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11.2000.126 ΓÇó Withdrawal of appeal and costs in condominium administrator appointment
11.2000.126Altro tribunale14 dic 2000Withdrawn
In an appeal concerning the appointment of a new condominium administrator, the applicants withdrew their request because their lawyer also represented the condominium association and faced a professional conflict. The Court of Appeal took note of the withdrawal, treated it as desistment, declared the challenged decision caducous, and struck the case from the docket. It ordered reduced court costs of CHF 150 against the applicants jointly and severally and denied any party compensation. The court also observed that the appeal was likely inadmissible and that the first-instance decision would in any event have been void for breach of the adversarial principle.
Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal as desistment; costs after termination for withdrawal. The withdrawal of an appeal is equivalent to desistment and leads to the caducity of the challenged decision and the striking of the case from the roll. Absent special circumstances amounting to 'just reasons' within the meaning of Art. 148 cpv. 2 CPC, the costs follow the party causing the termination, though they may be reduced under Art. 21 LTG. No party compensation is due where the circumstances do not justify an award of ripetibili. Obiter, the court noted that in proceedings for the appointment of a condominium administrator the passive standing belongs to the condominium association alone and that a first-instance decision rendered without observance of the adversarial principle is void ex officio (consid. on admissibility and nullity).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2000.126
Data decisione, Autorità: 14.12.2000, ICCA
Incarto n. 11.2000.00126
Lugano, 14 dicembre 2000/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (proprietà per piani: nomina dell'amministratore) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 settembre 2000 da
__________ e __________ __________, __________, e __________ __________, __________. __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
nei confronti della
Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, __________;
premesso che con sentenza (“decreto”) del 29 settembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha designato, su richiesta dei comproprietari __________ __________, __________ __________ e __________ , un nuovo amministratore al Condominio “ __________ ” di __________ nella persona di __________ __________, __________;
preso atto che contro tale sentenza si è appellata il 12 ottobre 2000 la comproprietaria __________ __________ __________ __________ __________, postulando l'annullamento del “decreto” e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio previo contraddittorio;
accertato che con lettera del 21 novembre 2000 gli istanti hanno dichiarato a questa Camera di ritirare la richiesta intesa alla nomina dell'amministratore, la loro legale essendo nel contempo patrocinatrice della comunione dei comproprietari e non potendo quindi rappresentarli senza trovarsi in un conflitto d'ordine deontologico;
ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e che le ragioni addotte in concreto, riconducibili alla figura dell'avvocato, non bastano a denotare “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare al principio della soccombenza;
stabilito che nelle circostanze descritte si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 21 LTG);
ricordato d'altra parte che nelle azioni intese alla nomina di un amministratore della proprietà per piani la legittimazione passiva compete alla sola comunione dei condomini (Bösch in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 11 in fine ad art. 712q);
ritenuto di conseguenza che l'appello in esame, presentato da una singola comproprietaria a titolo personale (e non dalla comunione dei comproprietari), sarebbe verosimilmente sfuggito a un esame di merito;
posto che, ciò premesso, non si giustifica di attribuire ripetibili;
considerato in ogni modo, a futura memoria, che nonostante la verosimile irricevibilità dell'appello, in concreto la sentenza (e non “decreto”: art. 4 cpv. 1 n. 20 LAC in relazione con l'art. 368 cpv. 2 CPC) emessa dal Pretore sarebbe stata dichiarata nulla d'ufficio, il primo giudice avendo disatteso con ogni evidenza il principio del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b e 146 CPC);
osservato che, per concludere, appare opportuno comunicare il presente decreto anche all'amministratore designato e agli altri comproprietari, cui il Pretore ha notificato la propria sentenza;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'istanza. La sentenza impugnata è dichiarata caduca e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono poste a carico degli istanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;
– __________ __________, __________;
– __________ , __________ ();
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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