AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1998.61
Data decisione, Autorità:
25.08.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00061
Lugano
25 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa .._____ (azione di modifica di contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 4 agosto 1997 da
(1993), __________
(rappresentato
dalla madre __________ __________, __________,
e
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 31 marzo 1998
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 23 marzo 1998
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1964) e __________ __________ (1952) hanno avuto una relazione dalla quale è
nato il ____________________ 1993 il figlio __________. __________ __________,
coniugato e padre di __________ (1976) e __________ (1984), ha riconosciuto il
bambino il 22 ottobre 1993 e ha sottoscritto il 14 gennaio 1994 un contratto di
mantenimento in virtù del quale si impegnava a versare per il figlio un
contributo alimentare di fr. 400.– mensili fino al sesto anno di età, di fr.
450.– dal settimo al dodicesimo anno, di fr. 550.– dal tredicesimo al sedicesimo
anno e di fr. 650.– dal diciassettesimo anno alla maggiore età. Il contratto è
stato ratificato dalla Delegazione tutoria e un ricorso interposto dalla madre
contro tale risoluzione è stato respinto il 20 dicembre 1994 dalla Divisione
degli interni. __________ i, rappresentato dalla madre, ha promosso
il 23 marzo 1995 un’azione di mantenimento davanti alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6 (inc. ..), respinta dal
Pretore con sentenza del 30 ottobre 1995.
B. __________
__________, rappresentato dalla madre, ha convenuto il padre con istanza del 4
agosto 1997 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo
l’adeguamento dei contributi alimentari, da aumentare a fr. 450.– mensili fino
al 6° anno, a fr. 700.– dal 7° al 12°, a fr. 755.– dal 13° al 16° e a fr.
1’000.– dal 16° al 20° anno di età già in via cautelare. Alla discussione del 4
settembre 1997 l’istante ha ribadito la domanda cautelare e quella di merito,
alle quali si è opposto il convenuto. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto delle comparse
scritte. Nel suo allegato dell’11 dicembre 1997 __________ __________ ha ribadito
le proprie domande, mentre __________ __________ ha riaffermato nel suo
memoriale del 24 novembre 1997 la sua opposizione all’istanza.
C. Statuendo il 23 marzo
1998, il Pretore ha accertato che la situazione economica del padre era
cambiata dopo la firma del contratto di mantenimento, da un lato per il fatto
che il figlio maggiore aveva raggiunto l’indipendenza economica e dall’altro
per la contrazione del reddito, ma anche delle spese. Ha quindi fatto obbligo
al convenuto di corrispondere un contributo alimentare per il figlio di fr.
450.– mensili dal 4° al 6° anno di età, di fr. 700.– dal 7° al 12° anno, di fr.
755.– dal 12° al 16° anno e di fr. 1’000.– dal 17° al 20° anno di età, oltre
agli assegni familiari. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono
state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all’istante
un’indennità di fr. 2’500.– per ripetibili.
D. Insorto contro la
sentenza del Pretore con un appello del 31 marzo 1998, __________ __________
chiede che in riforma della sentenza impugnata l’istanza di modifica sia
respinta. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 1998 __________ __________
propone di respingere l’appello e chiede di essere ammesso al beneficio dell’assi-stenza
giudiziaria. __________ __________ si oppone alla concessione dell’assistenza
giudiziaria, in via subordinata la ammette nella misura della dispensa dal
pagamento di tasse e spese giudiziarie.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto
che la situazione economica complessiva del convenuto era migliorata rispetto a
quella risultante dalla sentenza del 30 ottobre 1995 (inc.
..__________), nonostante il suo stipendio fosse diminuito
notevolmente in seguito all’avve-nuta indipendenza economica del figlio
maggiore __________ e alla diminuzione degli oneri ipotecari rispetto al 1994 e
al 1995. Egli ha accertato un reddito complessivo della famiglia del convenuto
di fr. 7’517.– mensili, di cui fr. 6’017.– conseguiti dal marito e fr. 1’500.–
dalla moglie, valutando il relativo fabbisogno minimo in fr. 6’523.–
complessivi (inclusi fr. 1’040.– per il fabbisogno in denaro del figlio minore
__________). Su queste basi ha ritenuto che l’eccedenza di cui dispone il
convenuto consente a quest’ ultimo di sopportare l’adeguamento dei contributi
alimentari nella misura chiesta dall’istante.
L’appellante
contesta che la sua situazione finanziaria sia migliorata rispetto al 1994 e
riafferma che nella fattispecie le circostanze non sono mutate in modo
rilevante, di modo che non si giustificherebbe un adeguamento del contributo
alimentare pattuito a suo tempo.
-
Per l’art. 286
cpv. 2 CC il giudice modifica il contributo alimentare, su istanza del figlio o
di un genitore, se le circostanze determinanti per la commisurazione della
prestazione siano notevolmente mutate (Hegnauer
in: Berner Kommentar, n. 68 ad art. 286 CC). Nella determinazione dei
contributi alimentari per i figli (così come di ogni altra questione loro
inerente: affidamento, diritto di visita ecc.) vige la massima ufficiale illimitata:
il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte,
né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa
(DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii; 118 II 93; Rep. 1984 307).
-
L’appellante ribadisce
che la sua situazione economica è peggiorata, nonostante l’indipendenza
economica del figlio maggiore __________, perché il suo stipendio si è ridotto
dal 1997 di almeno fr. 600.– mensili, per giungere a fr. 6’017.– mensili, importo
che comprende, contrariamente a quanto esposto dal Pretore, anche la tredicesima
mensilità. La censura cade nel vuoto. Il primo giudice ha infatti preso in
considerazione un reddito mensile medio di fr. 6’017.–, specificando, anche se
in modo poco chiaro, che esso comprende sia la tredicesima sia le prestazioni
accessorie (indennità per votazioni, picchetti ecc.). Dagli atti (doc. 1 e 25)
risulta che al reddito mensile netto di fr. 5’410.95 conseguito dall’appellante
nel 1997 deve essere aggiunta infatti la quota di tredicesima mensilità,
pacificamente percepita, come ammette lo stesso appellante nel gravame (pag. 9)
e le relative indennità, per un totale, appunto, di fr. 6’017.– mensili.
-
Il convenuto
contesta il suo fabbisogno minimo calcolato dal Pretore, sostenendo che esso
dovrebbe ancora comprendere fr. 417.– mensili per il contributo versato
all’istante, fr. 458.– per il terzo pilastro della moglie e fr. 69.– per il
premio mensile dell’as-sicurazione incendio della casa. Le censure sono fondate
solo in parte. L’obbligo alimentare di un coniuge nei confronti del figlio nato
da una sua relazione extraconiugale, contrariamente a quanto sembrano ritenere
le parti, non rientra nel fabbisogno della famiglia, ma deve essere sopportato
– per principio – dal solo genitore con la propria quota di eccedenza rispetto
al fabbisogno familiare (I CCA, sentenza del 15 novembre 1994 nella causa M. c.
M.; Bräm in: Zürcher Kommentar,
n. 143 ad art. 159 CC; Hausheer/Brunner,
Handbuch des Unterhalts-rechts, Berna 1997, n. 3.24 pag. 127; Hegnauer, op. cit., n. 55 ad art. 278
CC). Il contributo alimentare dovuto all’istante non va quindi inserito in
quello dell’intera famiglia del convenuto. Per quel che concerne la quota di
risparmio (terzo pilastro) della moglie, la richiesta sfugge a ogni esame,
essendo stata presentata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Si tratta del resto di un’uscita non comprovata che nemmeno figura nella
lista dettagliata prodotta agli atti (doc. 1). Merita invece accoglimento la
censura relativa all’assicurazione per l’incendio della casa di proprietà
dell’appellante. Il premio di fr. 69.– mensili per l’assicurazione incendio
figurava già nella distinta delle spese domestiche sottoposta al Pretore (doc.
1, 2 e 5) e si riferisce a un’assicurazione che è notoriamente obbligatoria per
i proprietari di immobili gravati da ipoteche. Non vi è quindi motivo per
escluderla dal fabbisogno familiare, che aumenta dunque a fr. 6’592.– mensili.
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L’appellante
sottolinea ancora che la situazione della madre dell’istante è rimasta immutata
e che essa potrebbe estendere l’occupazione lucrativa per coprire maggiormente
i bisogni del figlio. L’argomentazione, non priva di inutili polemiche sul passato,
è irrilevante appunto perché la situazione dell’altro genitore è rimasta sostanzialmente
invariata e in discussione è solo quella del convenuto. Decisivo, nella
fattispecie, è sapere se le modificazioni intervenute nella situazione del
convenuto giustifichino un aumento del contributo alimentare dovuto all’istante.
-
Deducendo dal
reddito complessivo della famiglia di fr. 7’517.– mensili (reddito del marito
fr. 6’017.–, reddito della moglie fr. 1’500.–) il fabbisogno globale di fr.
6’592.– mensili si ottiene una differenza di fr. 925.–. All’appellante spetta
la metà di tale importo, vale a dire fr. 462.50. Egli aveva quindi, nel 1997,
la possibilità di versare all’istante il contributo di fr. 450.– deciso dal
Pretore dall’agosto 1997, facendo beneficiare il figlio di un aumento del 12.5%
rispetto al contributo originariamente fissato. Se non che, la situazione
finanziaria dell’interessato, come riconosce lo stesso Pretore, si è
ulteriormente deteriorata nel 1998, visto che il suo datore di lavoro, seguendo
l’esempio di altri enti pubblici, ha deciso di ridurre del 2.5% gli stipendi superiori
a fr. 40’000.– dal 1° gennaio 1998 (deposizione __________, verbale dell’11
novembre 1997) e di ridimensionare le varie indennità (soppressione delle
indennità di picchetto e recupero delle ore straordinarie con tempo libero
invece che in contanti). Sommando tutti questi fattori si può prudentemente
stimare in circa fr. 5’925.– mensili (riduzione media dell’1.5%) il reddito
complessivo dell’appellante a partire dal gennaio 1998. Non essendo prevedibili
paralleli cambiamenti nella struttura dei bisogni domestici, la quota di
eccedenza di cui il convenuto può disporre nel 1998 si riduce a fr. 416.50
mensili, appena sufficienti per far fronte al contributo alimentare stabilito
nel noto contratto di mantenimento fino al sesto anno di età. L’altra metà dell’ecce-denza
familiare spetta alla moglie del convenuto e non all’istan-te, contrariamente a
quanto quest’ultimo sostiene nelle osservazioni all’appello, poiché al suo
mantenimento devono sopperire in primo luogo i genitori (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4a edizione, n. 20.12).
-
Per concludere,
quindi, nel 1997 si è verificato un miglioramento nella situazione finanziaria
globale del convenuto, anche considerando la notevole riduzione del suo reddito
dal 1° gennaio 1997 (in particolare per l’aumento delle quote di cassa pensione,
doc. 1), l’avvenuta indipendenza economica del figlio maggiore e la riduzione
degli interessi ipotecari (doc. 17). Il miglioramento non è però stato
duraturo, visto che già dal gennaio 1998 si è verificata un’ulteriore
diminuzione di stipendio. Mancano quindi, in concreto, i requisiti per
aumentare il contributo alimentare (Hegnauer,
Berner Kommentar, op. cit., n. 83 ad art. 286, pag. 388 a metà). L’appello deve
di conseguenza essere accolto e la sentenza impugnata riformata.
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Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall’ istante con le osservazioni non può
essere accolta, nonostante l’indigenza, mancando il requisito cumulativo della
probabilità di buon esito, quanto meno parziale (art. 157 CPC), anche a un
esame poco rigoroso. Per ragioni di equità, nondimeno, si può prescindere dal
prelievo di tasse e spese in questa sede, l’appellato essendo totalmente
sprovvisto di mezzi. L’indennità per ripetibili dovuta all’appellante, per
contro, va commisurata a quanto sarebbe bastato per esporre senza vane
polemiche le critiche alla sentenza pretorile. L’esito dell’attuale giudizio
implica anche la riforma del dispositivo sulle spese di prima sede, che vanno
addebitate all’istante, con obbligo di rifondere al convenuto un’indennità di
fr. 2’500.– per ripetibili. Pur trattandosi di una causa soggetta alla massima
ufficiale, non si ravvisano agli atti elementi che possano contemperare il
principio della soccombenza enunciato all’art. 148 cpv. 1 CPC. L’istante era
infatti a conoscenza dell’importante riduzione di stipendio del padre già prima
di promuovere la causa, avendo ricevuto il 10 giugno 1997 la dichiarazione del
Municipio di __________ sullo stipendio conseguito nel 1996 e nel 1997 (doc.
F).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la
sentenza impugnata è così riformata:
-
L’istanza è respinta.
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La tassa di giustizia di fr. 500.– e
le spese sono poste a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr.
2’500.– per ripetibili.
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La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Non si prelevano tasse né spese.
__________ __________ rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr.
800.– per ripetibili di appello.
-
Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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