Appeal inadmissible for lack of standing and insufficient grounds

11.2000.112Altro tribunale18 ott 2000Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal examined an appeal against a ruling that had rejected provisional measures in a neighbor dispute. The appellant, the defendant below, asked for dismissal of the request or, alternatively, for a security order. The court held that he had no legitimate interest to appeal the rejection of the plaintiff’s request, since he had obtained full dismissal at first instance. As to costs, his filing was too indeterminate because it did not specify the amount claimed. The appeal was therefore declared inadmissible, with costs charged to the appellant and no party compensation granted.

Massima Omnilex

Art. 307, 309 cpv. 2 lett. d e 313bis CPC; standing to appeal and minimum requirements of the statement of appeal: only a party adversely affected by the dispositive part of the judgment may appeal. A party who obtained complete dismissal below lacks a legitimate interest in challenging that dismissal. A costs challenge must be formulated with sufficient precision, including the amount sought; a merely general protest against costs and compensation is insufficient and renders the appeal inadmissible. Manifest inadmissibility may be decided under the simplified procedure of Art. 313bis CPC; costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2000.112

Data decisione, Autorità: 18.10.2000, ICCA

Incarto n. 11.2000.00112

Lugano 18 ottobre 2000/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Bottinelli Raveglia, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .____.___ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 4 maggio 1999 dalla

Comunione dei comproprietari della particella __________. __________,


(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________o);

giudicando ora sul decreto cautelare del 22 settembre 2000;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 4 ottobre 2000 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 22 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con petizione del 4 maggio 1999 la Comunione dei comproprietari della particella n. __________RFD di __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città di ordinare a __________ __________, proprietario della particella n. RFD sulla quale si trova il “ __________ ”, di far cessare ogni attività all'esercizio pubblico dopo le ore 23.00 (e ogni attività esterna dopo le 22.00), di astenersi da qualsiasi immissione molesta, in specie da qualunque rumore eccessivo provocato direttamente o indirettamente dall'esercizio pubblico durante le ore precedenti la chiusura, di adottare tutte le misure necessarie e utili per impedire rumori e schiamazzi dopo la chiusura e di versare un'indennità di fr. 100'000.–;

che in via cautelare l'attrice ha postulato i medesimi provvedimenti, esclusa la pretesa pecuniaria;

che alla discussione del 25 giugno 1999 __________ __________ si è opposto alle domande cautelari;

che, esperita l'istruttoria, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro conclusioni sulla scorta di un memoriale scritto, rinunciando alla discussione finale;

che, statuendo il 22 settembre 2000, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 700.– per ripetibili;

che contro il citato decreto __________ __________ è insorto con un appello del 4 ottobre 2000 nel quale chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, la reiezione dell'istanza o quanto meno, in caso di accoglimento della stessa, la condanna dell'attrice a prestare una garanzia di fr. 500'000.–;

che l'appello non è stato intimato alla controparte;

e considerando

in diritto: che scopo dell'appello è quello di sottoporre il giudizio di primo grado a un'autorità di ricorso affinché ne modifichi il dispositivo, unico a passare in forza di giudicato;

che legittimata ad appellare è la parte cui deriva pregiudizio dalla decisione impugnata, ovvero che vede respinte nel dispositivo, in parte o in tutto, le proprie domande, rispettivamente che vede accolte, in parte o in tutto, quelle della controparte (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 6 ad art. 307; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 130);

che in concreto il Pretore ha respinto interamente l'istanza di misure cautelari presentata dall'attrice;

che nella misura in cui postula il rigetto dell'istanza, il convenuto non fa che chiedere la conferma del dispositivo pretorile, onde la mancanza di qualsiasi interesse legittimo ad appellare il decreto impugnato (v. DTF 120 II 7 consid. 2a);

che l'appello potrebbe essere ammissibile, tutt'al più, nella misura in cui censurasse l'importo delle ripetibili assegnategli;

che in concreto, tuttavia, l'appellante si limita a protestare genericamente spese e ripetibili, senza cifrare l'importo rivendicato;

che tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle esigenze minime dell'art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art. 309);

che anche su questo punto l'appello si rivela quindi irricevibile;

che, data la manifesta inammissibilità dell'atto, l'impugnazione può essere decisa secondo la procedura dell'art. 313bis CPC;

che i costi dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è stato nemmeno intimato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

appeal admissibilitystandingcostsparty compensationinterim measuresneighbor disputeprocedural formality

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the defendant had standing to appeal the refusal of the plaintiff's interim measures request

Decisione estratta

No. Because the first-instance court had rejected the interim request in full, the defendant sought only confirmation of the operative part and therefore had no legitimate interest in appeal.

Motivazione estratta

Appellate standing exists only for a party adversely affected by the dispositive part. Since the defendant obtained full dismissal below, the appeal sought no change to the judgment on the merits.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible as a challenge to costs and party compensation

Decisione estratta

No. The appeal merely contained a general protest against costs and compensation without specifying the requested amount, which failed minimum pleading requirements.

Motivazione estratta

A challenge to costs must state the relief sought with sufficient precision. An indeterminate request does not satisfy Art. 309 cpv. 2 lett. d and e CPC.

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