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Numero d'incarto:
11.2000.110
Data decisione, Autorità:
12.12.2000, ICCA
Incarto n.
11.2000.00110
Lugano
12 dicembre
2000/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di
__________ Città promossa con istanza del 17 maggio 1999 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ ________,
__________ (____________________________)
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sul decreto del 18 settembre
2000 (diffida ai debitori);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 ottobre 2000 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 18 settembre 2000 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno Città;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di cauzione processuale presentata il 24 novembre
2000 da __________ __________;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 24 novembre
2000 da __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ (1955) e __________ nata __________ (1966) si sono
sposati a __________ il ____________________ 1996. Dal matrimonio è nata
__________, il ____________________ 1997. Il marito è __________ __________
presso la __________. Dopo la nascita della figlia la moglie, già __________
della medesima compagnia, non ha più esercitato attività lucrativa. Da quel
momento i coniugi si sono stabiliti a __________, dove la moglie vive tuttora
con la figlia. Nel novembre 1998 il marito si è trasferito dapprima in Germania
e poi negli Emirati Arabi Uniti.
B. Il
16 novembre 1998 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città per il tentativo di conciliazione, decaduto
infruttuoso il 1° febbraio 1999. Il 17 maggio 1999 essa ha postulato l'adozione
di misure provvisionali per ottenere l'attribuzione dell'appartamento
coniugale, la custodia della figlia __________, il versamento di un contributo
di mantenimento di fr. 2'650.– mensili per sé e di fr. 800.– mensili per la
figlia e una provvigione ad litem di fr. 5'000.–. Con decreto del 25
maggio 1999 emanato senza contraddittorio il Pretore ha obbligato il marito,
fra l'altro, a versare un contributo provvisionale mensile di fr. 2'500.– per
la moglie e di fr. 700.– per la figlia.
C. All'udienza
del 12 luglio 1999, indetta per la discussione delle misure provvisionali,
__________ __________ ha offerto unicamente un contributo mensile di DM 500.–
per la figlia, opponendosi alle altre domande. Con la replica __________
__________ ha instato allora perché fosse ordinato al datore di lavoro del marito
di versare in suo favore il contributo alimentare. Il convenuto si è opposto al
provvedimento. Il 23 luglio 1999 la moglie ha sollecitato la decisione
sull'istanza di trattenuta, alla quale __________ __________ ha ribadito la sua
opposizione il 5 agosto 1999. Con decreto del 10 febbraio 2000 il Pretore ha accolto
la richiesta, ordinando alla __________ __________ __________
Amburgo, di trattenere l'importo di fr. 3'200.– mensili dallo
stipendio del marito. Un appello presentato da __________ __________ contro il
citato decreto è stato dichiarato irricevibile per tardività da questa Camera
con sentenza del 2 giugno 2000 (..).
D. Esperita
l'istruttoria provvisionale, le parti hanno rinunciato alla discussione finale,
presentando memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande.
Statuendo in luogo e vece del Pretore, con decreto cautelare del 12 luglio 2000
il Segretario assessore ha ingiunto al marito di versare un contributo provvisionale
mensile di fr. 2'250.– per la moglie e uno di fr. 1'310.– per la figlia. Tale
giudizio non è stato impugnato.
E. L'11
agosto 2000 __________ __________ ha chiesto al Pretore di aggiornare la
trattenuta di salario sulla scorta della decisione cautelare, ribadendo la sua
domanda l'8 settembre 2000. Il 18 settembre successivo il Pretore ha emanato un
“decreto trattenuta di salario (modifica)” con il quale ha impartito alla
__________ __________ __________, Francoforte, l'ordine di trattenere l'importo
mensile di fr. 3'560.– (pari a DM 4'475.–) dallo stipendio percepito da
__________ __________ e di versarlo nelle mani della moglie.
F. Contro
il decreto predetto è insorto __________ __________ con un appello del 4
ottobre 2000 nel quale postula – previa concessione dell'effetto sospensivo –
l'annullamento del giudizio impugnato. La richiesta di effetto sospensivo è
stata respinta il 25 ottobre 2000 dalla presidente di questa Camera. Nelle sue
osservazioni del 24 novembre 2000 __________ __________ conclude perché
l'appello sia respinto, perché l'appellante sia tenuto a fornire una cauzione
processuale e perché le sia concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
__________ __________ ha proposto il 4 dicembre 2000 di respingere l'istanza di
cauzione.
Considerando
in diritto: 1. Per
l'art. 177 CC il giudice può ordinare ai debitori di un coniuge dimentico dei
propri obblighi di mantenimento che facciano i pagamenti, in tutto o in parte,
nelle mani dell'altro. Per esplicito rinvio dell'art. 137 cpv. 2 CC tale norma
è applicabile in via analogica come misura provvisionale durante una causa di
stato (Werro, Concubinage,
mariage et démariage, Berna 2000, pag. 184, n. 849 e pag. 186 n. 861). Ora, le
misure provvisionali chieste da un coniuge in pendenza di divorzio o di separazione
sono trattate con la procedura sommaria degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv.
2 lett. d CPC) e possono essere appellate solo “dopo contraddittorio” (art. 382
cpv. 1 CPC). Per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o
interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC),
tenuta dopo l'istruzione della causa o dopo che il giudice ha rifiutato le
prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 26 settembre 2000 in re F.).
-
Dal
fascicolo processuale emerge che dopo l'emanazione del primo decreto in materia
di trattenuta salariale, del 10 febbraio 2000, la moglie ha chiesto l'11 agosto
successivo l'aggiornamento della trattenuta sulla base del decreto cautelare
emesso il 12 luglio 2000. Tale richiesta, intesa alla modifica del decreto
originario, non è stata intimata alla controparte (come precisato del resto dal
Pretore stesso). Non essendosi tenuta discussione, il decreto in questione è stato
emesso senza contraddittorio (art. 379 CPC), onde la manifesta improponibilità
dell'appello. Quest'ultimo può nondimeno essere trattato come istanza di revoca
e come tale rinviato al Pretore per l'indizione del contraddittorio (art. 126
combinato con l'art. 379 cpv. 3 CPC). In tale occasione l'appellante potrà fare
valere tutte le sue obiezioni e contestare anche la competenza del giudice
svizzero a ordinare a un datore di lavoro con sede all'estero la trattenuta
dallo stipendio percepito da un lavoratore domiciliato all'estero.
-
__________ chiede che in virtù dell'art. 153 cpv. 1
lett. a
CPC l'appellante presti cauzione processuale per le spese e le ripetibili di appello.
Se non che, l'art. 154 CPC esclude per legge un simile deposito nelle cause di
stato o in quelle per alimenti. La domanda deve quindi essere dichiarata
inammissibile.
- Gli
oneri processuali seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante esce perdente su tutta la linea, mentre la moglie, si vede
respingere la richiesta di cauzione processuale. Appare giustificato perciò
porre a carico dell'appellante quattro quinti delle spese, con obbligo di
rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Quanto
all'assistenza giudiziaria postulata dalla moglie, l'attribuzione di ripetibili
renderebbe di per sé la domanda priva d'oggetto. Nella misura in cui l'incasso
delle ripetibili dovesse risultare insufficiente, difficile o addirittura
impossibile, si giustifica nondimeno, vista la sua situazione di indigenza, di
concederle sin d'ora il gratuito patrocinio limitatamente alle osservazioni
all'appello (art. 155 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
-
La richiesta
di cauzione processuale è irricevibile.
-
Gli atti
sono rinviati al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché tratti l'appello
come istanza di revoca.
-
Gli oneri
processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti per un quinto a carico di __________
__________ e per il resto a carico dell'appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte.
-
Nella
misura in cui l'indennità per ripetibili risultasse di impossibile o difficile
incasso, __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, per le osservazioni all'appello, con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________ __________.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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