AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1999.137
Data decisione, Autorità:
14.03.2001, ICCA
Incarto n.:
11.1999.00137
Lugano
14 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione
creditoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 17 luglio 1997 dall'
avv. __________,
(patrocinato dall'avv. __________, __________)
contro
dott. __________,
ing. __________,
ing. __________,
(patrocinati dall'avv. __________, __________)
avv. __________, __________
__________, __________
__________, __________
al quale sono subentrati gli eredi:
__________, __________
avv. __________, __________
__________, __________
avv. __________, __________
(patrocinati dalle stesse avvocate __________,
__________,
e __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 ottobre 1999 presentato da __________, __________ e __________
contro la sentenza emessa l'8 ottobre 1999 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 2 novembre 1999 presentato da __________
contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. I fratelli dott. __________ (1918), __________ (1920), __________
(1921), avv. __________ (1923) e __________ (1934) formavano le comunioni
ereditarie dei genitori __________ __________ e __________ nata __________. Con
“atto di estromissione di un coerede” del 30 aprile 1970 __________ ha ceduto
la propria quota nella successioni predette ad __________, __________,
____________________ e __________. Il 15 settembre 1973 costoro hanno sciolto
le comunioni ereditarie limitatamente alla particella n. __________RFD
__________, che è stata acquistata da __________. Mediante convenzione del 17
settembre 1973 quest'ultimo si è obbligato a versare al fratello __________ un
quinto della somma eccedente il prezzo della compravendita, di fr. 750'000.–
(dedotte le spese), nel caso di “vendita a terzi” del fondo nei sette anni
successivi il 15 settembre 1973, e un quarto di tale importo per ulteriori tre
anni, dal 15 settembre 1980 al 15 settembre 1983. Successivamente, con “atto di
estromissione di un erede per scrittura privata” del 1° novembre 1982, __________
ha ceduto la propria quota nella successione dei genitori ad __________,
__________ e __________. Nel contratto egli ha dichiarato di “essere stato
tacitato di ogni suo diritto e pretesa nella suddetta comunione ereditaria”,
dalla quale è stato “estromesso (…) mediante assegnazione in proprietà esclusiva
ai tre fratelli coeredi” delle particelle n. 309 e 81 RFD di Locarno. La
convenzione prevedeva inoltre:
Al signor avv. __________ viene concesso il
diritto di prelazione in caso di vendita parziale e totale dei beni immobili
summenzionati, per la durata di 10 (dieci) anni a decorrere dalla firma del
presente contratto, con relativa annotazione nel registro fondiario, a norma
dell'art. 681 CC. L'eventuale maggior ricavo nei confronti delle perizie
__________ saranno ripartiti in parti uguali fra tutti i contraenti.
L'iscrizione nel registro fondiario dell'estromissione è avvenuta il
15 novembre 1982.
B. __________ ha ceduto a sua volta la propria quota nella successione
dei genitori ad __________ e __________ con “atto di estromissione di un erede
per scrittura privata” del 3 settembre 1986, iscritto nel registro fondiario il
16 ottobre 1986. Il 14 dicembre 1987 __________ e __________ hanno sciolto le comunioni
ereditarie e hanno assoggettato le particelle n. __________e __________al
regime della proprietà per piani. __________ è divenuto proprietario così dei
fogli n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, __________e __________della
particella n. __________, __________ è divenuto proprietario dei fogli n.
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, mentre i fogli n. __________e
8947 sono rimasti in proprietà comune dei due fratelli. __________ è deceduto
il 15 luglio 1988.
C. Nel
dicembre del 1994 i fogli n. __________e __________della citata particella sono
stati assegnati in comproprietà per un mezzo ciascuno alla comunione ereditaria
fu __________, composta della vedova __________ (1928) e dei tre figli
__________ (1954), __________ (1956) e __________ (1958), e a __________.
Quest'ultimo, con atto pubblico del 22 dicembre 1994, ha donato i fogli n.
__________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________, come pure la quota di
comproprietà di un mezzo sui fogli n. __________e __________della particella n.
__________ e i fogli n. __________, __________2, __________della particella n.
__________in parti uguali ai figli __________ (1956), __________ __________
(1958) e __________ __________ (1960). Costoro hanno assunto gli oneri
ipotecari e hanno costituito sui beni un diritto di usufrutto vita natural
durante e un diritto di prelazione della durata di 25 anni in favore di
__________ e __________ i. __________ si è altresì riservato il diritto di riversione
(art. 247 CO) nel caso in cui un donatario gli premorisse. L'iscrizione nel
registro fondiario dei nuovi proprietari e del diritto di usufrutto, come pure
l'annotazione del diritto di prelazione e del diritto di riversione sono
avvenuti il 27 dicembre 1994.
D. In
vista della sistemazione viaria di __________ a __________, lo Stato del Cantone
del Ticino ha poi acquistato tutte le proprietà per piani della particella n.
__________con atto pubblico del 27 novembre 1995 al prezzo complessivo di fr.
6'500'000.–, versato in ragione di fr. 3'337'815.– alla comunione ereditaria fu
__________ e di
fr.
3'162'185.– complessivi a __________, __________ e __________. Gli usufruttuari
__________ e __________ hanno autorizzato la cancellazione del loro diritto,
specificando che essi “continueranno ad usufruire del ricavato netto della
vendita dei beni gravati”. Il trapasso è stato iscritto nel registro fondiario
il 15 dicembre 1995.
E. Il
17 luglio 1997 __________ ha convenuto i membri della comunione ereditaria fu
__________, ovvero __________, __________, __________ e __________, la sorella
__________, il fratello __________ e i figli di quest'ultimo __________,
__________ e __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Città, chiedendo che fossero condannati a versargli in solido fr. 1'293'521.–
oltre interessi come partecipazione al maggiore ricavo tratto dalla vendita del
fondo n. __________ RFD __________. Con risposta comune del 22 dicembre 1997 i
convenuti, salvo __________, hanno contestato la loro legittimazione passiva,
opponendosi alla petizione anche nel merito. Chiusa l'istruttoria, con il
memoriale conclusivo del 6 set-tembre 1999 l'attore ha ridotto la domanda a fr.
1'211'666.65 oltre accessori, subordinatamente a fr. 1'146'062.70 più interessi.
I convenuti hanno ribadito la loro posizione nel memoriale conclusivo del 6
settembre 1999, salvo __________, che ha presentato conclusioni proprie l'8
settembre 1999, opponendosi alla petizione. Il dibattimento finale ha avuto
luogo il 13 settembre 1999.
F. Statuendo
l'8 ottobre 1999, il Pretore ha stralciato dai ruoli la lite nei confronti di
__________ per desistenza, ha respinto per carenza di legittimazione passiva l'azione
nei confronti di __________, __________ e __________, mentre ha accolto
parzialmente l'azione nei confronti degli altri convenuti, condannando
__________ a versare fr. 427'473.25 oltre accessori e
__________, __________, __________ e __________ a versare in solido fr.
427'473.25 oltre accessori. La tassa di giustizia di fr. 12'000.– e le spese di
fr. 323.– sono state poste a carico dell'attore in ragione di fr. 4'500.–, a
carico di __________ in ragione di fr. 3'750.– e a carico di __________,
__________, __________ e __________, con vincolo di solidarietà, per i restanti
fr. 3'750.–. __________ __________ è stato condannato inoltre a versare
un'indennità per ripetibili di fr. 3'000.– a __________ e di fr. 3'000.– complessivi
a __________, __________ e __________. __________ è stato condannato da parte
sua a versare all'attore fr. 10'000.– per ripetibili. __________, __________,
__________ e __________ sono stati condannati a versare all'attore, in solido,
fr. 10'000.– per ripetibili.
G. Contro
la sentenza predetta sono insorti __________, __________ e __________ con un
appello del 27 ottobre 1999 nel quale chiedono che la petizione sia respinta
e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del
16 dicembre 1999 __________ propone di respingere l'appello e con appello
adesivo chiede che __________, __________, __________ e __________ siano condannati
a versargli in solido fr. 418'169.60 oltre interessi, come pure che __________,
__________, __________ e __________ siano condannati a versargli, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 441'377.40.– oltre accessori.
H. __________
è insorto a sua volta contro il giudizio predetto con un appello del 2 novembre
1999, postulando la riforma della sentenza nel senso di respingere la petizione.
__________ __________ propone nelle osservazioni del 16 dicembre 1999 di
respingere l'appello e con ricorso adesivo chiede che __________, __________,
__________ e __________ siano condannati a versargli in solido fr. 418'169.60 oltre
interessi, come pure che __________, __________, __________ e __________ siano
condannati a versargli, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 441'377.40.–
oltre accessori. __________ ha dichiarato con “appello adesivo” del 13 dicembre
1999 di aderire all'appello presentato da __________, __________ e __________ e
con “osservazioni all'appello di __________ i” di medesima data ha prodotto la
fotocopia di un articolo apparso il 25 novembre 1994 sul Corriere del
Ticino.
I. Il
17 dicembre 1999 __________ è stato invitato a versare entro il 4 gennaio 2000,
a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 2'000.–
per ogni appello adesivo. Il termine è scaduto infruttuoso e questa Camera ha
stralciato dai ruoli entrambi gli appelli adesivi con due decreti emanati il 12
gennaio 2000. Contro tali decreti __________ ha introdotto il 10 febbraio 2000
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, poi ritirato il 31 marzo
2000. Il Tribunale federale ha quindi stralciato il ricorso dai ruoli il 3
aprile 2000.
L. Il 27 maggio 2000 è deceduto __________, al quale sono subentrati
nel processo, in qualità di eredi, la moglie __________ (1931) con i figli
__________ (1956), __________ (1958) e __________ (1960).
Considerando
in diritto: 1. La convenuta __________, che fa parte della comunione ereditaria
fu __________ (ed è quindi litisconsorte necessaria di __________, __________ e
__________), ha presentato il 13 dicembre 1999 – come detto – un “appello
adesivo”. Ora, il litisconsorte necessario che appella si presume rappresentare
gli altri (art. 46 cpv. 2 CPC). Diversamente dal litisconsorte facoltativo
(art. 315 CPC), il litisconsorte necessario che non ha appellato la sentenza di
primo grado non può pertanto proporre appello adesivo se un altro litisconsorte
è già insorto in via principale (I CCA, sentenza del 29 dicembre 1994 in re G.
c. B., consid. 15; Frank/Sträuli/ Messmer,
Kommentar zur Zürcher ZPO, 3a edizione, Zurigo 1997, n. 4 al § 266).
Il memoriale del 13 novembre 1999 è di conseguenza irricevibile. Irricevibile è
anche la fotocopia dell'articolo apparso il 25 novembre 1994 sul Corriere
del Ticino, allegata alle osservazioni del 13 dicembre 1999, visto
che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuove prove in appello.
- Il Pretore ha stralciato dai ruoli la causa nei confronti di
__________ per desistenza e ha respinto la petizione contro __________,
__________ e __________ per carenza di legittimazione passiva. Nei confronti di
tali convenuti la sentenza impugnata è passata in giudicato. Nei confronti
degli altri, il litigio verte in sostanza sull'interpretazione della clausola
inerente al maggior ricavo contenuta nell'atto di estromissione di __________
del 1° novembre 1982.
a) Il
Pretore si è dapprima interrogato sul significato della clausola: dipartendosi
dalla constatazione che il diritto di prelazione di 10 anni – contenuto
anch'esso nella convenzione appena menzionata – e la clausola sul maggior
ricavo sono “istituti giuridici differenti, fondati su finalità diverse”
(sentenza impugnata, pag. 8 in alto), egli ha ritenuto che la durata della
clausola litigiosa non fosse limitata a 10 anni. A mente sua, la clausola in
questione ha un proprio senso compiuto, indipendente dal diritto di prelazione,
dovendosi intendere con maggior ricavo “quello scatente dall'eventuale vendita
degli immobili” (sentenza, consid. 4a). Il Pretore ha osservato inoltre che i
tre atti di estromissione di __________ (del 30 aprile 1970), di __________
(oggetto del litigio) e di __________ (del 3 settembre 1986) differiscono tra
loro e indiziano dunque il “proposito di non trattare tutti i coeredi
estromessi allo stesso modo” (sentenza, pag. 9 in alto). Nessuna norma imponendo
una scadenza massima a una clausola sul maggior ricavo, il Pretore ha ritenuto
che essa, nella fattispecie, non limita illecitamente la libertà dei contraenti
solo perché la vendita della particella n. __________è avvenuta a 13 anni dalla
conclusione del noto atto di estromissione (del 1° novembre 1982). Il primo
giudice ha concluso perciò che gli eredi fu __________ e __________ sono tenuti
al riparto del maggior ricavo. Quanto alla donazione da __________ ai figli,
con conseguente riparto fra i donatari del prezzo di vendita versato dallo
Stato, essa non poteva essere opposta a __________, “non fosse che in
applicazione dell'art. 2 CC”.
b) Ciò
premesso, il Pretore ha calcolato la partecipazione al maggior ricavo spettante
all'attore, reputando che a quest'ultimo tocchi la quota di un quarto poiché
l'estromissione del 1° novembre 1982 era stata sottoscritta da quattro parti
(__________, __________, l'attore stesso e ). Quanto alla locuzione
“maggiore ricavo”, con essa si intende per il primo giudice il guadagno effettivo,
dedotti gli oneri e le spese di miglioria. Il Pretore ha negato invece la deduzione
per spese di manutenzione, ritenendole compensate dalle pigioni versate dai
conduttori. Inoltre egli ha respinto la deduzione del valore locativo di fr.
136'800.– per l'occupazione di un appartamento fra il 1983 e il 1997 da parte
dell'attore. Di conseguenza, calcolato il maggior ricavo in fr. 3'635'000.–
(sottraendo dal prezzo di vendita di fr. 6'500'000.– il valore di stima
risultante dalle “perizie __________ ” di fr. 2'865'000.–), il Pretore ha
dedotto i seguenti oneri: fr. 134'558.95 per imposte sugli utili immobiliari,
fr. 12'588.– per spese di divisione e di costituzione della proprietà per
piani, fr. 45'552.– per contributi di canalizzazione e fr. 22'515.05 per opere
di miglioria, ottenendo un utile complessivo di fr. 3'419'786.10. Egli ha
pertanto calcolato in fr. 854'946.50 il quarto in favore dell'attore, somma da
corrispondere in ragione di metà ciascuno (pari a fr. 427'473.25) da parte di
__________ e degli eredi fu __________ (, ____________________ e
__________).
- L'atto di estromissione del 1° novembre 1982 è un contratto di
cessione delle ragioni ereditarie a norma dell'art. 635 cpv. 1 CC, il cui
contenuto si interpreta secondo i criteri del diritto contrattuale (Schaufelberger in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 5 ad art. 635), ossia secondo la vera e
concorde volontà delle parti (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 118 II 365 consid. 1).
Solo qualora l'effettiva concordanza delle volontà appaia incerta, per
determinare l'ipotetica volontà delle parti le loro dichiarazioni si
interpretano secondo il principio dell'affidamento, secondo il senso cioè che
ogni parte poteva o doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni
dell'altra nella situazione concreta, ritenuti il testo, la sistematica e
l'insieme delle circostanze (DTF 123 III 165, 118 II 365 consid. 1, 117 II 278 consid.
5a). Per interpretare un negozio giuridico occorre perciò dipartirsi dalle espressioni
adoperate dalle parti, valutandole nel quadro dell'intero contratto. Se il testo
e la sistematica non consentono di determinare il senso della pattuizione, si ricorre
all'insieme delle circostanze, esaminando segnatamente le trattative precontrattuali,
gli interessi delle parti alla firma del contratto e il modo in cui esso è
stato eseguito (Gauch/Schluep/ Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7a edizione,
pag. 258, n. 1206, 1210 e 1212; Wiegand
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2a edizione, n.
26 ad art. 18 CO con richiami). L'onere della prova è a carico della parte che
intende dedurre un diritto dalla propria interpretazione oggettiva (DTF 121 III
123; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
op. cit., pag. 257, n. 1201a).
I. Sull'appello
di __________, __________ e __________
-
Gli
appellanti rimproverano al Pretore di non avere interpretato correttamente la
clausola sul maggior ricavo, che a loro avviso aveva una durata di 10 anni e
pertanto non era più valida nel 1995, quando i noti immobili sono stati venduti
allo Stato. Richiamandosi all'interpretazione letterale del contratto, essi affermano
che la clausola litigiosa dev'essere correlata alla frase che la precede nel
testo dell'atto di estromissione, sul diritto di prelazione, stipulato esplicitamente
per 10 anni. Essi adducono che i contraenti non avevano inserito una durata
specifica nella clausola sul maggiore ricavo perché anche per essa valeva la
durata decennale menzionata nella frase precedente. Inoltre, soggiungono, se i
contraenti avessero voluto assumere un impegno di durata illimitata – e dunque
“tanto gravoso” (appello, n. 3.1 nel mezzo) – essi avrebbero espressamente
pattuito ciò nel contratto. Per di più, se il diritto al maggior ricavo fosse
di durata illimitata, l'attore continuerebbe a beneficiare senza limite di
“tutti i vantaggi derivanti dalla sua posizione di erede estromesso”, ciò che è
incompatibile con la sua rinuncia a ogni pretesa nella comunione ereditaria.
-
Nella
fattispecie la clausola sul maggior ricavo non contempla limiti di validità
(doc. A, foglio 2). I convenuti affermano che anch'essa era valida per dieci
anni, come esplicitamente previsto per il diritto di prelazione, ma simile tesi
non trova riscontro nelle risultanze istruttorie. Sia il diritto di prelazione
sia il riparto del maggior valore si riferiscono alle particelle n. __________e
__________RFD di __________, oggetto del contratto 1° novembre 1982 (doc. A,
foglio 1), tuttavia la mera circostanza che la clausola sul maggior ricavo
segua, nel testo, il diritto di prelazione, ancora non consente di desumere che
la seconda soggiaccia agli stessi limiti temporali della prima. Le clausole si
riferiscono a oggetti diversi (acquisto della proprietà del fondo nel primo
caso, ottenimento di una parte del prezzo di vendita nel secondo caso), che
possono essere pattuiti anche l'uno senza l'altro. Dal solo testo non è dunque
possibile arguire che le parti abbiano inserito la clausola sul maggiore ricavo
dopo il diritto di prelazione – anziché prima – perché avevano pattuito la
stessa durata per entrambi i diritti. Indizi fanno anzi dubitare che l'inserimento
della clausola litigiosa in quel preciso punto dell'atto di estromissione si
riconduca non tanto a un collegamento logico con il diritto di prelazione, quanto
piuttosto al fatto che la frase sul maggior valore è stata aggiunta e poteva
trovare spazio solo lì, vista la sua lunghezza (una riga e tre quarti). Tant'è
che l'interlinea usata per la frase litigiosa è più stretta di quella usata nel
resto dell'atto, mentre l'assenza di spazio tra i paragrafi relativi al diritto
di prelazione, al maggior valore e alla procura, contrariamente agli altri
paragrafi dello stesso foglio, e il mancato rispetto del margine sinistro, nel
quale è stata inserita una parte della parola “perizie” (doc. A, foglio 2,
righe 7 e 8) destano dubbi sulla pretesa dipendenza delle due clausole. D'altro
lato l'istruttoria non ha consentito di chiarire la reale volontà dei
contraenti, di modo che l'asserto degli appellanti, secondo cui per “le parti
era chiaro e ovvio il riferimento al termine decennale previsto per il diritto
di prelazione” manca di qualsiasi conforto.
-
Gli
appellanti reputano che una clausola di maggior ricavo di durata illimitata
dovesse essere espressamente pattuita, poiché ciò consentirebbe all'attore di
beneficiare senza alcuna scadenza di “tutti di vantaggi” connessi alle
proprietà delle particelle n. 81 e 309. Il beneficio è invero circoscritto,
nella fattispecie, alla partecipazione a un quarto del maggior ricavo nel caso
di vendita. Sia come sia, con un'argomentazione del genere i convenuti criticano
in realtà la durata illimitata del diritto al maggior ricavo accertata dal
primo giudice. Occorre perciò esaminare se in concreto sia possibile risalire
alla vera e concorde volontà dei contraenti per quel che concerne la durata del
diritto litigioso.
a) Dagli
atti risulta che a suo tempo l'attore aveva proposto ai fratelli di essere tacitato
delle sue ragioni ereditarie per poter onorare i propri debiti (conclusioni,
pag. 3). Per valutare le particelle n. __________e
__________oggetto del contratto di estromissione (doc. A) gli eredi si
sono fondati su un rapporto del 30 dicembre 1980 allestito da __________ nella
causa di divorzio dell'attore (deposizione testimoniale __________, del 22
giugno 1998: verbali, pag. 12). Tale perito, sulla base della stima effettuata
dall'ing. __________ il 5 settembre 1980, aveva stabilito il valore venale
delle particelle n. __________ e __________ rispettivamente in fr. 1'666'000.–
e in fr. 2'865'000.– (doc. B, pag. 4). Dalla contabilità della comunione
ereditaria __________, allestita da __________, è emerso che la quota
dell'attore è stata calcolata in base ai valori di stima predetti e ammontava,
come quella dei fratelli, a fr. 781'765.40.–. Dedotto il debito di fr.
418'652.– che l'attore aveva accumulato verso i fratelli dal 1975 al 1982,
l'erede estromesso si è visto riconoscere il 31 dicembre 1982 un credito di fr.
363'113.40 (doc. 8, pag. 10). Sulla scorta di tali conteggi è poi avvenuta la
sua liquidazione (testimonianza __________ del 22 giugno 1998: verbali, pag.
12).
b) La clausola litigiosa prevedeva, come noto, che “l'eventuale
maggior ricavo nei confronti delle perizie __________ ” sarebbe stata suddivisa
in parti uguali fra tutti i contraenti. Secondo il testo, nell'ipotesi di
un'alienazione delle particelle n. 81 e 309, l'attore risultava perciò sullo
stesso piano degli altri eredi per quanto atteneva al ricavo eccedente la parte
ricevuta con l'estromissione. La clausola predetta obbliga tutti i contraenti
nella stessa misura e, nel dubbio, va interpretata in favore di tutti (Wiegand, op. cit., n. 40 ad art. 18 CO,
Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, op.
cit., pag. 262, n. 1235). Ora, l'estromissione concerneva due fondi di pregio.
La particella n. __________ è situata in __________ a __________. Quanto al
fondo n. __________, oggetto della causa in esame, su di esso sorgevano due
stabili abitativi, con al piano interrato superfici commerciali. Edificati nel
1953 e nel 1964, e costituiti nel 1987 in condominio, essi comprendevano
complessivamente 23 appartamenti locati a reddito, salvo quello in uso gratuito
all'attore (doc. 4 e doc. richiamati III). Scopo di una clausola sul maggior
ricavo è di consentire, appunto, la ripartizione del provento consecutivo alla
pattuizione: trattandosi di fondi, essa è stipulata in particolare quando il
mercato immobiliare è in crescita, come era il caso negli anni ottanta. Gli
appellanti stessi riconoscono che le parti intendevano consentire all'attore di
beneficiare – al pari degli altri coeredi – di un eventuale maggior introito
nel caso di vendita delle particelle n. __________ e __________, ma affermano
che ciò valeva solo per dieci anni. Ora, una clausola dev'essere letta
ponendosi al momento in cui essa è stata conclusa (Wiegand, op. cit., n. 36 ad art. 18 CO; Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n.
1223). Se si considera che il valore venale della particella n. __________
ammontava già nel 1980 a fr. 2'865'000.– (doc. B, pag. 4) e che l'immobile è
stato venduto nel 1995 a fr. 6'500'000.– (doc. rich. III), non si può in buona
fede ritenere che, senza limitazione esplicita, la volontà dell'attore alla
firma dell'atto di estromissione nel 1982 fosse quella di rinunciare dopo 10
anni alla sua quota in favore dei coeredi. Il diritto di partecipare al maggior
ricavo deve perciò essere compreso nel senso che esso è stato pattuito senza
limiti di tempo.
-
Gli
appellanti sostengono che i diritti di prelazione e al maggiore ricavo sono
“intimamente legati e interdipendenti” poiché offrivano all'attore la facoltà
di optare durante 10 anni per l'uno (con il beneficio, in aggiunta, di una
riduzione del prezzo di acquisto pari alla quota di un quarto sul maggiore
ricavo) oppure per l'altro (nel caso di vendita a terzi), la scelta essendo
dovuta al fatto che le difficoltà economiche dell'interessato gli avrebbero
difficilmente consentito di esercitare il diritto di prelazione. L'asserito legame
delle due clausole poggia tuttavia sulla sola affermazione degli appellanti,
sicché dal solo fatto che l'attore disponeva di un diritto di prelazione di 10
anni non ne segue che la ripartizione del maggiore ricavo fra i contraenti
debba necessariamente soggiacere al medesimo limite di tempo. Anche su questo
punto l'appello si rivela perciò inconsistente.
-
L'interpretazione
del Pretore, secondo gli appellanti, non regge neppure alla luce “degli
antefatti che hanno portato alla stesura dell'atto di estromissione”. Richiamando
le clausole di partecipazione al maggior ricavo pattuite prima del 1982 in
favore di __________ (nel 1970) e in favore dell'attore con la convenzione del
17 settembre 1973 (doc. 11), le quali erano previste per la durata di 10 anni,
gli appellanti affermano che questo limite vale anche per il caso concreto,
poiché se i contraenti avessero voluto scostarsene, l'avrebbero pattuito in
modo esplicito. Dall'istruttoria non risulta tuttavia che le convenzioni
predette siano servite da base per l'atto di estromissione del 1° novembre
-
Occorre perciò chiedersi quale pertinenza esse possano avere nel caso
specifico, considerato, per di più, che esse risalgono a 10 anni prima. Sia
come sia, le tre convenzioni sono tutte diverse l'una dall'altra, sicché quanto
pattuito in precedenza non appare decisivo per interpretare la clausola litigiosa.
Nel caso di __________ la clausola decennale di cui ha riferito __________, per
altro non contenuta nell'atto di estromissione del 30 aprile 1970 (doc. 3), contemplava
la partecipazione di costui anche alle perdite (testimonianza __________, del
22 giugno 1998: verbali, pag. 12). Quanto alla convenzione del 17 settembre
1973 (doc. 11), essa è stata sottoscritta da __________ e __________, ma non
dagli altri fratelli estromessi dalla proprietà della particella n. __________.
Non si può quindi seriamente sostenere che essa sia determinante per
l'interpretazione della clausola contestata. Anche al proposito l'appello si
dimostra così sprovvisto di buon diritto.
-
A
detta degli appellanti un diritto di partecipazione al maggior ricavo di durata
illimitata sarebbe contrario agli art. 27 CC e 20 CO, perché limiterebbe in
modo inammissibile la libertà economica e personale dei contraenti. Nel dubbio,
secondo i convenuti, occorre dipartirsi dalla soluzione che meno limita i
diritti assoluti delle parti. Se non che, il Pretore ha spiegato in modo
diffuso i motivi per cui, in concreto, una clausola sul maggior ricavo come
quella in esame non costituisce un vincolo eccessivamente oneroso dopo 13 anni
(sentenza, consid. 4c). L'appello non si confronta con l'opinione del primo
giudice; insufficientemente motivato, su questo punto esso sarebbe finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Comunque sia, il Tribunale
federale ha avuto modo di ribadire che una restrizione contrattuale della libertà
economica è eccessiva nel senso dell'art. 27 cpv. 2 CC solo se il vincolo consegna
chi si obbliga all'arbitrio della controparte, sopprime la sua libertà oppure
la limita al punto da minare le basi della sua esistenza (DTF 123 III 346).
Dandosi un contratto di durata illimitata, la pattuizione non è quindi nulla,
ma va rettificata riducendo la durata entro limiti ammissibili (DTF 117 II
consid. 3c). Ne segue che l'apprezzamento del Pretore, secondo cui dopo 13 anni
una pattuizione come quella in rassegna non può ancora dirsi di durata
eccessiva, resiste alla critica.
-
Per
gli appellanti un contratto dev'essere interpretato nel senso più favorevole
alla parte obbligata alla prestazione. Essi rilevano che solo casualmente il
fondo n. __________ è stato venduto 13 anni dopo la pattuizione litigiosa e che
l'incertezza giuridica provocata dalla durata illimitata della clausola
concerne anche la particella n. __________ e potrebbe quindi riproporsi. Solo
una durata decennale del diritto consentirebbe perciò di evitare situazioni di
insicurezza. Se non che, tale pretesa insicurezza ancora non legittima una
soluzione drastica come quella prospettata dagli attori. Quanto poi alla
circostanza che l'atto di estromissione del 1° novembre 1982 sia stato redatto
dall'attore stesso, il quale non avrebbe contestato tale circostanza con la
risposta, ciò non basta per interpretare la clausola in suo sfavore. L'appellato
non ha invero replicato e nelle conclusioni (pag. 3) ha ammesso solo di avere
proposto ai fratelli la propria estromissione dalla comunione ereditaria. Un
attore però non è obbligato a inoltrare una replica per contestare i fatti
della risposta, che devono essere provati dal convenuto (Rep. 1995 n. 61 pag.
233). In concreto l'istruttoria non ha consentito di accertare chi ha stilato
l'atto di estromissione del 1982. L'attore aveva preparato il contratto di
estromissione del __________ o, concluso il 30 aprile 1970 (deposizione
__________, del 22 giugno 1998: verbali, pag. 12), ma non si sa chi abbia
allestito l'atto litigioso. Il documento menziona solo che i contraenti avevano
incaricato __________ e __________ delle
iscrizioni nel registro fondiario (doc. A, foglio 2). In circostanze del
genere, nulla consente di concludere che l'attore abbia redatto il testo del 1°
novembre 1982. L'apprezzamento del Pretore, secondo cui tutti i contraenti
rispondono in ugual misura dell'ambiguità delle clausole da loro redatte,
sfugge dunque alla critica.
-
Gli
appellanti contestano il maggior ricavo calcolato dal Pretore. Fanno valere che
dal prezzo di compravendita di fr. 6'500'000.– va dedotta la somma di fr.
82'007.50, corrispondente alle migliorie e alle manutenzioni che hanno
consentito di salvaguardare il valore dell'immobile nel corso degli anni.
a) Il
Pretore, con riferimento all'art. 31 cpv. 1 della legge federale sul diritto
fondiario rurale (LDFR: RS 211.412.11), ha ammesso la deduzione dal ricavo
della vendita delle spese di miglioria, ma non di quelle di manutenzione, già coperte
a suo avviso dalle pigioni versate dai conduttori (sentenza, consid. 6.3). Per
quel che riguarda le migliorie, secondo il Pretore l'applicazione analogica
dell'art. 31 cpv. 1 LDFR non appare adeguata, trattandosi nella fattispecie di
stabili urbani e non di fondi agricoli. Quanto alla clausola sul maggior valore,
essa è silente circa il metodo di calcolo da adottare, limitandosi a sancire il
principio della parità fra contraenti (“parti uguali”: doc. A, foglio 2).
b) Lo
stato di manutenzione dell'edificio e le migliorie sono stati considerati nella
stima del valore della particella n. 81 da parte del Cantone (doc. richiamati
III, pag. 4). Il problema è di sapere se le spese invocate dagli appellanti
debbano essere dedotte dal prezzo di compravendita di fr. 6'500'000.– per determinare
il maggior ricavo pattuito a suo tempo. Ora, come rileva il primo giudice, i
proprietari degli immobili hanno incassato per la locazione delle loro
proprietà le relative pigioni. Di regola i canoni di locazione consentono di
coprire non solo i costi di manutenzione, ma anche quelli di miglioria, che possono
giustificare secondo le circostanze un aumento della pigione (art. 269a
lett. b CO). Gli appellanti non pretendono che in concreto le pigioni versate
dai conduttori degli appartamenti non bastassero a coprire le spese di
manutenzione. Le fatture di cui gli appellanti chiedono la deduzione riguardano
lavori di manutenzione, usuali per stabili risalenti agli anni 1953 e 1964
(cfr. doc. 13: rinnovo di appartamenti, impermeabilizzazione della terrazza e
del tetto, sostituzione di bollitori, elettrodomestici e corpi riscaldanti,
impianto via cavo), e le misurazioni eseguite nel 1986 per la costituzione
della proprietà per piani, di complessivi fr. 4'400.– (doc. 12). Il Pretore ha
ammesso la deduzione di fr. 12'588.– per le spese di divisione e costituzione
della proprietà per piani (sentenza, pag. 12) e gli appellanti non asseriscono
che le fatture del 1986 non siano comprese in tale importo. Non vi è quindi
motivo per modificare il calcolo del primo giudice. Ne discende che anche
questa censura dev'essere respinta.
- Gli
appellanti chiedono da ultimo che ai fini del maggior ricavo sia dedotto il
valore locativo di fr. 125'600.– per l'uso gratuito di un appartamento concesso
all'attore dal 1982 al 1995 dalla comunione ereditaria, con l'intesa che il
corrispettivo sarebbe poi stato computato in seguito. Di un siffatto accordo
però non vi è traccia, come ha rilevato il Pretore (sentenza, pag. 13 nel mezzo).
Gli appellanti si limitano a ribadire l'esistenza dell'accordo, ma non spendono
una parola sulla circostanza che di esso manca la prova. Insufficiente
motivato, al riguardo il gravame risulta irricevibile.
II. Sull'appello
di __________ i
-
L'appellante sostiene in primo luogo di non avere più obblighi nei
confronti del fratello perché la clausola sul maggior ricavo era stata pattuita
per 10 anni dal 1° novembre 1982 ed era pertanto divenuta priva valore nel
-
Egli afferma che il diritto al maggior ricavo e il diritto di prelazione
erano dipendenti, sicché “la durata del primo si riferiva anche al secondo”
(appello, pag. 5 in mezzo). Adduce inoltre che un diritto al plusvalore in
favore del proprietario di uno stabile non avrebbe avuto senso e che quindi la
clausola litigiosa non era a beneficio di tutti i contraenti – come ritenuto
dal Pretore – ma del solo attore. In caso contrario, argomenta l'appellante,
egli medesimo avrebbe avuto diritto alla sua parte di maggior ricavo nella
comunione ereditaria fu __________, la quale dalla vendita degli immobili ha
tratto un guadagno superiore, avendo un appartamento in più. Inoltre, se tutti
i contraenti avessero beneficiato della clausola sul maggior ricavo, qualora
egli avesse acquistato la particella n. __________e il fratello __________ la
n. __________, egli avrebbe avuto diritto a un quarto del maggior ricavo pur
essendo divenuto proprietario della particella n. __________su tutt'altra base.
Per queste ragioni, egli conclude, cade l'argomentazione del Pretore sulla disgiunzione
delle due clausole.
-
L'appellante
ritiene di poter provare l'intima dipendenza delle due clausole, sicché la
durata della prima varrebbe anche per la seconda, dimostrando che l'attore è
titolare di entrambi i diritti. Ma ciò non è il caso in concreto, poiché si
tratta di questioni distinte. Anche se l'attore fosse il solo beneficiario del
diritto al maggior ricavo, non ne seguirebbe per ciò solo che tale diritto è
limitato a 10 anni. Sia come sia, la clausola sul maggior ricavo contenuta nell'atto
di estromissione del 1° novembre 1982 è stata stipulata in favore di tutti i
contraenti. Il tenore letterale, si è detto, è chiaro e non permette di
scostarvisi (sopra, consid. 6b). Sulla base della clausola predetta il ricavo
eccedente i noti valori peritali va ripartito di conseguenza in parti uguali
tra l'attore e i tre fratelli coeredi (doc. A, foglio 2). Se dopo il 1982
l'appellante ha regolato i suoi rapporti con i fratelli __________ ed
__________ (estromissione di costei: doc. D) su altre basi di calcolo, ciò non
riguarda l'attore, che conserva il suo diritto al maggior ricavo in virtù dell'atto
di estromissione del 1° novembre 1982. Su questo punto l'appello riesce
infondato.
-
A
sostegno della tesi secondo cui il diritto di prelazione e il diritto al
maggior ricavo dipendono l'uno dall'altro, l'appellante ribadisce che la
clausola sul maggiore ricavo da sola è “monca e lascia troppe domande in
sospeso” (appello, pag. 6). Tale clausola – egli continua – non indica la sua
durata né specifica se il diritto al maggior ricavo possa nascere anche in caso
di vendita parziale, di modo che se essa non dipendesse dal diritto di
prelazione (che sorge nel caso di vendita parziale e totale) occorrerebbe attendere
la vendita della particella n. __________per stabilire se vi è un maggior
ricavo rispetto alle perizie __________. Ora, il convenuto afferma che la
clausola sul maggiore ricavo conferiva all'attore il diritto alternativo e
complementare, durante 10 anni, di esercitare il diritto di prelazione (a un
prezzo ridotto dalla sua quota sul maggior ricavo) oppure di chiedere il quarto
spettantegli nel caso di vendita a terzi. Solo in questa sede egli adduce che
occorre attendere la vendita delle due particelle per stabilire se esiste un
maggiore ricavo. L'argomentazione, ancorché nuova, attiene tuttavia
all'interpretazione della clausola litigiosa ed è quindi ammissibile. Ma ciò
non giova all'appellante, poiché il tenore letterale della clausola sul maggior
ricavo, invero laconica, non contiene il vincolo al quale egli si riferisce. Il
maggiore ricavo è esigibile, perciò, non appena esso si realizza. Quanto all'esistenza
di un diritto alternativo e complementare, valgono le stesse considerazioni enunciate
dianzi (consid. 7).
-
L'appellante
afferma che le convenzioni antecedenti il 1982, vale a dire quella riguardante
l'estromissione di __________ (del 30 aprile 1970) e il contratto del 15
settembre 1973 (doc. 11), contengono una clausola sul maggior ricavo di 10
anni, ragion per cui l'interpretazione storica dei rapporti fra contraenti ne
dimostrerebbe la durata decennale. La censura ricalca quella sollevata dagli
altri convenuti nel loro gravame e va respinta per gli stessi motivi (sopra,
consid. 8).
-
L'appellante
sostiene che con l'atto di estromissione del 1° novembre 1982 le parti hanno
inteso tacitare definitivamente l'attore per ogni sua pretesa. Inoltre egli
afferma che una clausola sul maggior ricavo di durata illimitata costituisce
una limitazione eccessiva alla libertà economica e va interpretata a sfavore
dell'attore che l'ha redatta. Infine egli argomenta che la clausola dev'essere
interpretata a vantaggio della parte obbligata alla prestazione, ciò che ne
limita la durata a dieci anni. Censure siffatte sono già state respinte
nell'ambito dell'appello presentato dagli altri convenuti. Si rinvia pertanto
alle relative motivazioni (consid. 6, 9 e 10).
-
In via subordinata l'appellante ravvisa una lacuna sulla durata
della clausola inerente al maggiore ricavo, lacuna che dev'essere colmata dal
giudice. A tal fine egli sostiene che, sotto il profilo dell'equità, la durata
non deve eccedere i 10 anni, sia perché l'attore non ha subìto alcun
pregiudizio dall'estromissione, essendo stato tacitato al valore venale delle
particelle n. __________e __________, sia perché costui ha occupato
gratuitamente un appartamento per 13 anni. In realtà, come si è visto, l'interpretazione
del contratto induce a ritenere che il diritto litigioso ha durata illimitata,
ciò che esclude l'esistenza di qualsivoglia lacuna (Wiegand, op. cit., n. 65 ad art. 18 CO con rimandi).
-
Sul
computo, l'appellante rimprovera al Pretore di avere ignorato che egli non ha
tratto alcun “maggiore ricavo” dalla vendita allo Stato degli immobili posti
sulla particella n. __________1, essendo solo usufruttuario di una metà. Egli
sostiene di avere ricavato un utile di soli fr. 1'051'136.–, pari alla metà del
valore capitalizzato del suo usufrutto e dell'onere ipotecario assunto dai
figli al momento della donazione. L'appellante soggiunge di essere stato in
buona fede quando, nel 1994, ha donato ai figli le proprietà per piani
costituite sui fondi n. __________e __________9, essendo persuaso che la
clausola sul maggior ricavo fosse decaduta il 1° novembre 1992. Egli precisa di
avere approfittato di un momento fiscalmente favorevole per la donazione e
afferma che l'espropriazione era a quel momento incerta, poiché “lo Stato non
si era ancora fatto avanti”.
La
clausola litigiosa contiene una condizione sospensiva, nel senso che la ripartizione
del maggior ricavo rispetto alle “perizie __________ ” presupponeva, appunto,
una plusvalenza nell'alienazione della particella n. __________1. Ora, l'art.
156 CO prevede che la condizione si ha per verificata se il suo adempimento sia
stato impedito da una delle parti in urto con la buona fede. Basta un
comportamento oggettivamente idoneo a impedire l'adempimento della condizione;
non occorre un comportamento intenzionale (DTF 109 II 20).
a) Dagli
atti risulta che l'appellante ha donato ai figli le proprietà per piani
relative al fondo base n. __________nel dicembre 1994, riservando a sé e alla
moglie l'usufrutto in ragione di un mezzo ciascuno (doc. 2). Lo Stato ha
acquistato la particella nel novembre del 1995 (doc. 4). La progettazione della
rotonda di __________ risaliva nondimeno ad almeno 10 anni addietro (perizia
del 18 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio: doc. richiamati III, pag.
4), tant'è che nella stima relativa al valore di reddito degli immobili lo
Stato ha tenuto conto delle difficoltà incontrate dai proprietari degli
“stabili previsti da demolire come quelli di proprietà dei signori __________ ”
di “adeguare gli affitti ai canoni normali” (loc. cit.). In simili circostanze
non si può seriamente sostenere che nel dicembre del 1994, vale a dire 10 mesi
prima dell'inizio delle trattative con lo Stato (la perizia è dell'ottobre
1995), “tutto era ancora vago”. Anche se nel dicembre del 1994 il Cantone non
aveva ancora formulato una concreta proposta d'acquisto, l'espropriazione era
prevista da anni.
b) Nella fattispecie è indubbio che la vendita allo Stato ha fruttato
un “maggiore ricavo” ai sensi della ripetuta clausola. L'appellante obietta di
non averne personalmente beneficiato e di non essere tenuto, per tale ragione,
a suddividerlo con l'attore. In concreto, però, di quanto non percepito
dall'appellante hanno beneficiato i suoi figli, ai quali lo Stato ha versato la
somma complessiva di fr. 3'162'185.– (doc. 4: rogito del 27 novembre 1995, n.
4), e la moglie, usufruttuaria per un mezzo. Moglie e figli dell'appellante non
sono personalmente tenuti alla ripartizione del maggior ricavo, poiché non
erano parti all'atto di estromissione del 1° novembre 1982, ma la donazione
dell'appellante precludeva oggettivamente all'attore la possibilità di ottenere
la sua spettanza. Alienando le proprietà immobiliari a 10 mesi dall'inizio
delle trattative con lo Stato sulla base di un progetto noto da anni anche al
pubblico, l'appellante ha impedito l'adempimento di una condizione prossima a
realizzarsi. Egli assevera di avere considerato estinto il diritto al maggior
ricavo e di avere solo approfittato di un momento fiscalmente vantaggioso.
Decisive non sono però le convinzioni del convenuto, bensì il suo
comportamento, oggettivamente contrario alla buona fede. L'appellante deve
quindi dividere il maggior ricavo della vendita con il fratello,
indipendentemente dal vantaggio personalmente tratto dalla vendita allo Stato
della particella n. __________.
-
L'appellante
ricorda che i suoi figli non hanno incassato la metà del prezzo di vendita di
fr. 6'500'000.–, ma solo il 48.65% di tale somma, poiché essi erano proprietari
di un appartamento in meno. Egli chiede quindi che la quota di maggior ricavo
dovuta all'attore sia calcolata secondo tale percentuale. L'obiezione è fondata
e l'appellato stesso ne ammette il principio (osservazioni, pag. 11). L'importo
versato ai figli dell'appellante è stato di fr. 3'162'185.–, mentre quello
incassato dai membri della comunione ereditaria fu __________ è stato di fr.
3'337'815.– (doc. 4: rogito del 27 novembre 1995, n. 4). La ripartizione del
maggior ricavo in due parti uguali tra l'appellante e i membri della comunione
ereditaria fu , decisa dal Pretore, equivale pertanto ad
avvantaggiare la seconda in ragione dell'1.35% rispetto al primo. La clausola
sul maggior ricavo del 1° novembre 1982, per contro, sancisce il principio
dell'uguaglianza fra tutti i contraenti. L'obbligo non è stato assunto in
solido tra i contraenti (art. 143 cpv. 2 CO), né i tre contraenti coeredi
(, __________ e __________) rispondono in solido nei confronti
dell'attore, la clausola litigiosa non essendo riferita a un debito della
successione (art. 603 cpv. 1 CC). Ognuno di essi risponde di conseguenza solo per
la propria parte. Ne discende che la quota a carico dell'appellante ammonta a
fr. 415'931.50 (48.65% di fr. 854'946.50). L'appello deve essere accolto in
tale misura.
-
Anche
l'appellante sostiene che occorre dedurre dal prezzo di vendita le spese non
ammesse dal Pretore, contestate dall'attore solo con le conclusioni, per
complessivi fr. 68'471.50, oltre al valore locativo di fr. 125'600.– per l'uso
gratuito da parte dell'attore di un appartamento nello stabile venduto. Sull'onere della
prova sui fatti di risposta in assenza di replica, sulle spese e sul valore
locativo si rinvia a quanto già esposto (sopra, consid. 11 e 12). L'appello, su
questo punto, è dunque sprovvisto di buon diritto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri processuali dell'appello di ____________________ e __________ seguono la
rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di rifondere all'attore
un'equa indennità per ripetibili. Quanto a __________, egli risulta vincente,
ma in misura minima. Si giustifica perciò di porre a suo carico le spese e le ripetibili
in ragione di nove decimi, con obbligo di rifondere alla controparte
un'indennità per ripetibili ridotte. La riforma della sentenza impugnata non
impone la modifica del dispositivo pretorile sulle spese e ripetibili, il
giudizio di primo grado non essendo stato modificato in maniera apprezzabile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello di __________, __________, __________ e
__________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2050.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a __________ fr.
3'000.– per ripetibili di appello.
- L'appello
di __________ è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
In
quanto rivolta nei confronti di __________, __________, __________, __________
e __________, la petizione è parzialmente accolta, nel senso che:
– __________
è condannato a versare a __________ la somma di fr. 415'931.50 con interessi al
5% dal 1° aprile 1997 e che
– __________,
__________, __________, __________ sono condannati solidalmente a versare a
__________ la somma di fr. 427'473.25 con interessi al 5% dal 1° aprile 1997.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2000.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2050.–
sono
posti per nove decimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di __________,
al quale l'appellante verserà fr. 2'700.– per ripetibili ridotte di appello.
- Intimazione:
– avv. __________,
__________;
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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