Appeal inadmissible for lack of standing and undefined costs claim

11.2000.114Altro tribunale18 ott 2000Inadmissible

Sintesi

The Ticino Court of Appeal held that the defendant’s appeal against the precautionary order was inadmissible. On the merits, he had no standing to seek dismissal of the claimant’s precautionary request because the first-instance court had already rejected it entirely. As to costs, his appeal was too vague because he merely protested costs and compensation without stating a specific amount. The court therefore decided the matter under the summary procedure for manifest inadmissibility and charged the appellant with CHF 200 in costs, awarding no compensation to the respondent.

Regest

Art. 307 and 309 cpv. 2 lett. d-e CPC; admissibility of appeal and standing to challenge costs. An appeal is admissible only for a party adversely affected by the dispositive part of the judgment; where the lower court has wholly rejected the opposing party’s request, a respondent cannot appeal merely to obtain confirmation of that rejection. A challenge to costs must be formulated in a sufficiently definite manner and indicate the relief sought; a generic protest against costs and compensation is insufficient. A manifestly inadmissible appeal may be decided under the simplified procedure (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.114

Data decisione, Autorità: 18.10.2000, ICCA

Incarto n. 11.2000.00114

Lugano 18 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .____.___ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 4 maggio 1999 dalla

Comunione dei comproprietari della particella __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto cautelare del 22 settembre 2000;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 4 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 22 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 4 maggio 1999 la Comunione dei comproprietari della particella n. __________RFD di __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di __________ Città di ordinare a __________ __________, proprietario della particella n. RFD sulla quale si trova il “ __________ ”, di far cessare ogni attività all'esercizio pubblico dopo le ore 23.00 (e ogni attività esterna dopo le 22.00), di astenersi da qualsiasi immissione molesta, in specie da qualunque rumore eccessivo provocato direttamente o indirettamente dall'esercizio pubblico durante le ore precedenti la chiusura, di adottare tutte le misure necessarie e utili per impedire rumori e schiamazzi dopo la chiusura e di versare un'indennità di fr. 100'000.–;

che in via cautelare l'attrice ha postulato i medesimi provvedimenti, esclusa la pretesa pecuniaria;

che alla discussione del 25 giugno 1999 __________ __________ si è opposto alle domande cautelari;

che, esperita l'istruttoria, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro conclusioni sulla scorta di un memoriale scritto, rinunciando alla discussione finale;

che, statuendo il 22 settembre 2000, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 700.– per ripetibili;

che contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 4 ottobre 2000 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, la reiezione dell'istanza o quanto meno, in caso di accoglimento della stessa, la condanna dell'attrice a prestare una garanzia di fr. 500'000.–;

che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che scopo dell'appello è quello di sottoporre il giudizio di primo grado a un'autorità di ricorso affinché ne modifichi il dispositivo, unico a passare in forza di giudicato;

che legittimata ad appellare è la parte cui deriva pregiudizio dalla decisione impugnata, ovvero che vede respinte nel dispositivo, in parte o in tutto, le proprie domande, rispettivamente che vede accolte, in parte o in tutto, quelle della controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 307; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 130);

che in concreto il Pretore ha respinto interamente l'istanza di misure cautelari presentata dall'attrice;

che nella misura in cui postula il rigetto dell'istanza, il convenuto non fa che chiedere la conferma del dispositivo pretorile, onde la mancanza di qualsiasi interesse legittimo ad appellare il decreto impugnato (v. DTF 120 II 7 consid. 2a);

che l'appello potrebbe essere ammissibile, tutt'al più, nella misura in cui censurasse l'importo delle ripetibili assegnategli;

che in concreto, tuttavia, l'appellante si limita a protestare genericamente spese e ripetibili, senza cifrare l'importo rivendicato;

che tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 309);

che anche su questo punto l'appello si rivela quindi irricevibile;

che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;

che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è stato nemmeno intimato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ ______________________________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

appeal admissibilitystandingcostsprocedural requirementsprecautionary measuresneighborhood dispute