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Numero d'incarto:
11.1998.49
Data decisione, Autorità:
10.09.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00049
Lugano
10 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Tagli
sedente
per statuire nella causa ..______ (causa di stato: tentativo di conciliazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza del 22 gennaio 1998 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
, __________ __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
giudicando ora sulla richiesta di assistenza
giudiziaria introdotta dal
convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 marzo 1998
presentata da __________ __________ contro il decreto emanato il 5 marzo 1998
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1962), cittadino italiano, e __________ __________ __________ (1965) si sono
sposati nel 1985. Dalla loro unione è nata __________
(____________________1987). I coniugi vivono separati dal 1991. Nel gennaio
1996 il marito si è trasferito a __________ __________.
B. Dopo il fallimento di
due tentativi di conciliazione, il 22 gennaio 1998 __________ __________
__________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
per un nuovo tentativo di conciliazione. Il 10 febbraio 1998 __________
__________ ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria, producendo
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del Comune di __________
__________. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 2 marzo
1998.
C. Con decreto del 5
marzo 1998 il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria
presentata dal convenuto. Contro tale rifiuto __________ __________ è insorto
con un appello dell’11 marzo 1998 nel quale chiede che, in riforma del giudizio
impugnato, il beneficio dell’assistenza gli sia concesso. __________ __________
__________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’assistenza giudiziaria
può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al
giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156
cpv. 1 CPC). La procedura è governata dalla massima ufficiale, di modo che il
giudice deve contribuire alla raccolta delle prove e non può respingere la
domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Rep.
1994 pag. 307; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 156).
Ciò non esonera chi postula l’assistenza giudiziaria dall’illustrare le proprie
condizioni finanziarie e dall’esibire, nella misura del possibile, ogni
elemento di cui riesce a disporre (Rep. 1994 pag. 307; RDAT 1996 I 305 con
riferimenti). Il richiedente che disattende tale obbligo può vedersi respingere
la domanda (cfr. DTF 120 I 182 consid. 3a in fine; RDAT 1993 II 280).
- Il Pretore ha
negato il beneficio dell’assistenza giudiziaria ritenendo che la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal Comune di __________
__________ il 24 febbraio 1998 è insufficiente a dimostrare lo stato di bisogno
in cui versa il convenuto. La concessione del beneficio sulla sola base di tale
documento, inoltre, favorirebbe il convenuto rispetto ai richiedenti che
risiedono in Svizzera, i quali devono compilare un apposito formulario e farlo
vidimare dall’autorità comunale proposta alla verifica dei dati in esso
indicati.
L’appellante contesta tale
punto di vista e assevera che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà è un documento ufficiale, rilasciato in conformità al diritto italiano
ed equivalente all’attestato municipale dell’ordinamento giuridico ticinese. Sostiene
altresì che la garanzia al maggior beneficio accordata dall’art. 44 della Convenzione
di Lugano deve essere estesa anche alla dichiarazione in esame, rilevando che
altre autorità cantonali si accontentano di tale documento e che il medesimo
Pretore, in un altro procedimento, gli ha concesso l’assistenza giudiziaria.
-
In concreto ci si
può domandare se la dichiarazione in esame equivalga a un certificato
municipale sullo stato d’indigenza. Sia come sia, quand’anche ciò fosse, tale
ipotesi non basterebbe ancora a ritenere verosimile l’indigenza
dell’appellante. Per giurisprudenza, in effetti, il certificato municipale in
dotazione alle cancellerie comunali ticinesi ha solo valore indicativo (Rep.
1990 pag. 275; RDAT 1993 II 280), tant’è che un parere negativo dell’autorità
sulla concessione dell’assistenza giudiziaria non vincola il giudice. Per di
più, il certificato italiano, a differenza di quello ticinese, non dà alcun ragguaglio
sulla situazione economica del richiedente, né sulle entrate (redditi e
sostanza) né tanto meno sul fabbisogno. Al riguardo non soccorre l’accenno
all’art. 44 della Convenzione di Lugano, secondo il quale l’istante che ha
beneficiato nello Stato d’origine dell’assistenza giudiziaria fruisce anche
nella procedura di esecuzione di tale beneficio. A prescindere dal fatto che
tale convenzione non è in concreto applicabile (art. 1 ConvLug), l’autorità che
deve decidere sull’assistenza giudiziaria conserva il diritto di controllare
attestati, dichiarazioni e informazioni che le vengono presentati e ha il
diritto anche di ottenere ragguagli (v. anche l’art. 22 della Convenzione
relativa alla procedura civile, entrata in vigore il 12 aprile 1957 per
l’Italia e il 5 luglio 1957 per la Svizzera: RS 0.274.12).
-
L’appellante non
contesta di essere stato invitato verbalmente dal Pretore a chiarire la propria
situazione finanziaria. Non avendo presentato documentazione alcuna, egli non
ha adempiuto l’onere di motivare la propria domanda, di modo che a ragione il
Pretore l’ha respinta. Il richiamo alla prassi di altri tribunali non è
decisiva, anche perché – pur ammettendo che simili autorità si accontentino di
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – ciò non impedisce a tali
autorità di chiedere altri documenti. Nemmeno è determinante che il medesimo
Pretore abbia concesso all’appellante, nel 1994, il beneficio dell’assistenza
giudiziaria, poiché un giudizio sullo stato di indigenza deve basarsi sulla situazione
reale e concreta del richiedente al momento della richiesta (DTF 120 Ia 179),
rispettivamente al momento della decisione (cfr. l’art. 152 OG; DTF 108 V 265
segg.; RDAT 1998 II 19). Il richiamo dei relativi incarti, chiesto
dall’appellante, si rivela pertanto superfluo. Quanto al prospettato clima
socioeconomico e alle lungaggini burocratiche italiane, ciò non basta a esonerare
il richiedente, in assenza di elementi concreti, dall’onere di allegazione e
dal fornire ogni elemento utile di cui riesca a disporre a sostegno della
propria domanda, ancor meno quando egli è patrocinato da un legale (Rep. 1994
pag. 308; I CCA, sentenza del 1° dicembre 1995 in re B.).
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non avendo fatto fronte
all’onere di motivare la domanda, anche la richiesta di assistenza giudiziaria
introdotta in questa sede dev’essere respinta. Non si assegnano ripetibili alla
controparte, che non ha presentato osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria è respinta.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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