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Numero d'incarto:
11.2000.119
Data decisione, Autorità:
18.10.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00119
Lugano
18 ottobre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___
(rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con petizione del 4 maggio 1999 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 22 settembre
2000;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 4 ottobre 2000
presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 22
settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
In fatto: che
con petizione del 4 maggio 1999 __________ __________, comproprietario della
particella n. __________RFD di __________, ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città di ordinare a __________ __________, proprietario
della particella n. RFD sulla quale si trova il “
__________ ”, di far cessare ogni attività all'esercizio pubblico dopo le ore
23.00 (e ogni attività esterna dopo le 22.00), di astenersi da qualsiasi
immissione molesta, in specie da qualunque rumore eccessivo provocato
direttamente o indirettamente dall'esercizio pubblico durante le ore precedenti
la chiusura, di adottare tutte le misure necessarie e utili per impedire rumori
e schiamazzi dopo la chiusura e di versare un'indennità di fr. 100'000.–;
che
in via cautelare l'attore ha postulato i medesimi provvedimenti, esclusa la
pretesa pecuniaria;
che
alla discussione del 25 giugno 1999 __________ __________ si è opposto alle domande
cautelari;
che,
esperita l'istruttoria, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro conclusioni
sulla scorta di un memoriale scritto, rinunciando alla discussione finale;
che,
statuendo il 22 settembre 2000, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, a carico dell'attore, tenuto a
rifondere al convenuto fr. 700.– per ripetibili;
che
contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 4
ottobre 2000 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, la
reiezione dell'istanza o quanto meno, in caso di accoglimento della stessa, la
condanna dell'attore a prestare una garanzia di fr. 500'000.–;
che
l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
scopo dell'appello è quello di sottoporre il giudizio di primo grado a un'autorità
di ricorso affinché ne modifichi il dispositivo, unico a passare in forza di
giudicato;
che
legittimata ad appellare è la parte cui deriva pregiudizio dalla decisione impugnata,
ovvero che vede respinte nel dispositivo, in parte o in tutto, le proprie
domande, rispettivamente che vede accolte, in parte o in tutto, quelle della controparte
(Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 307; Anastasi, Il sistema dei mezzi di
impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 130);
che
in concreto il Pretore ha respinto interamente l'istanza di misure cautelari
presentata dall'attore;
che
nella misura in cui postula il rigetto dell'istanza, il convenuto non fa che
chiedere la conferma del dispositivo pretorile, onde la mancanza di qualsiasi
interesse legittimo ad appellare il decreto impugnato (v. DTF 120 II 7 consid.
2a);
che
l'appello potrebbe essere ammissibile, tutt'al più, nella misura in cui censurasse
l'importo delle ripetibili assegnategli;
che
in concreto, tuttavia, l'appellante si limita a protestare genericamente spese
e ripetibili, senza cifrare l'importo rivendicato;
che
tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze minime
dell'art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art.
309);
che
anche su questo punto l'appello si rivela quindi irricevibile;
che,
data la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa
secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;
che
i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale
l'appello non è stato nemmeno intimato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è irricevibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono posti a carico
dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla
Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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