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11.1999.61 ΓÇó Appeal struck out as moot after divorce judgment
11.1999.61Altro tribunale22 ott 2001Dismissed
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with a husband’s appeal and the wife’s cross-appeal against provisional maintenance measures in a family case. After the divorce judgment was issued, the court asked whether the main appeal still had any practical interest. It held that the appeal had become moot and struck it from the docket. The cross-appeal was declared caducous because it was accessory to the main appeal and, in any event, cross-appeals in provisional matters were no longer admissible. Both requests for legal aid were rejected, and costs were allocated against each appellant.
Art. 351 cpv. 1 CPC; an appeal that has become devoid of object or legal interest is to be struck from the docket. For the allocation of costs and party compensation in such cases, the court proceeds by analogy with Art. 72 PC and assesses, summarily, the prospects of success as they stood before the supervening mootness. An accessory cross-appeal falls away when the principal appeal becomes moot; moreover, a cross-appeal in provisional matters is excluded under Art. 419c cpv. 4 CPC. Legal aid is refused where the proceeding lacks reasonable prospects of success; it is not granted retroactively for acts performed before the application.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.61
Data decisione, Autorità: 22.10.2001, ICCA
Incarto n. 11.1999.00061
Lugano 22 ottobre 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 luglio 1998 da
__________ __________, nata __________, __________ (già patrocinata dall'avv. __________ __________,
e ora dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 26 aprile 1999 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 13 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 7 maggio 1999 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ l'11 maggio 1999;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che dal matrimonio contratto a __________ il __________ 1984 tra __________ __________ (1958) e __________ __________ (1952) sono nati i figli __________ (1983) e le gemelle __________ e __________ (__________1986);
che in esito a una procedura provvisionale avviata della moglie, con decreto cautelare del 13 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato __________, __________ e __________ alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha obbligato quest'ultimo a versare dal 1° luglio al 31 agosto 1999 un contributo di fr. 96.50 mensili per la moglie e di fr. 393.– mensili per i figli, rispettivamente di fr. 480.– per __________ e __________ e di fr. 46.– per __________ dopo di allora;
che contro tale decreto __________ __________ ha presentato un appello del 26 aprile 1999 in cui chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – una riduzione dei contributi per i figli e la soppressione di quello per la moglie;
che nelle sue osservazioni del 7 maggio 1999 __________ __________ ha proposto di respingere il ricorso e con appello adesivo ha chiesto di aumentare i citati contributi alimentari;
che l'11 maggio 1999 essa ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con sentenza del 19 febbraio 2001 il Segretario assessore ha, in luogo e vece del Pretore, sciolto il matrimonio e omologato la convenzione sugli effetti del divorzio sottoscritta dai coniugi;
che, vista la pronuncia del divorzio, il 25 luglio 2001 il giudice delegato di questa Camera ha chiesto all'appellante di comunicare se avesse ancora interesse all'appello del 26 aprile 1999;
che il convenuto ha risposto il 27 luglio 2001 di ritenere il gravame privo di oggetto;
e considerando
in diritto: che un appello privo d'oggetto o d'interesse giuridico dev'essere stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);
che il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili in tali circostanze;
che l'art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo che in tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”;
che nondimeno, secondo la giurisprudenza, qualora una lite diventi priva di oggetto o d'interesse giuridico per le parti, si applica analogamente – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), sicché il tribunale statuisce “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la lite”;
che il problema è di valutare sommariamente, pertanto, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non fosse diventato privo d'interesse;
che nel suo appello il marito, licenziato con effetto immediato dalla __________ ____________________ __________ di __________, chiedeva di imputargli un reddito ipotetico inferiore a quello di fr. 3'200.– mensili stabilito dal Pretore;
che egli non rendeva minimamente verosimile, tuttavia, di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per evitare una riduzione del proprio reddito;
che agli atti non figura alcuna ricerca d'impiego, il pagamento di tutte le indennità da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione non bastando a soddisfare tale requisito in sede civile;
che il riferimento all'eventualità di trovare un impiego alla __________ __________ __________ di __________ era stata indicata a titolo di esempio e non come unico possibile datore di lavoro;
che la critica al reddito della moglie sarebbe risultata verosimilmente infondata, costei lavorando già a tempo pieno, mentre un cambiamento di attività come quello prospettato dall'appellante sarebbe apparso verosimilmente improponibile, data l'età e l'assenza da tempo dalla professione di infermiera geriatrica;
che la censura concernente il premio della cassa malati sarebbe stata nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che quella riguardante l'onere fiscale sarebbe riuscita insufficientemente motivata e avrebbe seguito quindi la medesima sorte (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5);
che in siffatte circostanze l'appello principale sarebbe stato verosimilmente respinto;
che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade nel caso in cui l'appello principale diventi privo d'oggetto o di interesse (Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61);
che, comunque sia, dal 1° gennaio 2000 l'appello adesivo in materia provvisionale è ormai escluso (art. 419c cpv. 4 CPC);
che per di più, a un esame sommario, esso sarebbe in ogni modo stato dichiarato irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5);
che la moglie chiedeva infatti di fissare in fr. 3'500.– mensili il reddito ipotetico del marito, pari a quello conseguito presso il precedente datore di lavoro;
che così argomentando, tuttavia, l'interessata non spiegava perché la motivazione del Pretore, secondo cui il reddito precedente era frutto di una collaborazione cominciata nel 1998, sarebbe stato criticabile;
che ciò posto, spese e ripetibili seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), sicché ogni parte sopporta i costi dei propri appelli;
che nondimeno, non avendo il convenuto presentato osservazioni, non è il caso di assegnare ripetibili a quest'ultimo;
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello va respinta, vista la totale carenza di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
che pure la domanda presentata dalla moglie dev'essere respinta, poiché una simile istanza avrebbe potuto trovare accoglimento solo per gli atti compiuti dopo il suo inoltro (l'assistenza giudiziaria non è concessa a titolo retroattivo: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G. c G. consid. 12 con riferimenti), e dopo l'11 maggio 1999 il legale non ha più compiuto atti di procedura;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CC,
decreta: 1. L'appello principale è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 400.– per ripetibili.
L'appello adesivo è dichiarato caduco.
Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– avv. __________ __________, __________ (limitatamente al dispositivo n. 6).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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