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Numero d'incarto:
11.2000.124
Data decisione, Autorità:
25.10.2000, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00124
Lugano
25 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____. (misure di
protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza 23 giugno 2000 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'appellazione del 10 ottobre 2000 presentata da __________
__________ contro il decreto cautelare emesso il
2
agosto 2000 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
presentata con l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1965) e __________ nata __________ (1961)
si sono sposati a __________ __________ __________ il ____________________
1990. Dall'unione non sono nati figli. Il marito, invalido, è al beneficio di
una rendita AI e di una rendita SUVA, mentre la moglie lavora come ausiliaria
in un esercizio pubblico. In seguito a difficoltà coniugali la moglie ha
instato varie volte per l'esperimento di conciliazione, senza tuttavia
promuovere una causa di stato.
B. Il 23 giugno 2000 __________ __________ si è rivolta al Pretore
del Distretto di Bellinzona per ottenere misure a protezione dell'unione coniugale,
già in via cautelare, in specie l'assegnazione dell'abitazione coniugale, un
contributo alimentare di fr. 2'000.– mensili, una provvigione ad litem
di fr. 2'500.– e l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
All'udienza del 20 luglio 2000 essa ha confermato le sue richieste, mentre il
convenuto ha offerto il versamento della rendita completiva di fr. 545.–
mensili, opponendosi alle altre domande e instando a sua volta per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale
del 28 settembre 2000 le parti hanno confermato le rispettive prese di
posizione, l'istante chiedendo la trattenuta delle rendite assicurative.
C. Statuendo il 2
agosto 2000, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha
fissato dal 1° luglio 2000 in fr. 1'226.– mensili il contributo per lei, ha
fatto ordine alla Cassa di compensazione AVS/AI di versare direttamente alla
moglie l'importo di fr. 1'226.– (compresa la rendita di fr. 545.–), ha respinto
la domanda di provvigione ad litem e ha negato a entrambe le parti il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, rinunciando al prelievo di tasse e spese e
compensando le ripetibili.
D. __________
__________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 10
ottobre 2000 nel quale chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria,
in riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento sia fissato in
fr. 2'500.– mensili e siano accolte le domande di provvigione ad litem e
di assistenza giudiziaria. L'appello non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi
pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie
per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi
alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto
federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare
del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza –
di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB
I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/
Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, n. 685 segg., pag. 289 segg.).
-
Il
Pretore ha accertato che il marito ha un reddito mensile complessivo di fr.
4'452.– (rendita SUVA fr. 2'090.–, rendita AI fr. 1'817.–, rendita completiva
per la moglie fr. 545.–) e ha ritenuto che la moglie potrebbe conseguire con la
propria attività lucrativa un reddito mensile di fr. 2'000.–. Egli ha poi
calcolato il fabbisogno minimo di ogni coniuge in fr. 2'226.– e, constatata
un'eccedenza di fr. 2'000.–, ne ha attribuito la metà a ognuno, riconoscendo
alla moglie un contributo alimentare di fr. 1'226.– mensili.
-
L'appellante
chiede in questa sede un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili. Se non
che, nell'istanza del 23 giugno 2000 essa aveva postulato un contributo mensile
di fr. 2'000.–, che ha confermato al dibattimento finale. Nella misura in cui
l'istante rivendica ora un contributo alimentare superiore, la domanda viola
l'art. 321 cpv. 1 CPC e l'appello è d'acchito irricevibile. Il gravame può
dunque essere esaminato solo nei limiti dell'istanza originaria.
-
A
detta dell'appellante il giudizio pretorile sarebbe ingiusto perché essa non
avrebbe nessuna entrata e sarebbe totalmente indigente. L'affermazione non
trova riscontro negli atti. La moglie aveva dapprima affermato, nella propria
istanza del 23 giugno 2000, di conseguire un reddito mensile di fr. 500.– come
ausiliaria di pulizia. All'udienza del 20 luglio 2000 essa ha ammesso un
reddito mensile netto di fr. 1'600.–, producendo un conteggio del giugno 2000
(doc. B) e sostenendo che l'attività sarebbe cessata alla fine del mese. Il
marito, nondimeno, ha prodotto cinque conteggi mensili della moglie, relativi
al periodo dall'aprile all'agosto 1999, dai quali risultava un reddito mensile
netto medio di fr. 2'226.– (doc. 5 a 9). Valutando tali documenti, il Pretore
ha ritenuto che la moglie poteva conseguire un reddito netto di almeno fr.
2'000.– (decreto impugnato, pag. 2).
Nel
suo gravame l'appellante si limita a ribadire di non avere entrate, ma non si
confronta con l'argomentazione del primo giudice. Insufficientemente motivato,
su questo tema l'appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga abbondanzialmente che l'istante non
ha per nulla reso verosimile l'asserita cessazione del rapporto di lavoro. In
siffatte circostanze non si intravedono motivi per i quali essa, giovane e in
buona salute, non potrebbe conseguire con un'attività lucrativa un reddito
netto di fr. 2'000.– mensili. L'appello sarebbe quindi stato respinto, per quel
che concerne il reddito della moglie, anche se la relativa censura fosse stata
ricevibile.
-
L'appellante
sostiene che la situazione economica del marito non è quella illustrata dal
Pretore. Afferma che il convenuto si sarebbe trasferito all'estero e non
avrebbe quindi più alcun onere di alloggio, né di imposta o di cassa malati. Il
suo fabbisogno – essa prosegue – non sarebbe pertanto di fr. 2'226.– mensili e
dovrebbe essere ridotto, ciò che comporterebbe una modifica dell'eccedenza da
ripartire tra i coniugi. L'argomentazione non può essere condivisa. L'istante
ha dichiarato all'udienza del 28 settembre 2000 che il marito era partito
all'estero, ma non si è curata di rendere verosimile tale affermazione. Del
resto, quand'anche il convenuto avesse effettivamente lasciato la Svizzera, ciò
non gioverebbe necessariamente all'appellante. Egli avrebbe pur sempre esigenze
vitali minime da soddisfare, quali l'alloggio, la salute e i pubblici tributi,
indipendentemente dal luogo di soggiorno. Queste voci essenziali del fabbisogno
individuale, se mai, potrebbero essere ridotte qualora il costo della vita
all'estero fosse inferiore a quello svizzero. In realtà, tutto si ignora sulla
situazione in cui si troverebbe il convenuto e non soccorrono quindi i
presupposti per scostarsi dal prudente apprezzamento del Pretore.
-
In questa sede la
moglie ribadisce di aver diritto a una provvigione ad litem di fr.
2'500.– a carico del marito e all'assistenza giudiziaria. Ora, il beneficio
dell'assistenza giudiziaria può essere conferito solo al coniuge che non ha i
mezzi per far fronte a una causa di stato e che non può ottenere dall'altro
coniuge un'adeguata provvigione ad litem (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n.
15 e 15a ad art. 163 CC, n. 38 ad art. 159 CC;
Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC). I
costi di una separazione o di un divorzio sono infatti a carico dell'unione
coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria. In
concreto il Pretore ha respinto le domande dell'istante dopo aver accertato che
essa ha una disponibilità di fr. 1'000.– mensili, una volta coperto il proprio
fabbisogno. Ancora una volta l'appellante insiste nel dichiararsi indigente, ma
non spende una parola per confrontarsi con le motivazioni del Pretore. Ne
discenderebbe, una volta ancora, l'irricevibilità dell'appello.
Del resto, tenuto conto
di un reddito da attività lucrativa di almeno fr. 2'000.– mensili e di un
contributo versato dal marito di fr. 1'226.–, essa ha entrate mensili complessive
per fr. 3'226.–. Dedotto il proprio fabbisogno di fr. 2'226.–, essa ha ogni
mese fr. 1'000.– a disposizione, con i quali far fronte alle spese legali e di
patrocinio. Le misure di protezione dell'unione coniugale, nel caso concreto,
hanno richiesto al patrocinatore la redazione dell'istanza 23 giugno 2000 e la
comparsa a due udienze, in una procedura sommaria senza grandi difficoltà. Con
un importo di
fr.
1'000.– mensili l'appellante è quindi in grado di provvedere in pochi mesi,
anche a rate, al pagamento del suo legale. Ciò esclude d'acchito tanto una
provvigione ad litem quanto – a maggior ragione – il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Ne segue che, pure su questo punto, il decreto del
Pretore merita conferma. In conclusione, l'appello, nella misura in cui è ricevibile,
si rivela manifestamente infondato in ogni suo punto e può di conseguenza
essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
neppure intimato. La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta,
mancando all'appellante il requisito dell'indigenza e al ricorso ogni
probabilità di buon esito.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli
oneri processuali, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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