esaminata la
fotocopia del testamento olografo e la procura firmata lo stesso giorno dalla
testatrice, ha spiegato nel suo referto del 22 dicembre 1995 che il testamento
è coevo alla procura e che non vi sono indizi per ritenere che la data e il
luogo fossero stati ottenuti per ricalco, usando come modello la data della
lettera indirizzata al legale della testatrice (perizia del
22
dicembre 1995, act. VI, fascicolo giallo, pag. 5, 7 e 8). Ciò posto, non sussistono
ragioni per scostarsi dall'opinione del Pretore, sorretta dalle risultanze di
una perizia neutra. L'appello si rivela pertanto infondato anche su questo
punto.
- A detta degli attori, il testamento impugnato sarebbe in ogni modo
viziato, poiché dall'insieme delle circostanze risulterebbe evidente una predatazione.
Il Pretore, come si è visto, ha escluso tale ipotesi, in particolare sulla base
della perizia giudiziaria. Gli appellanti pretendono tuttavia che numerosi
indizi concorrerebbero a dimostrare che il testamento è stato redatto dopo il
21
gennaio 1991 e sarebbe stato antedatato. In primo luogo essi citano la testimonianza
del dott. __________, ritenuta indizio troppo labile dal Pretore, affermando
che essa è corroborata da altri concordanti indizi. Tra questi essi annoverano
un'incongruenza contenuta nell'appello 27 aprile 1992 della controparte (doc.
AV, pag. 10), dalla quale risulterebbe evidente che la testatrice non poteva
avere redatto un testamento datato 21 gennaio 1991 dopo aver preso visione di
un documento datato 7 marzo 1991. Il passo da essi citato, tuttavia, non è
un'ammissione della testatrice, ma un'affermazione di una parte nell'ambito di
un processo civile. Non si vede quindi come potrebbe provare un'asserita irregolarità
del testamento.
Secondo
gli attori la lettera del 20 gennaio 1991 (doc. AZ) inviata dalla testatrice a
__________ __________ sarebbe finanche di tono affettuoso e mal si concilierebbe
con il testamento olografo, che pertanto sarebbe stato redatto in seguito. Gli
appellanti citano nel gravame i passi della missiva che confermano l'amicizia
fra la testatrice e il destinatario, ma non riportano il testo integrale, che
contiene un ordine perentorio e un avvertimento più o meno velato al
destinatario. La lettera è infatti la seguente:
Consegna a mia nipote __________ __________
in presenza dell'avv. __________ __________ di __________ tutti i miei
documenti, testamento olografo, certificati di deposito nel tuo segreto
privato, nella vetrina del tuo salone, unitamente a tutti i gioielli di mia
spettanza. Faccio questo metodo per evitare eventuali sospetti che diano agio a
malizia. Io non vengo meno all'amicizia e tu sai che non vengo meno, e ognuno
avrà il suo merito. E con questo tu mi puoi capire perché ho preso questa decisione
e con un forte abbraccio spero di presto rivederti. Ciao, __________
Il tono è
fors'anche affettuoso, ma il contenuto è ingiuntivo. Il fatto quindi che la
testatrice abbia revocato nel testamento litigioso le disposizioni precedenti a
favore degli appellanti motivando la decisione con “il comportamento tenuto nei
miei confronti e privo di riconoscenza per l'immeritata fiducia tenuta da me
per tanti anni” (doc. AF, allegato C) ha una sua logica, visto l'ordine di
riconsegna di tutti i documenti e dei gioielli. Anche in proposito l'appello si
rivela perciò inconsistente.
-
Gli
appellanti ravvisano ancora in un passaggio del testamento, che accenna a un
periodo di malattia e di solitudine, la prova che l'atto sia stato redatto ben
dopo il 21 gennaio 1991, data alla quale la testatrice, che era stata dimessa
dall'ospedale e risiedeva presso i pronipoti, non poteva soffrire di malattia o
solitudine. L'argomentazione non può essere condivisa. La testatrice è stata
ricoverata in nosocomio almeno cinque volte dopo l'asportazione del carcinoma
(1989) e l'accenno alla malattia è pertanto comprensibile, così come quello
alla solitudine, considerati i lunghi periodi di degenza anteriori alla stesura
del testamento litigioso. Nel gennaio del 1991 la testatrice non era affatto
guarita, tant'è che è poi stata nuovamente ricoverata nel settembre successivo.
Non sorprende dunque che essa abbia alluso il 21 gennaio 1991 alla malattia e
alla solitudine. Gli appellanti, ancora una volta, non si confrontano con la
motivata argomentazione del Pretore e tentano di sollevare dubbi, senza però portare
elementi concreti a sostegno delle proprie illazioni e dei sospetti che essi
adombrano sulla controparte.
-
A
comprova dell'irregolarità del testamento litigioso gli attori sottolineano le
ambigue circostanze in cui l'atto sarebbe stato consegnato al notaio che l'ha
preso in deposito. Il Pretore non ha disconosciuto tale episodio, ma non l'ha
ritenuto decisivo per inficiare la data figurante nel testamento (sentenza
impugnata, pag. 13). Egli ha valutato le risultanze istruttorie nel loro
complesso, fra cui le deposizioni del notaio (verbali del 6 novembre 1995, pag.
7, fascicolo verde), della convenuta al suo interrogatorio formale (verbali del
6 novembre 1995, pag. 9 e 10) e della testimone __________ -__________, alla
quale la testatrice aveva detto nel gennaio 1991 di non fidarsi più __________ e di essere intenzionata a cambiare il
proprio testamento (verbali del 6 marzo 1996, pag. 4). Gli attori ribadiscono
la loro argomentazione, rinviando al memoriale conclusivo, ma non spendono una
parola per criticare l'apprezzamento delle prove motivato dal primo giudice.
Come si è visto, quest'ultimo non si è limitato alle affermazioni puramente
soggettive dell'una o dell'altra parte, ma ha soppesato criticamente tutti gli
elementi, dandone ragione. Non vi è quindi motivo per scostarsi da tale
ponderazione, gli attori limitandosi a contrapporre la loro percezione
soggettiva dei fatti, senza portare alcun riscontro oggettivo a comprova delle
loro asserzioni.
-
Né è
destinato a miglior sorte l'accenno degli appellanti alla denuncia sporta dalla
Delegazione tutoria di __________ e alle risultanze peritali sul testo portato
a giustificazione dell'appropriazione, ciò che avrebbe, a loro modo di vedere,
perlomeno la portata di un indizio sul quale il Pretore avrebbe sorvolato (memoriale,
pag. 26 in alto). Il rimprovero al primo giudice è invero vago e può essere
compreso solo risalendo alle conclusioni della parte attrice (pag. 38), ciò che
è di per sé contrario a quanto prevede l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC. Sia come
sia, il fatto che in una procedura avviata dalla Delegazione tutoria di
__________ sia stata messa in dubbio la datazione (21 luglio 1990) di un atto
di donazione sottoscritto dalla testatrice (doc. AC) non basta per trarre
conclusioni sulla data del testamento litigioso. Gli appellanti sostengono che
anche quest'ultimo elemento costituirebbe un indizio, ma nemmeno si danno cura
di spiegare in modo chiaro a che cosa esso dovrebbe riferirsi, ciò che non è
ammissibile.
-
Infine
gli appellanti assumono che la testatrice non poteva esprimersi senza condizionamenti
al momento di redigere il testamento litigioso. In prima sede essi hanno
esplicitamente affermato che la testatrice era stata “isolata e suggestionata
al punto da non essere più in grado di comprendere quale fosse la realtà delle
cose. Non dev'essere stato infatti oltremodo difficile per i signori
__________, una volta braccata l'anziana zia, convincerla per mesi delle più
mostruose nefandezze del , raccontando che questi la voleva derubare
del suo intero patrimonio e che essa avrebbe terminato i suoi giorni in un
ricovero e senza soldi, senza il loro provvidenziale intervento” (conclusioni, act.
VIII, pag. 30). Se non che, l'istruttoria non ha confermato che il 21 gennaio
1991, data del testamento – e sola determinante per il giudizio – la testatrice
fosse in balìa dei pronipoti. La già citata teste __________ -, che
ha visitato l'anziana nel gennaio del 1991 anche in casa dei pronipoti a
__________, l'ha trovata aggressiva ed energica, anche più del solito e non ha
constatato una situazione di dipendenza (verbale del 6 marzo 1996, pag. 4). Il
teste __________ non ha percepito, dal canto suo, tentativi di isolare la
testatrice durante la sua permanenza a __________ (verbale del 6 marzo 1996,
pag. 2).
Né giova
agli appellanti ricordare le audizioni eseguite dalla Delegazione tutoria di
__________ e dall'avv. __________ __________, dell'autorità di vigilanza sulle
tutele, che lascerebbero supporre il contrario. Tali colloqui sono avvenuti
infatti dopo la redazione del testamento e sono quindi inidonei a valutare la
situazione personale della testatrice il 21 gennaio 1991. In effetti, la
Delegazione tutoria di __________ ha proceduto all'audizione il 12 aprile 1991
(doc. V), l'avv. __________ __________
ha visto la testatrice il 7 giugno 1991 (doc. Z) e il dott. __________
__________ l'ha visitata, per allestire la perizia sulla capacità di intendere
e di volere, il 22 giugno 1991 (doc. AAA). Le constatazioni eseguite in tali
circostanze non sono quindi di alcun ausilio per valutare se il 21 gennaio 1991
la testatrice fosse libera di esprimere la sua volontà senza essere
condizionata da terzi. Gli attori non sono di conseguenza riusciti a provare le
loro affermazioni al riguardo, di modo che nella fattispecie non si ravvisano i
requisiti posti dall'art. 519 cpv. 1 n. 2 CC. A giusta ragione, pertanto, il
Pretore ha respinto la petizione, non essendo stati provati motivi di nullità
del testamento o vizi di forma. L'appello, infondato in ogni suo punto, deve
dunque essere respinto.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti
rifonderanno inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 7'500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
7'550.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 8'000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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