AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2000.123
Data decisione, Autorità:
05.02.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2000.00123
Lugano
5 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione
di nullità di un testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 7 dicembre 1995 da
dott. __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________, e
__________ __________ e __________ , __________
(patrocinati dagli avvocati __________ __________
-
e __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________, di
ignota dimora
__________ __________,
__________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________i,
__________);
giudicando
ora sull'istanza di ricusazione presentata il 2 ottobre 2000 dagli attori nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
____________________ 1994 è deceduta a __________ __________ __________
(__________), cittadina __________ domiciliata a __________, vedova fu
__________ __________ e in precedenza fu __________ __________. Essa ha
disposto del proprio patrimonio mobiliare in __________ in diversi testamenti,
e in particolare nel testamento pubblico confezionato il 3 dicembre 1989 dal
notaio __________ __________ di __________. Con tale disposizione, pubblicata
il 28 settembre 1994 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
__________ __________ ha istituito eredi dei beni posseduti in __________ il
dott. __________ __________ e suo figlio avv. __________ __________. Essa ha
poi istituito vari legati, beneficiando in particolare di fr. 50'000.– ciascuno
i nipoti __________ __________, __________ (cui sono subentrati i figli
__________ e ), __________ e __________ , di fr. 30'000.–
ciascuna __________ e __________ __________ e assegnando fr. 10'000'000.– alla
costituenda “ - __________ e __________ __________ ”. Per i
beni in __________ la defunta non ha lasciato disposizioni di ultime volontà.
Il 7 aprile 1995 nell'appartamento di lei a __________ è stato rinvenuto un
testamento olografo datato 18 novembre 1936 con il quale __________ __________,
deceduto a __________ il ____________________ 1936, lasciava tutti i suoi averi
alla moglie __________ “e poi ai nostri amati nipoti, figli di tuo fratello
__________, cui sono grato per l'aiuto prestato sia a me che ai miei cari
genitori”. Tale disposizione di ultima volontà è stata pubblicata davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il 19 maggio 1995.
B. Il 7
dicembre 1995 __________ __________, __________ __________ e la __________
__________ e __________ __________ hanno convenuto __________, __________,
__________ e __________ __________ insieme con __________ __________ davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che fosse accertata la
nullità del testamento predetto. La causa è stata poi sospesa dal 2 febbraio
1996 al 13 novembre 1996, su richiesta di __________, __________ __________ e
__________ __________. I convenuti, nelle loro risposte del 15 gennaio 1997, si
sono opposti alla petizione, contestando in via preliminare la legittimazione e
l'interesse degli attori all'azione di accertamento. Il 9 ottobre 1997 il
Pretore ha ordinato la sospensione della causa fino al termine di una causa di
nullità (rispettivamente di annullamento) del testamento pubblico lasciato da
__________ __________, promossa da __________ e __________ __________ davanti
al Tribunale di Como. Il Tribunale federale, in accoglimento di un ricorso di diritto
pubblico presentato dagli attori, ha annullato tuttavia la sospensione con sentenza
del 27 gennaio 1998.
C. Statuendo
il 2 luglio 1998, il Pretore ha respinto le eccezioni litigiose e ha posto la
tassa di giustizia con le spese, di complessivi fr. 1'000.–, a carico dei
convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 1'000.– per ripetibili. Contro tale decreto __________
, __________ __________ e la __________ __________ e __________
__________ sono insorti con un appello del 14 settembre 1998 nel quale hanno
chiesto di fissare la tassa di giustizia con riguardo al valore litigioso e
hanno rivendicato la somma di fr. 50'000.– per ripetibili. Con sentenza del 30
novembre 1999 questa Camera ha accolto parzialmente, nella misura in cui era ricevibile,
l'appello degli attori e ha riconosciuto loro un'indennità di fr. 7'200.– per
ripetibili (..).
D. La
causa davanti al Pretore è così continuata nel merito. L'11 gennaio 2000 il
giudice si è pronunciato sull'ammissibilità di alcune prove offerte dalle parti
all'udienza preliminare del 7 maggio 1997 e ha respinto una domanda di
restituzione in intero del 3 giugno 1998, presentata dagli attori, e una del 13
luglio 1998, presentata dai convenuti. Il 7 febbraio 2000 gli attori hanno chiesto
di fissare un'udienza per discutere il problema della perizia giudiziaria, a
loro avviso inutile in presenza di tre perizie agli atti. All'udienza del 10
maggio 2000 i convenuti hanno mantenuto la domanda della prova peritale. Con
ordinanza dell'8 agosto 2000, il Pretore ha ammesso anche tale prova, da
esperire prima delle altre, e ha assegnato alle parti convenute __________ e
__________ __________ un termine di trenta giorni per presentare i quesiti
peritali.
E. Il 2
ottobre 2000 __________ __________, __________ __________ e la __________
__________ e __________ __________ hanno presentato un'istanza di ricusazione
del Pretore. Questi ha trasmesso gli atti il 9 ottobre 2000 alla Camera civile
di appello, rilevando che i motivi addotti non giustificano alcuna astensione.
Nelle loro osservazioni del 9 ottobre 2000 i convenuti propongono a loro volta
di respingere la domanda. Convocate all'udienza del 13 gennaio 2001 davanti a
questa Camera, le parti hanno mantenuto i loro punti di vista.
Considerando
in diritto: 1. L'art.
27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove
questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave
inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a),
rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b).
Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di
appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il Pretore
medesimo (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera
di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
Gli
istanti affermano, in estrema sintesi, che nell'ordinanza dell'8 agosto 2000 il
Pretore ha anticipato il giudizio di merito, valutando sin d'ora le perizie
agli atti e ritenendole “indizi insufficienti” per accertare la nullità del
testamento. In tal modo egli ha così lasciato capire – proseguono gli attori –
che in caso di decadenza della prova peritale, per mancata presentazione delle
domande peritali o di mancato pagamento dell'anticipo, il suo giudizio avverrà
sulla base della documentazione agli atti e quindi a favore dei convenuti
(istanza, pag. 9). Inoltre l'ordinanza conterrebbe numerose considerazioni “non
corrette ed inammissibili per un giudice imparziale” (istanza, pag. 11), tra
cui l'esigenza di “verità certe”, l'esplicito consenso ai convenuti di ritirare
la prova (in contrasto con l'art. 187 CPC) e l'anticipazione secondo cui la documentazione
agli atti non è sufficiente per ravvisare la falsità del testamento, come pure
quelle sull'asserita mancanza di contraddittorio per l'allestimento della
perizia in sede penale. La parzialità del Pretore a favore dei convenuti
risulterebbe anche dagli “errori crassi, gli altri errori ripetuti,
l'acquisizione agli atti di affermazioni dei convenuti da sempre contestate (…)
e il comportamento contraddittorio assunto in varie fasi del procedimento”
(istanza, pag. 14). Ciò premesso, l'istanza in esame deve reputarsi ancorata all'art.
27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in
cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio
l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta
nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 369; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
31 ad art. 27).
-
Il
diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall'art.
30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost., sostanzialmente
identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica di far capo alla
relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid. 2b). Ora, la
garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di
circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della
necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato
sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto
mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid.
3a).
a) Sul
piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata
anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite,
come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità
e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1
CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto
cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto
di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di
garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di
parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è
sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi
legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze
concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un
rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid.
4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti).
b) La
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid.
3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere valutata
secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire se il
giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di
parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e
organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le
apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore
del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia
408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può
ricusarsi spontaneamente o su istanza di parte.
- Nell'ordinanza
dell'8 agosto 2000 il Pretore ha ammesso la perizia chiesta da due convenuti
all'udienza preliminare, dopo avere ripercorso lo svolgimento del processo e
aver esaminato se la prova fosse necessaria alla luce dei documenti già agli
atti, come il referto di parte prodotto dagli attori (rapporto calligrafico del
12 settembre 1995 redatto da Daniel Correvon e Williams D. Mazzella, doc. C) o
le due perizie allestite sul piano penale in Svizzera (rapporto di perizia
calligrafica, redatto il 15 aprile 1996 da Beatrice Züger-Antognoli allestito
nell'ambito dell'inc. /, doc. RR1) e in Italia (relazione
di consulenza tecnografica e merceologica del 8 novembre 1999 a cura della
consulente tecnica __________ __________, nell'ambito del procedimento penale
n. __________/__________R.G.N. R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Como). Eseguita un'analisi particolareggiata dei citati referti, il Pretore
si è espresso in questi termini:
Resta la questione di sapere se le stesse
(perizie), non prese ad una ad una e singolarmente, ma considerate nel contesto
generale della causa, stanti le loro sostanzialmente identiche conclusioni, non
debbano essere considerate come indizi sufficienti che rendano inutile
l'assunzione della perizia in questa sede. A tale quesito deve, a questo
stadio della causa e prudenzialmente, essere data risposta negativa. A mente di
questo giudice non solo è imprescindibile il rispetto del contraddittorio
nell'assunzione della prova, ma pure il fatto di poter, in quanto prova del
giudice e non delle parti, porre al perito quesiti even-tualmente anche
d'ufficio. In particolare qualora il perito giudiziale dovesse giungere a una
conclusione diversa, allo stesso dovrà essere chiesto di chiarire per quali
ragioni egli ha ritenuto di eventualmente scostarsi dal risultato dei colleghi
(ordinanza, pag. 3 seg.).
La
questione è di sapere se con tali frasi il Pretore abbia espresso un
pregiudizio sull'azione di merito, suscitando apparenza di prevenzione e di
parzialità.
-
Gli
istanti equivocano sui termini quando affermano che il Pretore ha ritenuto i
referti agli atti insufficienti per dimostrare la nullità del testamento. Come
si è appena visto, il giudice non ha detto ciò, ma ha ritenuto indispensabile
una perizia giudiziaria, da un lato per rispettare il principio del
contraddittorio e dall'altro per poter formulare egli medesimo quesiti al
perito. È vero che il Pretore avrebbe anche potuto esimersi dal motivare
l'ordinanza, avendo ammesso la prova offerta dai convenuti (art. 182 cpv. 2,
286 cpv. 3 CPC). Non si vede tuttavia perché si dovrebbe ridurre al silenzio un
giudice che ritiene opportuno spiegare i motivi di una propria decisione. Il
fatto che il Pretore abbia motivato l'ordinanza non è quindi lontanamente
criticabile, tanto meno ove si consideri che gli stessi attori, in una lunga e
particolareggiata lettera del 7 febbraio 2000, sollecitavano uno snellimento
della procedura (allegato 11 all'istanza di ricusa del 2 ottobre 2000),
affermando che i rapporti allestiti in sede penale e il proprio referto di
parte erano decisivi. All'udienza del 10 maggio 2000, indetta per discutere la
domanda processuale del 7 febbraio 2000, i convenuti avevano mantenuto la
richiesta della perizia, cui non si erano di principio opposti gli attori, i
quali però non la ritenevano concludente e si rimettevano al giudizio del
Pretore (verbale del 10 maggio 2000, pag. 2 in fine, fascicolo “verbali”).
-
Un'accurata
e spassionata lettura dell'ordinanza dell'8 agosto 2000 non consente in realtà
di ravvisare alcuna prevenzione. Confrontato a una causa complessa e litigiosa,
vertente su un ingente patrimonio, il Pretore ha deciso di condurre
l'istruttoria in modo approfondito, assumendo una perizia che non era stata
contestata dagli attori né all'udienza preliminare né a quella del 10 maggio
-
Egli ha invero affermato che i rapporti agli atti non connotano “verità
certe” (ordinanza, pag. 3 in alto) e che “a questo stadio della causa e prudenzialmente”
tali elementi non bastano a rendere inutile la perizia in sede civile. Il che
non significa tuttavia anticipare un giudizio di merito, bensì motivare un
apprezzamento anticipato delle prove, ciò che del resto un giudice è tenuto a
fare valutando l'opportunità di esperire i mezzi istruttori notificati dalle
parti. Del resto, non denota prevenzione nemmeno un giudice che esprime, oltre
a un apprezzamento anticipato delle prove, un'opinione sommaria e
interlocutoria sulla controversia (Kölz,
op. cit., n. 60 ad art. 58 Cost.;
Poudret, COJ, vol. I, Berna 1990, n. 5.3 ad art. 22, pag. 124 e 125; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 88 e 166). Nel caso in esame, poi,
l'istruttoria prevede, oltre alla perizia, l'audizione di numerosi testimoni
(verbale di udienza preliminare del 7 maggio 1997, act. XII). Le risultanze
di tutte queste prove dovranno ancora essere apprezzate dal Pretore nella sentenza
di merito.
A torto
gli attori si dilungano per sostenere che il Pretore ha favorito la controparte
dando il suo “consenso anticipato ed esplicito al ritiro della prova da parte
dei convenuti” in caso di inadempienza nella presentazione dei quesiti peritali
e del versamento dell'anticipo (istanza, pag. 9 in basso e 10 in alto).
Trattandosi di una causa di nullità di un testamento olografo, incombe ai convenuti
provare che l'atto di cui si prevalgono è autentico (DTF inedita del 17 luglio
2000 nella causa C.). La decadenza della prova peritale, lungi
dall'avvantaggiare i convenuti, sarebbe quindi stata loro fatale. Che poi il
Pretore abbia avvertito i convenuti nel senso che la perizia non sarebbe stata
assunta in caso di mancata presentazione dei quesiti o di mancato versamento
dell'anticipo è perfettamente legittimo, i convenuti dovendosi rendere conto
sin dall'inizio di quali sarebbero stati gli effetti di una loro trascuranza.
Altrettanto
a torto gli attori rimproverano al Pretore di essersi espresso sulla mancanza
di contraddittorio in sede penale e sulla rilevanza dei rapporti agli atti. A
prescindere dal fatto che una domanda di ricusa non è destinata a far
riesaminare il fondamento dell'ordinanza sulle prove, per sua natura
inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC), nel caso in esame le considerazioni del
Pretore sui rapporti agli atti non mancano di pertinenza. Contrariamente a
quanto sostengono gli istanti, i referti che essi ritengono decisivi per
dimostrare la falsità del testamento non escludono la rilevanza di un'ulteriore
perizia. L'esperta che ha allestito il rapporto del 15 aprile 1996 ha precisato
infatti di non poter esprimere conclusioni categoriche, non avendo avuto a
disposizione documenti autografi coevi al testamento del 1936 (doc. RR1, pag.
17). Gli estensori del referto allestito su richiesta degli attori, dal canto
loro, hanno dichiarato che la loro conclusione potrebbe essere confermata da
una perizia del documento originale per rilevare anacronismi materiali e da un
confronto con testi autentici contemporanei del defunto (doc. CC, pag. 13). La
consulente tecnica del Tribunale di Como ha ritenuto di poter ascrivere ad
altra mano il testamento a firma __________ e ha soggiunto che vi sono
“significativi elementi” da cui concludere che il documento sia stato redatto
dopo il 1936 (pag. 86–91). In circostanze del genere la rilevanza di una
perizia in sede civile non può essere scartata d'acchito. Né il fatto che i
documenti agli atti provengano da procedimenti penali conferisce loro maggior
valore probatorio nella causa civile. Le considerazioni del Pretore sui rapporti
agli atti e sulle condizioni della loro assunzione, ancorché sovrabbondanti in un'ordinanza
che ammette una prova, non adombrano quindi alcuna prevenzione del magistrato.
- Oltre
all'ordinanza, gli attori elencano tutta una serie di elementi che a loro
avviso configurano “errori crassi, incidenti di percorso ed errori ripetuti”
del magistrato, tali da giustificare la sua ricusa. Essi ravvisano “errori
crassi” nell'ordinanza di sospensione del
9 ottobre
1997, nella mancata assegnazione di congrue ripetibili nella sentenza del 2
luglio 1998 e nella revoca dei poteri all'esecutore testamentario. Quest'ultima
circostanza è tuttavia estranea alla presente controversia (si riferisce a
un'altra procedura giudiziaria, già conclusa: I CCA, sentenza del 1° luglio
1996, inc. ..__________). Irregolarità di procedura non
bastano inoltre a suffragare una domanda di ricusazione, perché esse possono
essere corrette con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid.
5 con rinvio, 114 Ia 158 consid. bb). Per giustificare una domanda di ricusa
occorrono errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie
violazioni del doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b).
Ora,
l'ordinanza di sospensione del 9 ottobre 1997 è stata annullata dal Tribunale
federale il 27 gennaio 1998, su ricorso di diritto pubblico degli attori.
L'indennità per ripetibili di fr. 1'000.– attribuita il 2 luglio 1998 è stata
aumentata a fr. 7'200.– con sentenza 30 novembre 1999 di questa Camera (inc.
..__________). Per di più, l'appello degli attori è stato accolto
in misura molto limitata, ove si pensi che essi rivendicavano un'indennità per
ripetibili di fr. 50'000.– e si sono visti assegnare fr. 7'200.–, mentre la
domanda di indennità a norma dell'art. 152 CPC è stata dichiarata
inammissibile. A parere degli istanti, in un'ordinanza del
2
settembre 1997 il Pretore ha espresso considerazioni in fatto e in diritto
fondate solo su affermazioni della controparte, le quali presuppongono la
validità del testamento 18 novembre 1936 e una pretesa sostituzione fedecommissaria,
ciò che anticiperebbe il giudizio di merito. L'ordinanza in questione è tuttavia
del 1997 e dopo di allora le parti sono passate a numerosi altri atti processuali
(art. 29 cpv. 4 CPC). Oltre a ciò, come si è già spiegato, non cade nel
pregiudizio un magistrato che esprime un'opinione meramente sommaria e
interlocutoria sulla controversia.
Gli
attori insistono nell'affermare che l'atteggiamento del Pretore è stato
contraddistinto da una serie di comportamenti “contra-stanti e
incomprensibili”, riferendosi ad alcune ordinanze emanate nel 1996, le quali
risulterebbero ora contraddette da quella dell'8 agosto 2000 (istanza, pag.
13). Se non che, proprio tale comportamento dimostra che il Pretore non ha
preconcetti e fa capo alla necessaria indipendenza di giudizio ove mutino le circostanze
o le risultanze istruttorie, senza vincolo alle proprie ordinanze processuali.
Non per caso, del resto, la legge prevede esplicitamente la possibilità per il
giudice di modificare le ordinanze d'ufficio o su richiesta di parte (art. 95
cpv. 2 CPC).
- La visione processuale degli attori diverge, evidentemente, da
quella del Pretore. Essi ritengono che la situazione sia chiara e che non sia
necessaria un'ulteriore istruttoria, fonte a loro avviso di un rallentamento
della procedura. Ma tale impressione è puramente soggettiva e deriva da
interpretazioni personali che devono ancora essere verificate in sede
giudiziaria. In realtà non emergono nel caso concreto gravi motivi che mettano
in dubbio l'imparzialità del magistrato, nemmeno in apparenza. Il Pretore ha
invero commesso taluni errori, corretti con i normali rimedi giuridici offerti
dall'ordinamento giuridico, ma ciò non appare riconducibile a prevenzione,
tendenziosità o partito preso, quanto piuttosto alla complessità della vicenda
e all'accanimento procedurale di entrambe le parti, al quale non è
verosimilmente estranea l'ingente sostanza in gioco. La vertenza risale al 1996
e ha dato luogo in Svizzera e in Italia a un crescendo di procedure civili e
penali che si intrecciano e si accavallano, contribuendo a dilatare il
fascicolo processuale, a rallentare lo svolgimento dell'istruttoria e a
complicarla. Basti ricordare che il testamento litigioso, da sottoporre a perizia
secondo il Pretore, è oggetto di un'istanza di confisca pendente presso il Tribunale
penale cantonale, ora sospesa (allegato 15 all'istanza di ricusa).
Gli
attori sembrano invero convinti che il Pretore li voglia “osta-colare con ogni
mezzo” e non comprendono perché tale atteggiamento sia rivolto anche alla
Fondazione, attiva nel settore benefico (istanza, pag. 14). Argomentazioni del
genere tradiscono tuttavia la loro assoluta unilateralità di vedute. Né gli
istanti possono seriamente aspirare a un trattamento privilegiato solo perché
la Fondazione ha scopi filantropici. Divergenze di opinione tra il giudice e i
patrocinatori delle parti sull'opportunità di atti processuali e sul modo di
condurre l'istruttoria non sono, ad ogni modo, indizi sufficienti per ritenere
che il magistrato sia inidoneo a statuire con sufficiente serenità. Un
patrocinatore deve saper conservare il debito distacco dalla causa, dando prova
di moderazione e di oggettività, evitando di interpretare ogni decisione del
giudice che non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa come un atto
di prevenzione o di ostilità personale. D'alto lato il giudice deve mantenere,
anche nella redazione di ordinanze e decreti processuali, atteggiamenti cauti e
riservati, in modo da prevenire soggettivi sospetti di parzialità, garantendo
una corretta e serena conduzione della causa. Non appare fuori luogo richiamare
tali principi nel caso precipuo.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di
giustizia, volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione,
è commisurata nondimeno all'impegno richiesto dall'esame dell'istanza di
ricusazione. La controparte, che ha presentato osservazioni e che si è
costituita all'udienza del 13 gennaio 2001, ha diritto a un'indennità per ripetibili.
Quanto al relativo ammontare, giovi ricordare che la retribuzione di un
patrocinatore in una causa come quella in esame dipende dal valore litigioso (art.
9 cpv. 1 TOA), già stabilito da questa Camera in fr. 16'712'000.– nella
precedente sentenza del 30 novembre 1999 (inc.
..__________, consid. 5). In una causa ordinaria avente un
valore siffatto l'onorario dell'avvocato varia dal 3 al 6% del valore medesimo.
In concreto la controversia si è avverata più litigiosa di quel che appariva
nel 1998, di modo che si giustifica di far capo all'aliquota del 5%. Qualora si
trattasse di rimunerare il patrocinio per la causa completa, l'onorario risulterebbe
perciò di fr. 835'600.–. Se non che, in concreto occorre commisurare l'onorario
al solo procedimento di ricusa, escluso il merito della lite. Occorre far capo
perciò, in via analogica, all'art. 11 cpv. 1 TOA e alla prassi del Consiglio di
moderazione, che in applicazione di tale norma ha elaborato la formula
O
= 2 x Ov x Ot
Ov
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 20, pag. 34). L'onorario a
tempo è calcolato in base a una remunerazione minima di fr. 150.– l'ora (art.
10 cpv. 1 TOA per analogia). Nel caso concreto la retribuzione oraria può
essere fissata in fr. 350.–, adeguata all'eccezionale importanza patrimoniale
del litigio, alla responsabilità dei legali e alla complessità della vertenza,
per un impegno di patrocinio pari a 8 ore (5 ore per l'esame dell'istanza di
ricusa e per la redazione del memoriale scritto, 2 ore per la partecipazione
all'udienza e il resto per le altre verosimili prestazioni). Ne segue che in
ossequio alla citata formula l'onorario ammonterebbe a:
2
x 835'600 x 2'800 = fr. 5'581.–.
835'600 + 2'800
Aggiungendo
le presumibili spese delle parti e del patrocinatore, l'indennità può dunque equitativamente
essere fissata in complessivi fr. 6'000.–.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli attori in solido, che rifonderanno alle controparti,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 6'000.– complessivi per ripetibili di
appello.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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