AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2000.118
Data decisione, Autorità:
01.02.2001, ICCA
Incarto n.
11.2000.00118
Lugano
1° febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .____.___
(rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con petizione del 4 maggio 1999 da
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sulla sentenza (recte: decreto cautelare)
del 22 settembre 2000;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 4 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro
decreto cautelare emesso il 22 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________ __________ sono proprietari della particella n.
__________RFD di __________, in __________ __________, sulla quale sorge una
casa d'abitazione. __________ __________ è proprietario della particella n.
, sulla quale si trova un palazzo in cui è stato aperto nell'aprile
del 1998 il “ __________ ”, con ampia terrazza affacciata sul
lungolago, gestito dal figlio __________ __________ e da __________ __________.
Entrambe le proprietà, che distano circa 130 m l'una dall'altra, si trovano nel
quartiere __________, una zona che il piano regolatore della città destina
all'abitazione (con grado di sensibilità II), riservata a edifici e impianti
pubblici, escluse le aziende moleste.
B. Il 4
maggio 1999 __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città, parallelamente ad altri privati, di ordinare a
__________ __________ – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di far cessare
l'attività dell'esercizio pubblico dopo le ore 23 (e ogni attività esterna dopo
le ore 22), di ingiungere al convenuto di astenersi da qualsiasi immissione
molesta, in specie da qualunque rumore eccessivo provocato direttamente o indirettamente
dall'esercizio pubblico durante le ore di apertura, di adottare tutte le misure
necessarie e utili per impedire rumori o schiamazzi dopo l'orario di chiusura e
condannare il convenuto al versamento di fr. 100'000.– per risarcimento danni.
In via cautelare essa ha formulato le medesime domande, tranne la pretesa pecuniaria.
C. Alla
discussione del 25 giugno 1999 __________ __________ ha postulato il rigetto
dell'istanza o quanto meno, in caso di accoglimento della stessa, la condanna
delle controparti a prestare una garanzia di fr. 500'000.–. Gli istanti si sono
opposti al deposito di una cauzione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato alla discussione finale, presentando un memoriale conclusivo nel quale
hanno sostanzialmente ribadito le loro domande. Gli istanti si sono nondimeno
limitati a chiedere la cessazione di ogni attività da parte dell'esercizio
pubblico dopo le ore 23 e l'allontanamento dopo le ore 22 dalla terrazza
(compresi gli scalini) di tutte le persone senza posto ai tavoli.
D. Statuendo
il 22 settembre 2000 nel procedimento cautelare, il Pretore ha parzialmente
accolto l'istanza e ha ordinato al convenuto di cessare l'attività del
“__________ __________ ” entro le 24, escluso il periodo del __________ di
__________, e di lasciar sostare all'esterno dell'esercizio pubblico solo un
numero di clienti pari ai posti seduti disponibili ai tavoli della terrazza.
Gli istanti, da parte loro, sono stati tenuti a depositare, solidalmente con
gli altri attori, la somma di fr. 75'000.– a titolo di garanzia. Le spese del
decreto, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un terzo
a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere
agli istanti fr. 400.– complessivi per ripetibili ridotte.
E. Contro
il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 4 ottobre
2000 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – la reiezione
dell'istanza e la conseguente riforma del dispositivo impugnato. In subordine
egli postula l'aumento della garanzia fissata dal Pretore da fr. 75'000.– a fr.
500'000.–. Con decreto del 10 ottobre 2000 la presidente di questa Camera ha
rifiutato al rimedio effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 6 novembre
2000 __________ __________ e __________ __________ propongono di respingere
l'appello e di confermare il decreto cautelare.
Considerando
in diritto: 1.
Il Pretore ha accolto l'istanza, rilevando in sintesi che nel quartiere
__________ il traffico veicolare dopo l'apertura del “__________ __________ ” è
aumentato in misura insostenibile. Per di più, gli avventori del locale
posteggiano le automobili e partono rumorosamente, con le autoradio ad alto
volume, si intrattengono a chiacchierare in strada anche dopo la chiusura del
locale, sporcando finanche il suolo pubblico e le proprietà private. Il primo
giudice ha escluso che la situazione sia dovuta a un altro esercizio pubblico
nelle vicinanze (il “__________ __________ ”), rilevando che il traffico di
quartiere è aumentato anche perché i posteggi a disposizione del “__________
__________ ” sono insufficienti per rapporto alla sua capienza. Il Pretore ha
ammesso altresì l'urgenza della misura, poiché gli inconvenienti che si
verificano in modo reiterato non possono ragionevolmente essere fatti sopportare
ai residenti. Per quanto riguarda il notevole pregiudizio, il primo giudice ha
ritenuto che a causa della turbativa gli istanti rischiano di perdere una parte
dei loro inquilini. Ciò premesso, egli ha ordinato al convenuto di anticipare
alle ore 24 la chiusura del locale e di ammettere all'esterno dell'esercizio
pubblico dopo le ore 23 solo i clienti che trovano posto ai tavoli della
terrazza, in modo che gli avventori liberino poi il quartiere entro la
mezzanotte e mezzo.
-
L'appellante contesta qualsiasi eccesso del suo diritto di proprietà,
rilevando che gli atti non consentono di stabilire, neppure a livello di
verosimiglianza, l'origine dei rumori, né di distinguere quelli provenienti dal
“__________ __________ ” da quelli del “__________ __________ ”. Egli ricorda
inoltre le misure da egli adottate dopo l'apertura del locale per ridurre al
minimo il disturbo al vicinato, in specie la creazione di posteggi, la posa di
un'isolazione, l'organizzazione di un servizio di sicurezza e la pattuizione di
accordi con un confinante per la cessazione entro un certo orario della musica
all'esterno. Sostiene dipoi che le immissioni non sono eccessive, che la zona
in questione non è residenziale, ma turistico-commerciale, e che prima del
“__________ __________ ” nel quartiere vi erano altri esercizi pubblici
rumorosi. Infine rileva che il nuovo assetto viario della zona, con lo
spostamento di tutto il traffico di transito su un'unica arteria, ha aumentato
notevolmente la rumorosità del quartiere. Egli nega per altro che sia data
l'urgenza di qualsivoglia intervento, l'istante non avendo postulato analoghe
misure nei confronti del “__________ __________ ”, ragion per cui la decisione
del primo giudice non risolve la situazione. Per quanto concerne il notevole
pregiudizio, il ricorrente assevera che la controparte non subisce alcun danno
poiché anche con una chiusura anticipata del suo locale la situazione non muta.
Da ultimo egli censura la proporzionalità della misura, giudicata inefficace e
inutile, discriminatoria per di più nei confronti di altri esercizi pubblici.
-
Per
l'art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, su istanza di parte, provvedimenti
cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a
procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole.
L'emanazione di tali misure è subordinata a tre presupposti cumulativi: la
verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con
urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito (Rep. 1988
pag. 351 consid. 1). L'urgenza è data nei casi in cui esista l'impellente
necessità di prevenire gravi inconvenienti la cui persistenza, durante la causa
di merito, potrebbe avere per effetto di mutare una situazione di fatto non più
– o solo difficilmente – ripristinabile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 376). Il pregiudizio considerevole è dato
allorché dal ritardo a procedere potrebbe derivare all'istante un danno grave e
difficilmente riparabile (Rep. 1983 pag. 115). Per ammettere, infine, il requisito
della parvenza di buon diritto occorre che la possibilità di esito favorevole
sia resa credibile, senza peraltro che a tale premessa si pongano esigenze
troppo severe (Rep. 1989 pag. 128 con rinvii). L'esistenza dei tre requisiti –
che dev'essere esaminata d'ufficio (Rep. 1989 pag. 127 con riferimenti) – non
giustifica in ogni modo l'adozione di qualsiasi provvedimento cautelare: il
principio della proporzionalità esige che, comunque sia, la misura richiesta si
limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un ragionevole rapporto tra
il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit
fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con
rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und
kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112
segg.).
-
Giova
precisare subito che, contrariamente all'opinione dell'appellante, gli istanti
non devono dimostrare il buon fondamento dell'azione di merito. Basta che essi
rendano credibile, a un esame sommario e di mera apparenza, che la possibilità
di esito favorevole sia pari – o solo lievemente inferiore – al rischio di
soccombenza. In concreto gli istanti hanno chiesto la cessazione di turbative
causate dall'uso del fondo in proprietà del convenuto. Ora, chiunque sia
danneggiato o minacciato di danno perché un proprietario trascende
nell'esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere la cessazione della
molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno
(art. 679 CC). Si ravvisa eccesso in tal senso ove un comportamento umano,
connesso all'uso o allo sfruttamento di un fondo, violi diritti di vicinato (Deschenaux/Tercier, La responsabilité
civile, 2ª edizione, pag. 133, n. 23;
Bovey, L'expropriation des droits de voisinage, Berna 2000, pag. 6 nel
mezzo). L'art. 684 cpv. 2 CC, da parte sua, vieta eccessi pregiudizievoli, in
specie emissioni di fumo o di fuliggine, evaporazioni moleste, rumori e
scuotimenti che siano di danno ai vicini e che non siano giustificati dalla situazione
e destinazione dei fondi o dall'uso locale (cfr. anche SJ 1967 pag. 495).
Vietate non sono unicamente immissioni suscettive di danno, bensì tutte le
immissioni moleste, ovvero eccessive (DTF 126 III 225 consid. 3c e 227 consid.
4a con rinvii). Né per eccesso pregiudizievole si intende necessariamente un
danno in senso stretto: è sufficiente che al vicino derivino incomodi che
superano i limiti di tolleranza usuali (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 143, n. 1813 segg.).
-
a) Dagli
atti risulta che dopo l'apertura del “__________ __________ ”, nell'aprile del
1998, la qualità di vita nel quartiere __________ è peggiorata. Non tanto per
rumori provenienti direttamente dall'esercizio pubblico, bensì per l'indotto
veicolare e i disturbi provocati all'esterno dagli avventori (cfr. DTF 121 II
326 consid. 4b con riferimenti). __________ , che abita in un palazzo
in via , ha affermato che il traffico nella zona è sì aumentato
notevolmente dopo il rinnovo del “ __________ ”, ma che la situazione
si è degradata dopo l'inaugurazione del “ __________ ”. Non solo vi è
un andirivieni di automobilisti che circolano alla ricerca di posteggi, ma gli
avventori arrivano e partono pigiando sull'acceleratore e con la musica ad alto
volume, per di più schiamazzando. Secondo la testimone il disturbo è creato
“per metà dagli avventori del __________ __________ e per metà da quelli del
__________ __________ ” (verbali pag. 18 e 19). __________ , che
abita nel medesimo palazzo, ha detto che dopo la riapertura del “
__________ ” (1996) si “è scatenato (…) l'inferno”, ma che dopo l'inaugurazione
del “__________ __________ ” i disagi sono finanche aumentati, a causa soprattutto
degli automobilisti in cerca di posteggio, ma anche della clientela degli
esercizi pubblici di passaggio in strada. Il testimone non è stato in grado di
precisare se gli automobilisti in circolazione nel quartiere si rechino
nell'uno o nell'altro esercizio pubblico, ma ha nondimeno indicato che gli
avventori si spostano in gruppi da un bar all'altro e restano all'esterno,
“facendo casino” (verbali pag. 46 e 47). __________ __________ -,
anch'egli inquilino del medesimo stabile, ha detto che dopo il rinnovo del
“ __________ ” si è verificato un sensibile aumento di avventori, ciò
che ha incrementato difficoltà e disturbi. Con l'apertura del “__________
__________ ” egli ha notato in ogni modo un maggior traffico veicolare e
pedonale, anche se non ha potuto precisare quale esercizio pubblico frequentano
le persone in transito (verbali pag. 36 e 37). __________ , abitante
in via , ha affermato di aver lasciato il 1° novembre 1998 tale
appartamento, che occupava dal 1983, poiché dalla primavera di quell'anno era
aumentato il rumore dovuto al traffico e agli schiamazzi dopo la mezzanotte.
Essa ha dichiarato di avere personalmente constatato che il disturbo proveniva
dai clienti del “ __________ ”. Pur non essendo direttamente
infastidita dall'esercizio pubblico, essa ha precisato di essere molestata
dalla musica proveniente dalle autoradio (verbali pag. 21). __________
, già dipendente dell'albergo “ ”, a lato della proprietà
del convenuto, ha riferito che prima dell'apertura del “ __________ ”
l'isolato attorno all'albergo era abbastanza tranquillo, ma che in seguito è
diventato più “vivace”, gravitandovi parecchia gente. Egli ha soggiunto che il
maggior fastidio si produce alla chiusura dell'esercizio pubblico, quando i
giovani che si ritrovano in strada discutono in modo rumoroso e si allontanano
in auto (verbali, pag. 34).
b) Dagli
atti risulta inoltre che parecchi altri abitanti del quartiere __________ hanno
vivacemente protestato per i rumori causati dagli esercizi pubblici aperti
nella zona. Già nell'aprile 1998 __________ __________, proprietario di un
immobile in via __________ da , si è indirizzato al Municipio e alla
polizia di __________ per chiedere il loro intervento a causa dei “disturbi che
ci causano le auto in arrivo o in partenza e delle persone che gridano e
cantano durante le ore notturne tra le 22.00 e le 03.00 (fax del 19 aprile 1998
nel fascicolo richiamato “ __________, documentazione sig. __________
Egli ha finanche promosso una petizione per “Reagire contro i disturbi
notturni nel nostro quartiere” dovuti ai frequentatori dei bar-ristoranti nella
zona del lungolago di __________ (doc. G1). La maggior parte di coloro che ha
sottoscritto la petizione ha indicato nel traffico notturno e negli schiamazzi
la fonte di disturbo (fascicolo “ __________, documentazione sig.
__________ ”). Anzi, gli abitanti del quartiere hanno tempestato l'autorità comunale
di lamentele per i disturbi nella zona (lettere __________ __________,
__________ e __________ __________, __________ __________, __________
__________, avv. __________ __________, __________ __________, __________
, __________ __________ e __________ __________ nel fascicolo
“ __________, corrispondenza per reclamazioni, segnalazioni, disturbi
ecc.”). La situazione è poi stata oggetto nel giugno 1998 di un'interpellanza
in Consiglio comunale (doc. H). Il 15 giugno 1998, per finire, il Municipio di
, preso atto che nonostante gli interventi della polizia e dei
responsabili degli esercizi pubblici la situazione non era migliorata in modo
apprezzabile, ha deciso la chiusura per qualche mese di via __________ da
, strada retrostante il “ __________ ”, dalle ore 20 alle
ore 6 (estratto verbale della seduta municipale del 15 giugno 1998), e ha
respinto praticamente tutte le richieste di proroga dell'orario di chiusura presentate
dai gerenti di tale bar (fascicolo “ , richieste di deroghe
orario + corrispondenza”). Anche la polizia comunale è stata chiamata
innumerevoli volte a intervenire su richiesta di abitanti del quartiere per disturbi
causati da avventori del locale (fascicolo “ __________ estratti
rapporti di servizio per richieste di interventi”).
-
Non
tutti i rumori risultano invero causati da clienti del “__________ __________
”, né è stata misurata l'intensità delle molestie, che dovrà essere chiarita
nella procedura di merito, ma a un esame sommario come quello che presiede
all'adozione di misure cautelari si può ritenere che gli istanti hanno
sufficientemente reso verosimile immissioni ripetute che superano gli usuali
limiti di tolleranza connessi alla gestione di un esercizio pubblico. Si
aggiunga che in caso di emissioni foniche notturne i criteri per determinare la
loro liceità sono di regola più rigorosi, motivo per cui ogni turbativa inutile
e incomodante va generalmente considerata eccessiva (Rep. 1994 pag. 319 consid.
3d nel mezzo con giurisprudenza citata). Né soccorre all'appellante il fatto
che nel frattempo egli abbia messo in atto provvedimenti per ridurre il disturbo
al vicinato. Intanto l'isolazione del locale e l'accordo con un vicino per
cessare la musica sulla terrazza entro le ore 23 non riguardano il rumore
provocato dal traffico e dagli schiamazzi della gente. Inoltre il servizio di
sicurezza da egli organizzato si occupa unicamente di quanto succede
all'interno del ristorante, sulla terrazza e nel posteggio (deposizione
__________, verbali pag. 25), non invece di quanto accade nelle vie adiacenti.
Infine è vero che il convenuto ha messo a disposizione un parcheggio a 100 m
dal bar (deposizione __________, verbali pag. 25), ma a prescindere dal fatto
che non è dato di sapere quando ciò sia avvenuto, l'interessato non ha reso
verosimile una riduzione del traffico nel quartiere. La circostanza che prima
dell'apertura del locale vi fossero nei pressi altri esercizi pubblici,
fors'anche rumorosi ma di cui si ignora l'intensità delle emissioni foniche,
non consente a questo stadio della vertenza di ritenere che l'aumento dei
disagi sia giustificato dalla situazione e dalla destinazione dei fondi o dall'uso
locale. Nemmeno è stato reso verosimile che lo spostamento di tutto il traffico
di transito della città su un'unica strada ha comportato un aumento del
traffico notturno nel quartiere. Al riguardo __________ __________ non ha
notato cambiamenti (verbali, pag. 18), mentre per __________ __________ il
traffico di transito calava alle ore 20 per riprendere proprio dopo le 22
(verbali, pag. 20). Nelle circostanze descritte l'apprezzamento del Pretore resiste
quindi alla critica.
-
L'appellante sostiene che l'urgenza non è data poiché il provvedimento
emanato dal Pretore non consente l'eliminazione degli inconvenienti, gli
istanti non avendo chiesto analoghe misure nei confronti del “__________
__________ ”. Ora, è possibile che le immissioni foniche non siano causate solo
da avventori del “__________ __________ ”, ma anche da clienti del “__________
__________ ” (deposizioni __________ e __________ -__________), ma ciò non
giova all'interessato. Intanto il peggioramento della situazione dopo l'apertura
del secondo locale basta a rendere verosimile l'urgenza del provvedimento
richiesto. Inoltre l'intensità delle immissioni provocate dai frequentatori del
locale in proprietà del convenuto è tale da non poter essere ragionevolmente
imposta durante lo svolgimento della causa. Si aggiunga che nell'ambito di
un'azione civile il danneggiato è libero di agire contro qualsiasi convenuto
ritenuto trascendere nell'esercizio della sua proprietà. Che analoghe misure
cautelari non siano state postulate nei confronti di altri perturbatori non influisce
pertanto sulla posizione del convenuto.
-
In
merito al notevole pregiudizio, l'appellante neppure si confronta con
l'argomentazione del Pretore, limitandosi a rilevare che la controparte non
rischia danno alcuno. Ciò renderebbe l'appello finanche irricevibile per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC). Comunque sia, gli
inconvenienti causati dal convenuto non sono direttamente e pienamente
indennizzabili e pertanto quantificabili a posteriore in denaro, ciò che
costituisce una valida ragione per l'adozione di misure cautelari (Rep. 1993
pag. 188).
-
L'appellante
contesta infine il provvedimento adottato dal Pretore, giudicato sproporzionato,
inadeguato e inutile poiché nella misura in cui il “__________ __________ ” può
rimanere aperto più a lungo, la situazione per gli abitanti del quartiere non
cambia. Ma a torto, già per la circostanza che i provvedimenti del primo
giudice permettono in sostanza di ridurre a metà i rumori del traffico e gli
schiamazzi notturni (deposizione __________ __________: verbali, pag. 18), in
un orario in cui gli abitanti del quartiere hanno diritto alla quiete. Tali
provvedimenti mantengono inoltre un ragionevole rapporto tra il fine perseguito
e la restrizione decretata e tengono in debita considerazione anche la
posizione del convenuto, che può lasciare aperto il suo locale fino alla mezzanotte.
-
Il
Pretore ha obbligato gli istanti a versare, solidalmente con altri istanti, una
garanzia di fr. 75'000.– che considera da un lato la durata della causa di
merito e dall'altro lato la cifra d'affari dell'esercizio pubblico.
L'appellante ribadisce la richiesta di un deposito di fr. 500'000.–, asserendo
che tale importo è giustificato dalla perdita di guadagno causato dalla chiusura
anticipata del locale. Egli pretende inoltre che il primo giudice ha fissato la
cauzione senza tenere conto delle altre otto vertenza avviate nei suoi
confronti, congiunte solo a fini istruttori, e sostiene che la prestazione
della garanzia non può dipendere dal comportamento di terzi estranei alla
presente causa. Infine censura la decisione del Pretore di obbligare gli
istanti a versare solidalmente l'importo fissato, poiché non vi è solidarietà
passiva né contrattuale né legale. Egli chiede infine che la garanzia sia
prestata contemporaneamente all'adozione del provvedimento adottato.
a) L'adeguatezza
della garanzia dev'essere valutata in relazione al presumibile danno che il
provvedimento richiesto potrebbe causare alla parte convenuta nel caso in cui
la pretesa di merito dell'istante risultasse infondata (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 380 CPC). In concreto
l'appellante neppure si confronta con la motivazione del Pretore sull'entità
della garanzia, ciò che rende il gravame irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f
CPC). Per di più, egli nemmeno adduce né rende verosimile i dati sui quali il
giudice avrebbe dovuto fondarsi per fissare la garanzia a copertura
dell'eventuale pregiudizio patito con l'adozione del provvedimento in oggetto.
Del tutto carente di motivazione, in proposito l'appello sfugge a qualsiasi
disamina.
b) Per
quanto riguarda la contestata solidarietà tra i vari istanti, è vero che ogni
causa è indipendente, ma è altrettanto vero che il convenuto rischia di subire
un unico pregiudizio dovuto al concorso di più persone. E siccome in tal caso
queste ultime rispondono del danno solidalmente (art. 50 cpv. 1 CO), la
decisione del Pretore merita conferma.
c) In
merito al versamento della garanzia, l'art. 380 cpv. 2 CPC prevede unicamente
che il giudice assegna un termine entro il quale prestarla. In concretogli
istanti, o chi per essi, hanno depositato l'importo di fr. 75'000.– entro il
termine impartitogli (comunicazione 6 novembre 2000 del Pretore), né è dato di
capire come avrebbero potuto versare una garanzia contemporaneamente
all'adozione del decreto contestato. Anche su questo punto l'appello denota
perciò la sua inconsistenza.
- Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono
la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla
controparte un'indennità per ripetibili che tiene calcolo, ad ogni modo,
dell'impegno profuso dal patrocinatore nelle altre cause analoghe.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante che rifonderà alle controparti fr. 1'000.–
complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
__________ – avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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