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11.1999.120 ΓÇó Appeal inadmissible after procedural dormancy
11.1999.120Altro tribunale7 ott 1999Inadmissible
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant’s challenge to the striking-out order was inadmissible. The underlying action had been removed from the docket because no procedural act had been taken for more than two years. The appellant did not contest that dormancy had occurred; instead, he argued that he had reasons for his inactivity and still had an interest in the case. The court reiterated that, in appeals against a striking-out for procedural dormancy, only the existence of dormancy and costs can be reviewed, not the motives for inactivity. The appellant was ordered to pay the appeal costs, and no party compensation was granted to the respondent.
Art. 351 cpv. 2 CPC; appeal against a striking-out order for procedural dormancy: admissibility is limited to the occurrence of dormancy and to costs/repetibles; the reasons inducing a party to remain inactive are not reviewable. Where the appeal merely seeks to justify inactivity or to reopen the merits despite acknowledged dormancy, it is manifestly inadmissible and may be decided summarily under Art. 313bis CPC. Costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC; no party compensation is due where the appeal was not even notified to the opposing party.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1999.120
Data decisione, Autorità: 07.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.99.00120
Lugano 7 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 20 marzo 1985 da
__________, __________
Contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 16 settembre 1999 presentata da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 6 settembre 1999 dal Pretore del Distretto della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: che il 20 marzo 1985 __________ ha promosso causa nei confronti di __________, chiedendo al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna che fosse ordinato all’ufficiale dei registri di Locarno di modificare l’iscrizione relativa alla particella n. __________RFD di __________, nel senso di iscriverlo quale comproprietario in ragione di un mezzo unitamente a __________;
che __________ si è opposto all’azione, di cui ha postulato il rigetto;
che 22 maggio 1995 __________ ha presentato un’istanza di cauzione processuale, accolta dal Pretore con decreto del 6 settembre 1995, mediante il quale ha assegnato all’attore un termine fino al 30 settembre per prestare una cauzione di fr. 5000.–, pena lo stralcio della causa;
che, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’attore è stata respinta dal Pretore il 3 novembre 1995, decisione confermata da questa Camera il 22 agosto 1996 (inc. __________);
che, statuendo il 6 settembre 1999, il Pretore ha constatato non essere intervenuto alcun atto processuale dal 2 settembre 1997 e ha stralciato la causa dai ruoli per perenzione, ponendo le spese a carico dell’attore e compensando le ripetibili;
che contro il decreto di stralcio __________ ha inoltrato il 16 set-tembre 1999 un appello nel quale chiede, in sostanza, di annullare il decreto impugnato;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
considerando
in diritto: che giusta l’art. 351 cpv. 2 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dal ruolo se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale;
che secondo consolidata giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio per intervenuta perenzione processuale è appellabile solo in materia di spese e ripetibili oppure sull’effettivo verificarsi della perenzione, mentre non può vertere sui motivi che possono avere indotto la parte a rimanere inattiva (da ultimo: sentenza del 23 aprile 1997 in re G. P. SA, massima pubblicata in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati n. 16, pag. 9; I CCA, sentenza dell’8 novembre 1995 in re S.; sentenza del 6 dicembre 1994 in re D.);
che in concreto l’ultimo atto processuale, consistente nella richiesta del Pretore intesa a ottenere la documentazione concernente una nuova domanda di assistenza giudiziaria postulata dall’attore, risale al 2 settembre 1997;
che l’appellante non contesta – a giusto titolo – il verificarsi della perenzione processuale, ma sostiene di avere un interesse nella lite e di avere sempre avuto problemi a interpellare la controparte o l’avvocato della medesima;
che, incentrato sui motivi che avrebbero indotto l’attore a rimanere inattivo, l’appello si rivela d’acchito irricevibile;
che il gravame, manifestamente destinato all’insuccesso, può essere deciso con la procedura dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’appel-
lato, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
– __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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