Appeal withdrawn; legal aid partly granted

11.1998.63Altro tribunale11 dic 1998Withdrawn

Sintesi

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal against a provisional maintenance order in a paternity-disavowal case. The appellant later withdrew the appeal, and the court treated the withdrawal as desistance, striking the matter from the docket. It refused legal aid to the appellant because a withdrawn appeal cannot have prospects of success. By contrast, it granted legal aid to the minor and to the mother, each with free counsel. In light of the parties’ good-faith efforts to settle and their difficult financial circumstances, the court waived court fees, expenses, and party compensation.

Regest

Art. 151 CPC; withdrawal of an appeal and legal aid: a withdrawn appeal is equivalent to desistance and normally entails the striking of the case from the docket. As a rule, costs and party compensation fall on the withdrawing party, but the court may depart from this in light of the circumstances. Legal aid requires, inter alia, a non-frivolous claim or defence with reasonable prospects of success; a withdrawn appeal is not capable of satisfying that requirement. Legal aid may nevertheless be granted to other entitled parties, including a minor and a parent, where indigence is shown and representation before the appellate court is necessary.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.63

Data decisione, Autorità: 11.12.1998, ICCA

Incarto n. 11.98.00063

Lugano 11 dicembre 1998/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .._____ (disconoscimento di paternità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 16 maggio 1997 da


__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________ __________, __________)

contro


__________ __________ (1995), __________ (patrocinato dal curatore avv. __________ __________, __________) e


__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha presentato appello il 3 aprile 1998 contro un decreto cautelare del 24 marzo 1998 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord lo ha obbligato a versare a __________ __________ __________ l’importo di fr. 570.– mensili come previsto dal contratto di mantenimento sottoscritto tra le parti;

preso atto che l’appellante ha comunicato il 7 dicembre 1998 di ritirare l’appello;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che tutte le parti hanno presentato una domanda per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

considerato che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito;

ritenuto che tale beneficio può essere accordato, invece, sia al minorenne nella misura in cui il suo curatore ha diritto a una mercede particolare per l’opera di patrocinio svolta davanti al Tribunale di appello (I CCA, sentenza del ____________________ 1992 in re S. consid. 5 con riferimenti), sia alla madre, la quale adempie il requisito dell’indigenza e si è dovuta difendere da un ricorso senza possibilità di successo;

osservato che la particolarità del caso induce in ogni modo a prescindere dal prelievo di tasse e spese, vista la buona volontà manifestata dalle parti nel risolvere le loro contese e la loro disagiata situazione finanziaria;

richiamato l’art. 151 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

  3. Uriel __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.


__________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

  1. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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