Appeal struck out for non-payment of cost advance

11.1998.38Altro tribunale8 apr 1998Inadmissible

Sintesi

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal in a succession-related protective-measures case. The appellant had been ordered to pay an advance on costs of CHF 2,000 by 23 March 1998, with a warning that failure would render the appeal deserted under Art. 312 CPC. The court held that the deadline was not met because the postal data carrier showed 26 March 1998 as the due date, which was also the day the advance was actually paid. The appeal was therefore struck from the roll, and the appellant was charged CHF 100 in costs.

Regest

Art. 312 CPC; appeal declared deserted for untimely payment of the advance on costs. Where the appellant relies on the system of postal collective orders (SOC), the deadline for payment of an advance is respected only if the data carrier indicates a due date no later than the last day of the allotted period and the carrier is handed to a Swiss post office within that period (consid. 1). If these cumulative conditions are not met, the appeal is removed from the roll as deserted; the procedural costs are borne by the appellant (consid. 2).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.38

Data decisione, Autorità: 08.04.1998, ICCA

Incarto n. : 11.98.00038

Lugano 8 aprile 1998/lg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..______ (misure cautelari in causa successoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 30 dicembre 1997 da


__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

visto l’appello del 26 febbraio 1998 presentato da __________ __________ __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 12 febbraio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

richiamata la diffida del 3 marzo 1998 con cui la presidente di questa Camera ha assegnato all’appellante un termine fino al 23 marzo 1998 per versare sul conto corrente postale --__________ del Tribunale di appello un deposito di fr. 2000.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, con la comminatoria che, decorso infruttoso il termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto a norma dell’art. 312 CPC;

ricordato che ove l’appellante faccia capo al sistema degli ordini postali collettivi (SOC) il termine per versare un anticipo si considera rispettato se la data di scadenza indicata sul supporto dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo giorno del termine assegnato per l’anticipo spese e se il supporto stesso è stato consegnato entro tale termine a un ufficio postale svizzero (DTF 118 Ia 11 consid. 2 a e b);

accertato che nella fattispecie, come risulta dall’inchiesta svolta dal Servizio delle ricerche postali, il supporto magnetico dei dati indicava come data di scadenza il 26 marzo 1998, il giorno in cui è stato effettivamente versato l’anticipo, motivo per cui il termine non è stato rispettato;

decreta : 1. L’appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

  1. Gli oneri processuali consistenti in :

a) tassa di giustizia fr. 80.–

b) spese fr. 20.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’appellante.

  1. Intimazione a :

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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