Appeal withdrawn; cross-appeal lapses and case struck off

11.1999.152Altro tribunale28 giu 2006Withdrawn

Sintesi

In a divorce appeal arising from the Lugano District Court, the appellant withdrew his main appeal after settlement discussions. The Court of Appeal held that the cross-appeal by the respondent thereby lapsed and ordered the case struck off the docket for desistance. Consistent with the general rule that withdrawal of an appeal is treated as desistance, the appellant was ordered to bear the procedural costs. Because the case ended without a final appellate judgment, the court reduced the court fee to CHF 200 and set expenses at CHF 50, for a total of CHF 250, with party costs compensated.

Regest

Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; withdrawal of an appeal and consequences for a cross-appeal and costs: the withdrawal of the principal appeal is to be treated as desistance and leads to the striking off of the case from the roll. As a rule, the withdrawing appellant bears the costs caused by the appellate proceedings. Where the proceedings end without a final appellate judgment, the court fee may be reduced in accordance with Art. 21 LTG. A cross-appeal lapses once the principal appeal is withdrawn, unless a basis exists for its independent continuation.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1999.152

Data decisione, Autorità: 28.06.2006, ICCA

Titolo: Stralcio di causa per desistenza

Incarto n. 11.1999.152

Lugano 28 giugno 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Lardelli e Pellegrini

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.97.659 (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 settembre 1997 da

AO 1 (patrocinata dall RA 2 )

contro

AP 1 (patrocinato dall' RA 1 )

premesso che con sentenza del 17 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1941) e AO 1 (1960), ha affidato il figlio N__________ (1988) alla madre, ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili fino al 30 settembre 2004, di fr. 3500.– mensili dal 1°ottobre 2004 al 31 dicembre 2006 e di fr. 2000.– mensili dal 1 gennaio 2007 vita natural durante, oltre a un contributo alimentare per il figlio di fr. 2000.– mensili, ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 23 460 .– in liquidazione del regime dei beni e ha posto la tassa di giustizia (fr. 5000.–) con le spese (fr. 6000.–) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili;

ricordato che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 13 dicembre 1999 inteso a ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, di ridurre a fr. 1500.– mensili quello per il figlio e di condannare l'attrice a versargli fr. 83 810.25 in liquidazione del regime dei beni;

accertato che nelle sue osservazioni del 28 gennaio 2000 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha postulato il versamento da parte del marito di fr. 32 827.29 in liquidazione del regime dei beni, la condanna del convenuto al pagamento della tassa di giustizia e delle spese in ragione di 4/5, come pure la corresponsione di fr. 12 000.– a titolo di ripetibili;

rilevato che con osservazioni del 13 marzo 2000 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo;

rammentato che su richiesta delle parti la procedura di appello è stata sospesa dall'allora presidente della Camera con ordinanza del 19 settembre 2000 in vista di trattative per il componimento della lite;

constatato ora che con lettera del 27 giugno 2006 AP 1 dichiara di ritirare l'appello principale, il che fa decadere l'appello adesivo (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 151), mentre AO 1 dichiara di aderire alla prospettata compensazione delle ripetibili;

stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

ritenuto che – di regola – il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio (né l'appellante principale pretende il contrario), ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. L'appello adesivo è dichiarato caduco e la causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia unica fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell'appellante principale, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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