Appeal inadmissible for lack of standing and undefined cost challenge

11.2000.115Altro tribunale18 ott 2000Inadmissible

Sintesi

The Ticino Court of Appeal held that the defendant lacked a legitimate interest to appeal the first-instance refusal of interim measures, since that refusal already fully favored him. The appeal was also inadmissible as to costs because the appellant merely made a generic request without quantifying the amount sought. The appeal was therefore declared inadmissible. Appellate costs of CHF 200 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded because the appeal had not been served on the respondent.

Regest

Art. 307, 309 cpv. 2 lett. d e, 313bis e 148 cpv. 1 CPC; ammissibilità dell'appello e interesse ad agire contro un dispositivo integralmente favorevole. Ha qualità per appellare solo la parte pregiudicata dalla decisione impugnata; chi ottiene la piena reiezione della domanda avversaria non dispone di un interesse giuridicamente protetto a censurare tale esito, salvo che impugni specificamente il capo sulle spese. Anche su tale capo l'appello deve soddisfare i requisiti minimi di petizione, segnatamente mediante indicazione dell'importo richiesto; una protesta generica contro spese e ripetibili è irricevibile. In caso di manifesta inammissibilità, la causa può essere decisa secondo la procedura semplificata prevista dalla legge; le spese seguono la soccombenza e le ripetibili non sono dovute se la controparte non è stata intimata.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.115

Data decisione, Autorità: 18.10.2000, ICCA

Incarto n. 11.2000.00115

Lugano 18 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .____.___ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 4 maggio 1999 da

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________o);

giudicando ora sul decreto cautelare del 22 settembre 2000;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 4 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 22 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 4 maggio 1999 __________ __________, titolare delle proprietà per piani n. __________, __________, __________ e __________della particella n. __________RFD di __________, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di ordinare a __________ __________, proprietario della particella n. RFD sulla quale si trova il “ __________ ”, di far cessare ogni attività all'esercizio pubblico dopo le ore 23.00 (e ogni attività esterna dopo le 22.00), di astenersi da qualsiasi immissione molesta, in specie da qualunque rumore eccessivo provocato direttamente o indirettamente dall'esercizio pubblico durante le ore precedenti la chiusura, di adottare tutte le misure necessarie e utili per impedire rumori e schiamazzi dopo la chiusura e di versare un'indennità di fr. 100'000.–;

che in via cautelare l'attore ha postulato i medesimi provvedimenti, esclusa la pretesa pecuniaria;

che alla discussione del 25 giugno 1999 __________ __________ si è opposto alle domande cautelari;

che, esperita l'istruttoria, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro conclusioni sulla scorta di un memoriale scritto, rinunciando alla discussione finale;

che, statuendo il 22 settembre 2000, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 700.– per ripetibili;

che contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 4 ottobre 2000 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, la reiezione dell'istanza o quanto meno, in caso di accoglimento della stessa, la condanna dell'attore a prestare una garanzia di fr. 500'000.–;

che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che scopo dell'appello è quello di sottoporre il giudizio di primo grado a un'autorità di ricorso affinché ne modifichi il dispositivo, unico a passare in forza di giudicato;

che legittimata ad appellare è la parte cui deriva pregiudizio dalla decisione impugnata, ovvero che vede respinte nel dispositivo, in parte o in tutto, le proprie domande, rispettivamente che vede accolte, in parte o in tutto, quelle della controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 307; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 130);

che in concreto il Pretore ha respinto interamente l'istanza di misure cautelari presentata dall'attore;

che nella misura in cui postula il rigetto dell'istanza, il convenuto non fa che chiedere la conferma del dispositivo pretorile, onde la mancanza di qualsiasi interesse legittimo ad appellare il decreto impugnato (v. DTF 120 II 7 consid. 2a);

che l'appello potrebbe essere ammissibile, tutt'al più, nella misura in cui censurasse l'importo delle ripetibili assegnategli;

che in concreto, tuttavia, l'appellante si limita a protestare genericamente spese e ripetibili, senza cifrare l'importo rivendicato;

che tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 309);

che anche su questo punto l'appello si rivela quindi irricevibile;

che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;

che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è stato nemmeno intimato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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