AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.125
Data decisione, Autorità:
10.04.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00125
Lugano
10 aprile
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e R. Bernasconi, supplente
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 20 marzo 1998 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 settembre 2000 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il
10
agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezio-
ne
6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 12 settembre 1986 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il __________ __________ 1969 a
__________ fra __________ __________ (1946) e __________ nata __________
(1948), omologando una convenzione sugli effetti accessori del divorzio firmata
dai coniugi il 2 aprile 1985. In virtù di tale convenzione __________
__________ si impegnava a versare mensilmente un contributo alimentare di fr.
1'000.– per il figlio __________ (nato il __________ __________ 1970) e un contributo
di fr. 1'430.– per l'ex moglie, da aumentare di fr. 500.– non appena decaduto
quello per il figlio. Il supplemento di fr. 500.– non sarebbe dovuto essere
versato “durante il periodo in cui la signora __________ __________ avesse
un'attività lavorativa o coabitasse”, mentre gli alimenti di fr. 1'430.–, da
indicizzare, dovevano essere versati “vita natural durante e non saranno
riducibili” (punto 4.4 della convenzione). Al momento del divorzio __________
__________, impiegato di banca, lavorava presso la __________ __________.
B. __________
__________ si è unito in matrimonio il 19 ottobre 1995 a __________ nata
__________ (1965). Il __________ __________ 1998 egli ha convenuto __________
__________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere
la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1° luglio 1995 o
– in subordine – la riduzione del contributo stesso a un importo non precisato,
sempre con effetto retroattivo dal 1° luglio 1995, facendo valere di avere
perduto nel giugno 1995 il posto di lavoro e di incontrare serie difficoltà di
reinserimento professionale. Con risposta del 28 maggio 1998 __________
__________ ha proposto di respingere la petizione. Nella sua replica del 3
luglio 1998 l'attore ha confermato la domanda di petizione, mentre in sede di
duplica, il 23 settembre 1998, la convenuta ha postulato il rigetto puro e
semplice della petizione. Per finire, nel suo allegato conclusivo del 24 marzo
2000 __________ __________ ha ribadito la richiesta di soppressione del
contributo dal 1° luglio 1995, subordinatamente la sua riduzione a un importo
imprecisato, sempre dal 1° luglio 1995. __________ __________ ha riaffermato la
propria opposizione alla domanda. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale.
C. Statuendo il 10 agosto 2000, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione e ha ridotto il contributo alimentare per __________ __________ a fr.
950.– mensili, indicizzati, dal 20 marzo 1998. La tassa di giustizia e le
spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono state poste per tre quinti a carico
dell'attore e per il resto a carico della convenuta, con obbligo per __________
__________ di versare a quest'ultima un'indennità di fr. 1'000.– per
ripetibili.
D. Contro
la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 15
settembre 2000 nel quale chiede che la petizione sia integralmente accolta e il
giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni dell'8
novembre 2000 __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare il giudizio impugnato. Essa fa valere inoltre che nel frattempo la
madre di __________ __________ è deceduta e produce una dichiarazione della
Pretura del Distretto di Lugano in cui si attesta che non risulta alcuna
rinuncia alla successione da parte dell'ex marito.
E. La
giudice delegata ha convocato le parti a un dibattimento orale del 24 gennaio
2001, nel corso del quale l'appellante ha addotto di avere ripudiato l'eredità,
mentre l'appellata ha confermato le tesi esposte nelle sue osservazioni. Le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale davanti alla Camera.
Considerando
in diritto: 1. La
modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve
le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit.
fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare in favore del coniuge
divorziato continua ad applicarsi, quindi, il vecchio diritto (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom
alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251
n. 6.06). La procedura è regolata per converso dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC). Le parti e il Pretore si sono fondate a ragione, del resto, sul
medesimo principio.
-
La
convenuta produce con le osservazioni all'appello un documento attestante – come
detto – che l'attore non risulta avere rinunciato all'eredità della madre. Ora,
nuovi documenti in una causa come quella in esame sono per principio
ammissibili (art. 138 cpv. 1 CC e 423b cpv. 2 CPC). La dichiarazione può
dunque essere acquisita agli atti, anche se – come si vedrà oltre – essa non è
di particolare rilievo per il giudizio.
-
L'art. 153 cpv. 2
vCC stabiliva che il coniuge tenuto a erogare una rendita a titolo di alimenti
poteva domandare la soppressione o la riduzione dell'obbligo quando il bisogno
più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni
economiche del debitore più non corrispondessero all'importo della rendita.
L'applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC riguardava anche i contributi
alimentari dovuti giusta l'art. 151 cpv. 1 vCC (DTF 117 II 361 consid. 3),
tranne quelli destinati a compensare perdite di aspettative in seguito al
divorzio (Hinderling/Steck, Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 356; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage
et le divorce, 4ª edizione, pag. 147 n. 737). Decisivo era, sotto il profilo
dell'art. 153 cpv. 2 vCC, che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge
fosse cambiata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al
momento in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine),
sempre che il cambiamento non si riconducesse a decisioni unilaterali del
debitore (DTF 121 III 299 consid. 3b). Occorreva, dunque, un raffronto tra le
condizioni finanziarie in cui versavano le parti al momento del divorzio
(rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima
volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la
soppressione o la riduzione della rendita era poi una questione di equità (art.
4 CC; Hinderling/Steck, op. cit.,
pag. 363). L'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva – come
di regola – a chi li invocava (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad art. 153 vCC), il diritto
federale non imponendo l'applicazione del principio inquisitorio (Bühler/Spühler, op. cit., n. 87 ad art.
153 vCC). Le parti potevano anche concordare di rinunciare a un'azione di
modifica (Bühler/Spühler, op.
cit., nota 19 ad art. 153; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6 segg., 71 II
132). Tale rinuncia era vincolante, salvo che costituisse una violazione della
personalità a norma dell'art. 27 cpv. 2 CC o che ricorressero i presupposti
della clausola rebus sic stantibus (DTF 122 III 98).
-
Il
Pretore ha rilevato in primo luogo, nella fattispecie, che la prevista
irriducibilità del contributo di mantenimento, di principio ammissibile, non
ostava a una modifica della convenzione qualora fossero date – appunto – le
condizioni della clausola rebus sic stantibus. Esaminando la
situazione finanziaria delle parti, egli ha poi accertato che l'attore, agente
di borsa, aveva lavorato nel settore finanziario come dipendente dal 1991 al 31
maggio 1995, quando era stato licenziato dalla __________ __________
(__________) __________. Dopo di allora egli era rimasto inattivo fino al
giugno del 1996, senza annunciarsi all'assicurazione per la disoccupazione, in
seguito aveva esercitato come indipendente dal giugno al dicembre del 1996, per
annunciarsi infine all'Ufficio del lavoro e percepire indennità per misure di
crisi dal marzo al dicembre del 1997. Da ultimo, egli aveva lavorato come
broker per la ditta __________ __________ __________ dal 1° marzo 1998 al
luglio 1999, allorché l'azienda si era vista revocare la licenza, dopo di che è
rimasto ancora disoccupato.
Ciò
posto, il Pretore si è domandato come mai la situazione finanziaria dell'attore
dopo il 31 maggio 1995 continuasse a peggiorare mentre il relativo tenore di
vita rimanesse ai livelli precedenti il licenziamento dalla __________
__________ (__________) __________. Scartata l'ipotesi – avanzata dalla
convenuta – di redditi non dichiarati al fisco, egli ha ritenuto che ciò era
stato possibile poiché l'attore attingeva al capitale di libero passaggio
ricevuto dall'ultimo datore di lavoro e fruiva di elargizioni da parte della
madre. Accertato per altro verso che la convenuta aveva migliorato la propria
situazione finanziaria dopo il divorzio e lavorava per il servizio legale della
__________ __________ guadagnando fr. 4'350.– netti per tredici mesi, il
Pretore è giunto alla conclusione che l'attore poteva nondimeno conseguire a
sua volta, dando prova di buona volontà, di almeno fr. 4'000.– netti mensili.
Inoltre egli poteva ridurre i costi della locazione e dei trasporti mensili,
esigendo dalla seconda moglie la ripresa di un'attività lucrativa, in modo da
destinare alla convenuta un contributo alimentare di fr. 950.– mensili. La
sproporzione delle situazioni finanziarie in cui versavano le parti
giustificava infatti, secondo il Pretore, una riduzione del contributo a metà.
Donde l'accoglimento della petizione entro tali limiti.
-
L'appellante contesta in primo luogo che gli possa essere imputato
un reddito ipotetico, sostenendo che la sua età e il suo stato debitorio
“ingente e pesante” non gli permetteranno mai di “riacquistare una situazione
normale di vita”. Il Pretore, come detto, si è dipartito da un reddito
ipotetico di fr. 4000.– netti mensili (sentenza, pag. 6). Nella sua valutazione
egli ha considerato l'età professionalmente avanzata dell'interessato (nato nel
1946), la sua formazione di consulente finanziario, le sue pregresse attività
ad alto livello nel settore bancario e finanziario, ma anche la sua situazione
debitoria (31 attestati di carenza di beni: doc. B), considerata penalizzante
per la professione e il ristretto ambiente bancario e fiduciario ticinese. Ne
ha dedotto che l'interessato non poteva più sperare nello stipendio di fr.
12'000.– mensili percepito nel 1995 (lettera 18 maggio 1995 della __________
__________, contenuta nell'incarto richiamato), ma poteva ancora conseguire,
facendo prova di buona volontà, almeno fr. 4'000.– netti mensili. L'appellante
non si confronta con la particolareggiata motivazione del Pretore. Si limita ad
affermare genericamente che non gli può essere imputato un reddito ipotetico,
ma per sostanziare una censura di appello non basta ribadire la propria
opinione. Occorre spiegare perché quella del Pretore non resista alla critica.
A tale riguardo l'appello fa totale difetto. Dev'essere pertanto dichiarato
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
-
L'attore
asserisce che, pur con un reddito mensile di fr. 4'000.–, non gli sarebbe
possibile versare i fr. 950.– mensili stabiliti dal Pretore. La sentenza
impugnata non contiene invero accertamenti sul fabbisogno di lui, salvo appunti
moralistici alle eccessive spese di locazione e di leasing per l'autovettura,
né l'appellante si è curato di allegare alcunché di concreto. Il fabbisogno
minimo può in ogni modo essere stimato, per prudente apprezzamento, in fr.
2'975.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'025.–,
locazione e spese accessorie fr. 1'500.– stimati, premio della cassa malati fr.
250.– stimati, imposte fr. 200.– stimate), senza la maggiorazione del 20%, che
si applicava solo nel caso in cui il debitore fosse tenuto a erogare una rendita
d'indigenza giusta l'art. 152 vCC (da ultimo: DTF inedita del 4 maggio 2001 in
re C., 5C.38/2000, consid. 2b con riferimento a DTF 123 III 1 consid. 3b/bb).
In concreto l'attore non contesta che la rendita pattuita a suo tempo fosse un
contributo di mantenimento a norma dell'art. 151 cpv. 1 vCC (appello, pag. 5),
come ha rilevato anche il Pretore. Per il resto egli dà atto nell'appello (pag.
- di avere ridotto nel frattempo il tenore di vita, rinunciando al veicolo in
leasing (che gli costava fr. 1'362.15 mensili: doc. G) e alla locazione di un
appartamento a fr. 2'900.– (interrogatorio formale del 7 dicembre 1999, pag. 4,
risposta n. 6).
Ai fini
del giudizio sul contributo alimentare si deve considerare altresì che la seconda
moglie dell'attore è tenuta ad assistere il marito nella misura in cui questi
non può più far fronte da sé solo alle necessità di famiglia, tra le quali
rientra anche il versamento di contributi alimentari (DTF del 17 ottobre 1991,
pubblicata in SJ 114 [1992] pag. 133 consid. 3 e/bb). In concreto l'interessata
è giovane (1965), in buona salute, ha una formazione (diploma di dattilografia
e computer) e ha esperienza professionale in proprio come titolare di
un'agenzia matrimoniale e di un ufficio di collocamento, grazie alla quale
conseguiva prima del matrimonio un reddito di fr. 5'400.– mensili. Certo, essa
ha smesso di lavorare perché intenzionata ad avere figli, tant'è che durante il
matrimonio ha svolto solo attività saltuarie nel settore immobiliare (testimonianza
del 15 aprile 1999, pag. 2). Ma ciò non può pregiudicare la convenuta. Sebbene
il Pretore non abbia accertato il fabbisogno della nuova famiglia dell'attore,
né ha concretamente valutato la possibilità di reddito della seconda moglie, si
può nondimeno ragionevolmente concludere – da quanto precede – che costei
potrebbe conseguire, se solo lo volesse, un reddito da attività lucrativa che
le consentirebbe di sopperire al proprio sostentamento senza gravare sul
marito.
- A
detta dell'appellante il Pretore non avrebbe tenuto conto dell'attuale
situazione finanziaria dell'ex moglie, assai migliorata dopo la pronuncia del
divorzio. La sproporzione tra le rispettive situazioni delle parti, egli
sostiene, rende “perfettamente abusiva” anche la pretesa di fr. 950.– mensili,
di cui la convenuta non ha bisogno.
a) È
indubbio che la situazione economica dell'ex moglie è migliorata rispetto al
momento del divorzio. L'appellata ha addotto di avere lavorato a tempo parziale
durante il matrimonio e di aver dovuto riprendere un'attività a tempo pieno
dopo il divorzio, il contributo alimentare non essendo sufficiente al suo
mantenimento (risposta, pag. 2). Dagli atti, invero scarni in merito alla
situazione economica della convenuta, emerge che essa aveva svolto un'attività
lucrativa a metà tempo durante il matrimonio (petizione del 15 aprile 1985,
nell'inc. ____________________ richiamato dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6) e che dopo la separazione di fatto, avvenuta nel 1982, essa
aveva dovuto occuparsi del figlio minorenne a lei affidato. Il figlio è nel
frattempo diventato maggiorenne ed autosufficiente. Ottenuta nel 1996 la
licenza in biologia al Politecnico di Zurigo (doc. 6), egli ha conseguito il
dottorato in tre anni, lavorando per la __________, con un reddito di circa fr.
3'000.– mensili nel 1999 (interrogatorio formale della convenuta, verbali del
7 dicembre 1999, pag. 2). La convenuta, da parte sua, lavora a tempo pieno per
la __________ __________ come capo dell'ufficio del contenzioso e ha guadagnato
fr. 4'650.– mensili netti nel 1998 e di fr. 4'732.– nel 1999, compresa la
tredicesima (doc. 10). Il primo giudice ha stabilito il fabbisogno minimo di
lei in fr. 4'094.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1'025.–, canone di locazione fr. 1'760.–, premio di cassa malati fr. 298.–,
imposte stimate fr. 900.–, spese di trasferta fr. 51.–, assicurazioni fr.
60.–). Di per sé la convenuta potrebbe dunque sovvenire al proprio mantenimento
senza far capo al contributo alimentare dell'ex marito. Tale circostanza,
tuttavia, non è per sé sola determinante.
b) Le
parti ammettono che la rendita vitalizia pattuita nella nota convenzione non
era una rendita d'indigenza, ma un contributo secondo l'art. 151 cpv. 1 vCC
destinato a garantire il tenore di vita della beneficiaria. L'attore doveva
quindi provare che la convenuta può coprire con i propri mezzi non solo il
proprio mantenimento, ma anche il tenore di vita garantito dal contributo (DTF
118 II 231). Il fascicolo processuale non contiene alcun elemento atto a
chiarire sulla base di quali calcoli le parti siano giunte a stabilire nel 1985
un contributo mensile di fr. 1'000.– indicizzati (pari ad attuali fr. 1'881.–
circa). Si sa solo che nel 1984 l'attore lavorava per la __________ __________
con un reddito di fr. 4'718.50 netti mensili (incarto __________, __________.),
mentre tutto si ignora sulle condizioni di reddito della moglie. Ora, spettava
all'attore, che chiede la soppressione del contributo alimentare, dimostrare
che nella fattispecie sono dati i presupposti dell'art. 153 vCC, a maggior
ragione ove si consideri che a suo tempo i coniugi avevano pattuito
l'irriducibilità del contributo. Quale fosse il tenore di vita garantito dalla
convenzione del 1985, nella fattispecie non è dato di sapere.
c) Né
si possono inoltre trascurare, in un giudizio di equità come quello fondato sull'art.
153 vCC, le altre circostanze del caso specifico. Non è contestato invero che
la convenuta ha provveduto da sé sola al mantenimento del figlio agli studi
dopo il 1° giugno 1995, quando l'attore ha cessato di erogare prestazioni al ragazzo.
Essa ha acceso un mutuo (doc. 7), che ammontava il 31 dicembre 1996 a fr.
20'325.– e per il rimborso del quale versava rate di fr. 400.– mensili. In
seguito all'interruzione, nel gennaio 1997, dei versamenti da parte
dell'attore, essa ha inoltre accumulato debiti fiscali per oltre fr. 27'200.–
(doc. 4). In simili circostanze non si può ravvisare un abuso di diritto nella
richiesta di continuare a pretendere un contributo alimentare, quanto meno
nella misura determinata dal Pretore. Relativamente alla soppressione del contributo
l'appello, infondato, deve dunque essere respinto.
-
Per
quel che attiene alla decorrenza della modifica, l'appellante rimprovera al
Pretore di non avere ridotto il contributo con effetto retroattivo al 1° luglio
-
Egli afferma che la situazione disperata in cui versa e i motivi
“supereccezionali” del caso giustificano un effetto retroattivo della sentenza
al momento in cui è stato licenziato dalla __________ __________ (__________)
__________, poiché in caso contrario egli accumulerebbe ulteriori debiti,
senza più speranze di “risalire la china”. L'argomentazione non è seria. Lo
stesso appellante, infatti, ha situato l'inizio delle sue difficoltà economiche
al gennaio 1997 (interrogatorio formale, verbale del 7 dicembre 1999, pag. 3;
conclusioni del 24 marzo 2000, pag. 3). In questa sede egli allega di avere
atteso il 20 marzo 1998 per promuovere causa perché convinto dell'impossibilità
di modificare il contributo (appello, pag. 7). A prescindere dal fatto che tale
circostanza non può essere definita un evento eccezionale, l'argomentazione è
addotta solo in questa sede e non è dunque ricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). In linea di principio, per di più, la modifica di una sentenza di divorzio
esplica i suoi effetti, al più presto, al momento della presentazione della
domanda (DTF 117 II 370). Ne discende che a giusta ragione il Pretore ha fatto
risalire la riduzione del contributo alimentare a fr. 950.– mensili solo al 20
marzo 1998, data della petizione. Infondato, l'appello è destinato all'insuccesso
anche su questo punto.
-
Infine
l'attore chiede che gli oneri processuali, suddivisi dal Pretore in ragione di
tre quinti a suo carico e di due quinti a carico della convenuta, siano
ripartiti in ragione di un quinto a suo carico e di quattro quinti a carico
della convenuta. Sostiene di essere uscito vittorioso dalla causa, avendo
ottenuto la riduzione della rendita, mentre la convenuta, che aveva proposto di
respingere la petizione, è da considerare soccombente e gli deve versare
un'indennità per ripetibili di fr. 3000.–. In concreto il Pretore ha ritenuto
che la soccombenza delle parti sulla rendita fosse reciproca e che l'attore
fosse maggiormente soccombente perché vedeva respinta la domanda di riduzione
con effetto retroattivo (sentenza impugnata, pag. 8). Nella determinazione degli
oneri processuali – e della loro ripartizione – il Pretore dispone invero di
ampia latitudine e la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso
del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171). Nella fattispecie l'attore ha
chiesto con la petizione del 20 marzo 1998 la soppressione del contributo dal
1° luglio 1995 e ne ha ottenuto la riduzione alla metà dalla data della
petizione, il 20 marzo 1998. Egli ha ottenuto causa vinta sul principio della riduzione,
ma dal profilo aritmetico la reciproca soccombenza delle parti sull'importo
del contributo alimentare è manifesta. Anzi, se si considera che l'effetto
retroattivo postulato invano dall'attore corrisponde al versamento di
contributi alimentari per 33 mesi (dal 1° luglio 1995 al 20 marzo 1998) e
quindi ad almeno fr. 31'350.–, non si può ritenere che il Pretore abbia ecceduto
il suo potere di apprezzamento. Anche al riguardo l'appello è destinato perciò
all'insuccesso.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vanno
quindi a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta un'adeguata
indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'500.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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