Appeal inadmissible for lack of local bar admission

11.1998.65Altro tribunale4 mar 1999Inadmissible

Sintesi

In an appeal against the first-instance decision appointing a condominium administrator, the Court of Appeal examined ex officio whether the appellants were validly represented. It held that their lawyer, domiciled in Lucerne, lacked the required admission to practice before the Ticino courts and had not obtained entry in the Ticino bar register. As a result, the appeal was null and inadmissible. The court further ordered the appellants to bear the appeal costs jointly and severally and denied any compensation to the respondents, since the appeal had not even been notified to them.

Regest

Art. 97, 142 cpv. 1 lett. a, 64 cpv. 1 e 64a CPC; art. 1 LAvv e art. 2 cpv. 1 LMI: la capacità di patrocinio costituisce presupposto processuale da esaminare d’ufficio in ogni stadio della causa; la mancanza di abilitazione locale dell’avvocato comporta la nullità degli atti compiuti. Il diritto del mercato interno non impedisce a un Cantone di subordinare l’esercizio della professione forense all’iscrizione in un albo professionale, segnatamente quando tale iscrizione è richiesta anche agli avvocati locali. In tal caso, il patrocinatore proveniente da un altro Cantone deve comunque chiedere l’ammissione al relativo albo per poter validamente rappresentare una parte davanti ai tribunali cantonali.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.65

Data decisione, Autorità: 04.03.1999, ICCA

Incarto n. 11.98.00065

Lugano 4 marzo 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..______ (nomina dell’amministratore della proprietà per piani) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 17 febbraio 1998 da

__________ __________ __________, __________


__________, __________


__________, __________


__________ e __________ ______________________________, __________


e __________ __________, __________


__________, __________


__________, __________


__________, __________ __________, e


__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)

contro

Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ __________ ”, __________, di cui fanno parte anche: __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

__________ e __________ __________, __________


______________________________, __________

(rappresentati dall’avv. __________ ______________________________, __________)


__________, __________


e __________ __________ ______________________________,


__________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 6 aprile 1998 presentata da __________ ______________________________, __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ ______________________________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ ______________________________, __________ e __________ __________ ______________________________, __________ __________ e __________ __________ sono titolari ognuno di una quota di proprietà per piani della particella n. RFD di __________ (Condominio “ ”);

che il 22 dicembre 1997 l’assemblea dei comproprietari non ha rinnovato il mandato di amministrazione a suo tempo conferito alla __________ __________, senza accordarsi sulla nomina di un nuovo amministratore;

che con istanza del 17 febbraio 1998 __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ ______________________________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al Pretore di nominare __________ __________ ____________________ amministratrice del condominio;

che alla discussione del 24 marzo 1998, gli istanti hanno confermato la loro domanda di giudizio, alla quale __________ __________, unica convenuta comparente, si è opposta;

che, statuendo il 26 marzo 1998 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha nominato __________ __________ __________ __________ amministratrice del Condominio “__________ __________ ” e ha posto le spese con un tassa di giustizia di fr. 800.– a carico dei convenuti, tenuti a rifondere agli istanti fr. 1’800.– per ripetibili;

che contro la citata sentenza __________ ____________________, __________ e __________ __________, rappresentati dall’avv. __________ ____________________ di __________, sono insorti con un ricorso per cassazione del 6 aprile 1998 chiedendo l’annullamento del dispositivo sulle spese e ripetibili nella misura in cui li concernono;

che il 14 aprile 1998 la Camera di cassazione civile ha trasmesso il gravame per competenza alla prima Camera civile;

che con diffida del 16 aprile 1998 la presidente della Camera ha assegnato all’avv. __________ ______________________________ un termine di 30 giorni per iscriversi all’albo degli avvocati non domiciliati nel Cantone Ticino, con la comminatoria che in caso di inosservanza del termine l’appello sarebbe stato dichiarato irricevibile;

che il 20 novembre 1998 la Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale di appello ha stralciato dai ruoli l’istanza di iscrizione all’albo degli avvocati non domiciliati nel Cantone Ticino presentata il 29 maggio 1998 dall’avv. __________ ____________________;

e considerando

in diritto: che gli appellanti sono rappresentati dall’avv. __________ ____________________ di Lucerna, il quale ha sottoscritto il gravame;

che la legittimazione del rappresentante costituisce un presupposto processuale – da verificare d’ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC) – il cui difetto implica la nullità degli atti compiuti dal rappresentante indebito (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che per l’art. 64 cpv. 1 CPC possono fungere esclusivamente quali patrocinatori gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone Ticino;

che in virtù dell’art. 1 Legge sull’avvocatura, inoltre, il diritto di rappresentare e di assistere una parte davanti ai tribunali civili compete esclusivamente alle persone iscritte all’albo degli avvocati;

che l’avv. __________ ______________________________ non è iscritto all’albo degli avvocati del Cantone Ticino né la causa in esame permette un’estensione della rappresentanza processuale (art. 64a CPC);

che nonostante la diffida del 16 aprile 1998 l’avv. __________ ______________________________ non si è iscritto all’albo degli avvocati non domiciliati nel Cantone Ticino;

che per altro la decisione della Camera per l’avvocatura e il notariato del 20 novembre 1998 non è stata impugnata;

che, di conseguenza, all’avv. __________ ____________________ difetta la legittimazione del patrocinio di parte nel Cantone Ticino, ciò che rende nullo l’appello;

che la legge federale sul mercato interno (RS 943.02) prevede invero il diritto di ognuno di offrire servizi e prestazioni di lavoro su tutto il territorio della Confederazione, se tale esercizio è autorizzato nel cantone di domicilio dell’interessato (art. 2 cpv. 1 LMI);

che, nondimeno, tale legislazione non impedisce a un Cantone di esigere l’iscrizione in un albo professionale per essere autorizzati a esercitare la professione di avvocato, il titolare di un certificato di capacità che adempie le esigenze di onorabilità e credibilità nel Cantone di domicilio dovendo essere autorizzato a esercitare la professione d’avvocato negli altri Cantoni, di norma, senza che sia effettuato un più ampio esame delle condizioni personali (vedi anche DTF 123 I 313);

che in particolare, se l’iscrizione all’albo è imposta anche agli avvocati locali (come nel Cantone Ticino: art. 1 LAvv), il principio di non discriminazione previsto dalla legge in questione non è violato (Dreyer, L’avocat dans la société actuelle in: ZRS 115/96 II 438 seg.);

che pertanto il rappresentante dei ricorrenti avrebbe dovuto –comunque sia – chiedere di essere ammesso all’albo degli avvocati del Cantone Ticino, ciò che non risulta appunto essere il caso nella fattispecie;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alle controparti, cui l’appello non è stato nemmeno notificato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ ______________________________, __________;

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________;

– __________ __________ ____________________, , per la comunione dei comproprietari del Condominio “ __________ ”.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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