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Numero d'incarto:
11.1998.90
Data decisione, Autorità:
29.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00090
Lugano
29 maggio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (contestazione di risoluzioni sociali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 24 febbraio
1998 da
__________, __________
__________, __________
__________, __________, e
__________, ______________________________, __________)
contro
__________ __________ __________ __________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 14 maggio 1998 con cui il Pretore ha respinto due istanze presentate
il 24 febbraio e 25 marzo 1998 dagli attori;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 25 maggio 1998
presentata da __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 14 maggio 1998
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________
__________, __________ __________, __________ __________ e __________
__________ sono membri del __________ __________ del __________, associazione
ai sensi dell’art. 60 CC;
che alla riunione del
comitato cantonale del 13 novembre 1997 i presenti hanno deciso di accettare le
dimissioni di __________ __________ dalla segreteria e di sciogliere la
medesima, di nominare provvisoriamente __________ __________ presidente ad
interim del partito, di sciogliere le sezioni cantonali e di sospendere le
pubblicazioni del giornale del partito __________ __________;
che con petizione del 24
febbraio 1998 __________ __________, __________ __________, __________
__________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, di dichiarare nulle le risoluzioni prese dal comitato
cantonale il 13 novembre 1997;
che in via cautelare essi
hanno instato perché fosse ordinato a __________ __________ di astenersi da
ogni atto di competenza del comitato cantonale e della segreteria, in
particolare dal convocare il congresso e dal nominare un amministratore per le
gestioni della casella postale __________ di __________, del conto corrente
postale e per il tesseramento e la convocazione del congresso;
che alla discussione
cautelare del 16 marzo 1998 le parti hanno tentato un accordo, accettato
immediatamente dagli attori, ma respinto il 24 marzo successivo dai convenuti;
che il 25 marzo 1998
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ hanno presentato una nuova istanza cautelare per ottenere
che fosse ingiunto a __________ __________ di annullare la convocazione per il congresso
del partito previsto per il 5 aprile 1998, come pure che fosse bloccata la
casella postale n. __________di __________ e il conto corrente postale
dell’asso-ciazione;
che le parti sono state
citate all’udienza dell’8 aprile 1998 per proseguire il contraddittorio del 16
marzo 1998 e per discutere l’istanza del 25 marzo 1998;
che in tale occasione gli
istanti hanno notificato diversi mezzi di prova;
che, statuendo il 14
maggio 1998, il Pretore ha respinto entrambe le istanze, ponendo la tassa di
giustizia di fr. 150.– e le spese a carico degli istanti, tenuti a rifondere ai
convenuti fr. 650.– per ripetibili;
che contro il decreto
predetto __________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ sono insorti con un appello del 25 maggio 1999 in cui
chiedono – previa concessione dell’effet-to sospensivo al gravame –
l’accoglimento delle loro istanze e la conseguente riforma del decreto
impugnato;
che l’appello non è stato
notificato alle controparti;
e considerando
in diritto: che per l’art. 376 cpv. 1
CPC il giudice ordina, anche prima dell’introduzione dell’azione, su istanza di
parte, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che
dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole;
che solo i provvedimenti
emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC);
che secondo costante
giurisprudenza di questa Camera per contraddittorio non va intesa ogni
discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione
finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382);
che alla discussione dell’8
aprile 1998 gli istanti hanno proposto vari mezzi di prova, segnatamente
l’audizione di 5 testi e l’inter-rogatorio formale di Norberto Crivelli,
sull’ammissibilità dei quali il giudice non si è pronunciato, manifestando
così, di fatto, il rifiuto di assumerle;
che, tuttavia, il diniego
di compiere atti istruttori non preclude alle parti la possibilità di
esprimersi un’ultima volta sulla cautelare, almeno per indicare se – nonostante
il rigetto delle prove offerte – esse mantengono le rispettive conclusioni (I
CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella causa T. c. V. SA e C. SA; del 25 marzo
1994 nella causa K. c. K.; del 19 luglio 1995 nella causa R. c. R.);
che dal verbale
dell’udienza tenutasi l’8 aprile 1998 non risulta un’esplicita rinuncia delle
parti al dibattimento finale cautelare, né tale rinuncia può essere presunta
(anzi, l’omissione del dibattimento finale costituisce in linea di principio
una violazione del diritto di essere sentito);
che la ricevibilità di un
rimedio giuridico va esaminata d’ufficio, come quella di ogni atto singolo
processuale (art. 97 n. 5 CPC);
che nella fattispecie il
decreto 14 maggio 1998, in assenza di discussione finale, non può ritenersi
emesso “previo contraddittorio”, ma va considerato alla stregua di un provvedimento
supercautelare, con la conseguenza che l’appello è irricevibile e sfugge a un
esame nel merito (Rep. 1974 pag. 304, 1983 pag. 280; da ultimo: I CCA, sentenza
del 1° settembre 1994 nella causa G. c. G.);
che, ciò premesso, le
parti dovranno ancora essere convocate per la discussione finale sulle istanze
cautelari;
che l’appello può essere
deciso così con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che l’irricevibilità
dell’appello rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo postulata
dagli appellanti;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica attribuire ripetibili alle controparti, cui l’appello non è nemmeno
stato notificato;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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