AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.21
Data decisione, Autorità:
25.08.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00021
Lugano,
25 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause ..__________ (protezione della
personalità) e ..__________ (protezione dei diritti dei soci)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con petizioni del 26
settembre 1996 e del 7 gennaio 1997 dall’
__________.
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 28 gennaio 1998
presentato __________. __________ __________ contro la sentenza emessa
l’8
gennaio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ __________
__________ è un’associazione nel senso degli art. 60 segg. CC affiliata all’e
__________ __________ (). Con lettera del 19 settembre 1996 i
vicepresidenti del __________ hanno comunicato all’. __________
, socio da decenni (e in passato anche membro del comitato), che una
procedura di espulsione era stata avviata nei suoi confronti. All’
__________ il __________ __________ __________ ha rimproverato, in specie, di
patrocinare un ex dipendente del __________ che avanzava pretese pecuniarie per
un licenziamento con effetto immediato e di avere impugnato, negli ultimi due
anni, non meno di quattro deliberazioni assembleari. Ciò integrava – secondo il
comitato – “motivi gravi” passibili di espulsione. All’ __________ è
stata offerta la possibilità di esprimersi oralmente davanti al comitato il 30
settembre 1996.
B. Il 26 settembre 1996
__________ __________ ha introdotto una petizione (fondata sulla protezione
della personalità) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
chiedendo che fosse vietato al __________ __________ __________ di espellerlo
sulla base dei motivi enunciati nella lettera del 19 settembre 1996 (inc.
..__________). In via cautelare egli ha instato perché fosse
ordinato al __________ di sospendere per la durata della causa qualsiasi delibera
sull’espul-sione. Al contraddittorio del 14 ottobre 1996, indetto per la discussione
sulla cautelare, ogni parte ha mantenuto le proprie domande.
C. Lo stesso 14 ottobre
1996 l’__________ __________ ha ricevuto una lettera datata 1° ottobre 1996 in
cui il __________ __________ o, preso atto che egli non era comparso
né si era fatto rappresentare all’audizione del 30 settembre 1996, pronunciava
l’espulsione “in applicazione dell’art. 72 dello statuto e dell’art. 72 CC”. Il
Pretore, accertato che l’espulsione era effettiva, ha dichiarato senza oggetto
la domanda cautelare con decreto del 18 ottobre 1996, stralciando la
provvisionale dai ruoli. L’ __________ ha presentato allora, il 21
ottobre 1996, un’altra istanza cautelare intesa a ottenere che gli effetti
dell’espulsione fossero sospesi per la durata della causa. Previo
contraddittorio del 12 novembre 1996, con decreto del 4 dicembre 1996 il
Pretore ha respinto l’istanza, non ravvisando gli estremi di un danno
irreparabile. Nel frattempo, il 28 ottobre 1996, il __________ __________
__________ ha inoltrato la risposta di merito con la quale ha proposto che la
petizione del 26 settembre 1996 fosse dichiarata irricevibile, subordinatamente
respinta in quanto ricevibile.
D. Contro l’espulsione l’__________
__________ aveva ricorso intanto all’ assemblea generale del __________
__________ __________ che, riunitasi il 14 dicembre 1996, ha respinto il
gravame e confermato la decisione del comitato. Il 7 gennaio 1997 l’__________
__________ ha promosso così una nuova causa (fondata per l’essenziale sull’art.
75 CC) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo che –
congiunta la procedura con quella già pendente (fondata sulla protezione della
personalità) – fosse accertata l’illegalità dell’espulsione, fossero annullate
le relative decisioni del comitato e dell’assemblea generale, fosse vietato al
__________ __________ __________ di attuare l’espulsione e di pronunciare future
espulsioni ancorate agli stessi motivi, con obbligo di rifondergli fr. 6756.50
oltre interessi a titolo di risarcimento danni e fr. 1000.– per torto morale
(inc. ..__________). Contestualmente egli ha postulato una
mutazione della precedente azione perché fosse accertato, anche sotto il profilo
della protezione della personalità, il carattere illecito dell’espulsione e
fosse ordinata la sua reintegrazione nella qualità di socio. Sentite le parti
al contraddittorio del 27 gennaio 1997, con decreto del 7 maggio 1997 il
Pretore ha accolto la mutazione dell’azione e ha disposto la congiunzione delle
due cause. Nella sua risposta del 24 febbraio 1997, frattanto, il __________
__________ __________ ha proposto di respingere anche la seconda azione e di
confermare l’espulsione.
E. All’udienza preliminare
del 9 ottobre 1997, relativa a entrambe le cause, l’attore ha dichiarato di
integrare le domande della prima petizione nella seconda, del 7 gennaio 1997,
rinunciando all’annullamento della decisione presa dal comitato, ormai sostituita
da quella dell’assemblea generale. L’istruttoria è consistita nel richiamo di
cinque fascicoli processuali riguardanti cause in corso contro il __________
__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2. Le
parti hanno rinunciato seduta stante al dibattimento finale, riservandosi di
formulare le rispettive conclusioni entro il 14 novembre 1997. Nel suo
memoriale conclusivo, del 5 novembre 1997, l’__________ __________ ha poi
ribadito le domande così come precisate all’udienza preliminare. Con memoriale
conclusivo del 4 novembre 1997 il __________ __________ __________ ha postulato
la reiezione di ogni richiesta.
F. Con sentenza dell’8
gennaio 1998 il Pretore ha respinto entrambe le azioni rilevando che, per
quanto non si ponesse in contrasto con gli scopi del sodalizio, il comportamento
dell’attore non poteva più essere tollerato dall’associazione, nei confronti della
quale denotava – in sostanza – un “chiaro sintomo di disaffezione”. La tassa di
giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico dell’attore, tenuto
a rifondere alla controparte fr. 3500.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza
del Pretore insorge l’__________ __________ con un appello del 28 gennaio 1998
nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato accogliendo le sue domande
così come precisate all’udienza preliminare. Nelle sue osservazioni del 19
febbraio 1998 il __________ __________ __________ propone di respingere l’ap-pello
e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: I. In ordine
-
La cancelleria della
Pretura registra gli appelli che le pervengono e trasmette entro tre giorni
alla Camera civile l’incarto completo della causa, unendovi una copia della
sentenza (art. 311 CPC). Nella fattispecie il fascicolo processuale è giunto a
questa Camera senza alcuno degli inserti richiamati dal __________ __________
__________ all’udienza preliminare. Tali richiami essendo stati ammessi dal
Pretore (verbale del 9 ottobre 1997, pag. 2), i relativi carteggi costituiscono
parte integrante degli atti e dovevano essere inviati alla Camera civile di
appello. Nel caso in cui il Pretore competente (in concreto quello della
sezione 2) non intendesse privarsi oltre degli incarti, incombeva al Pretore
della sezione 1, che ha ammesso i richiami, ricavarne fotocopia. In concreto
questa Camera ha rimediato essa medesima alla mancanza formale e ha
ricostituito il fascicolo. Nulla osta, quindi, alla trattazione dell’appello.
-
Le cause aventi per
oggetto la qualità di membro in associazioni il cui scopo principale non è di
natura economica – nemmeno indiretta – sono senza valore litigioso (Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.3.4 ad art. 44 e n. 9.7 ad art.
36). L’appellabilità della sentenza pretorile è quindi data (art. 14 CPC),
indipendentemente dalla circostanza che le pretese avanzate dall’attore per
danni morali e materiali non raggiungono – da sole – la soglia minima di fr.
8000.–.
II. Nel merito
-
Gli statuti possono
stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso da un’associazione,
come possono permetterne l’esclusione anche senza indicazione del motivo (art.
72 cpv. 1 CC). In tali casi il motivo dell’esclusione – indicato o no – non può
essere contestato in giudizio (cpv. 2); il socio espulso può censurare solo
eventuali violazioni di procedura o abusi di diritto, comprese possibili
lesioni della sua personalità (Heini
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 11 ad art.
72 con richiami; DTF 123 III 197 consid. bb). Se gli statuti non precisano i
motivi per i quali un socio può essere escluso, l’espulsione può avere luogo
solo per decisione dell’assemblea e per motivi gravi (art. 72 cpv. 3 CC). Il giudice
verifica l’esistenza di motivi gravi, allora, con libero esame (Riemer in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 92 ad art. 72 CC con riferimenti).
-
Gli statuti del
__________ __________ __________ (doc. A) dispongono che “l’espulsione di un
socio è pronunciata dal Comitato per motivi gravi con facoltà per l’espulso di
appellarsi entro 15 giorni all’Assemblea, la quale deciderà a maggioranza assoluta
dei voti emessi. A partire dalla pronuncia di espulsione e sino a decisione
dell’Assemblea, in caso di ricorso, il socio dichiarato espulso resta sospeso
dai suoi diritti statutari” (art. 20). Tale norma si limita a riprendere la
nozione indeterminata di “motivi gravi” prevista dall’art. 72 cpv. 3 CC, senza
alcuna specificazione. In simili eventualità il giudice esamina liberamente i
“motivi gravi” di espulsione (Heini,
op. cit., n. 9 ad art. 72 CC; Riemer,
loc. cit.). Nelle sue osservazioni all’appello (pag. 6) il __________
__________ __________ invoca, per vero, l’opinione dissenziente di Perrin (menzionata dallo stesso Heini, loc. cit.), stando al quale il
giudice non sarebbe abilitato a verificare “motivi gravi”, seppure generici,
previsti dagli statuti. Tale opinione, invero poco convincente, risulta però
isolata. Conviene attenersi perciò alla giurisprudenza e alla dottrina
dominante, secondo cui in un caso come quello in rassegna il giudice verifica
con libero esame se l’espulsione sia effettivamente sorretta da “motivi gravi”.
-
Il __________
__________ __________ ha elencato come motivi di espulsione, oltre alla
contestazione giudiziaria di almeno quattro delibere assembleari, il fatto che
l’attore patrocini un ex dipendente, licenziato in tronco dall’associazione, il
quale avanza pretese di risarcimento (doc. B). Il Pretore ha ritenuto il comportamento
del legale non pregiudizievole per gli scopi statutari, ma offensivo per la
personalità dell’associazione. Reso attento che il sodalizio non avrebbe
tollerato di vedersi convenire in lite per la disdetta del contratto di lavoro,
l’attore ha promosso causa ugualmente, deludendo la fiducia del comitato che in
una precedente vertenza civile lo aveva designato patrocinatore del __________.
Tale contegno denoterebbe – secondo il Pretore – un “chiaro sintomo di
disaffezione nei confronti dell’associazione”, avvalorato anche dal frequente
ricorso alla via giudiziaria contro delibere dell’assemblea. Quanto al divieto
di patrocinare terzi nei confronti del __________ in cause che non riguardano
il diritto delle associazioni, esso non impedisce a un socio – sempre a mente
del Pretore – di esercitare la professione dell’avvocatura. L’espul-sione
rivelandosi legittima, risultavano quindi senza oggetto le rivendicazioni
pecuniarie formulate dell’attore per danni morali e materiali.
-
A parere
dell’appellante il libero esercizio di una professione è un diritto costituzionale,
che nemmeno un’associazione privata può restringere senza interessi prevalenti
(non dati nella fattispecie) e che in concreto non tradisce alcuna disaffezione
per le finalità sociali. Oltre a ciò, l’espulsione trascenderebbe nell’abu-so
poiché il __________ __________ __________ sapeva fin dal settembre 1995
ch’egli patrocina __________ __________, senza per altro trovarsi in conflitto
d’interessi poiché al momento di assumere il patrocinio egli aveva lasciato il
comitato del __________ da svariati mesi. Né il fatto che un socio rappresenti,
come avvocato, un ex dipendente dell’associazione lede la personalità
dell’associazione stessa, tanto meno ove si consideri che la causa sarà decisa
in ogni modo da un giudice, che l’associazione può far capo a tutti i mezzi di
difesa ritenuti opportuni e che gli scopi sociali non risultano per nulla minacciati.
-
Per “motivi gravi”
nell’accezione dell’art. 72 cpv. 3 CC si intendono circostanze concrete che, a
un giudizio di equità oggettivamente ponderato sulle particolarità del caso
precipuo, rendano la qualità di socio inaccettabile per l’associazione, rispettivamente
per i suoi membri (Riemer, op.
cit., n. 30 segg. ad art. 72 CC con rinvii e n. 286 segg. ad art. 70 CC; Badertscher, Der Ausschluss aus dem Verein
nach schweizerischem Zivilgesetzbuch, Zurigo 1980, pag. 64 segg.; Keller, Die Ausschliessung aus dem Verein,
tesi, Zurigo 1979, pag. 106 segg.). Determinante non è quindi la sensibilità
soggettiva di singoli soci (o della persona esclusa), né tanto meno del
giudice; decisivo è il problema di sapere se la situazione venutasi a creare
non consenta più ragionevolmente di pretendere dall’associazione, sotto il profilo
obiettivo, ch’essa continui ad annoverare il socio tra i suoi membri.
-
Contro il __________
__________ __________ l’appellante ha promosso a titolo personale o in veste di
__________, a parte le due procedure oggetto del giudizio odierno, sei cause
civili davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2. Contrariamente a
quanto rileva il primo giudice (sentenza impugnata, consid. 11), i motivi
addotti dal __________ a sostegno dell’espulsione (doc. B) accennano – ancorché
sommariamente – a tutte le cause in rassegna, del resto richiamate in blocco
(salvo quella ritenuta decisiva per il provvedimento adottato) all’udienza
preliminare.
a) L’11
novembre 1994 l’appellante in persona ha presentato un’istanza di provvedimenti
cautelari perché fosse impedito al comitato del __________ di approvare, senza
l’avallo dell’assem-blea, un nuovo contratto di locazione per gran parte dei
terreni su cui si trova il campo da __________ (inc. /).
Egli ha poi desistito dal procedimento, sicché il Pretore ha stralciato la
causa dai ruoli con decreto del 16 febbraio 1995.
b) Il
20 settembre 1995 l’appellante ha promosso in rappresentanza di __________
, già dipendente (-r) del ,
un’azione intesa a far annullare una decisione del 5 e 12 settembre 1995 con
cui il comitato negava all’attore qualità di socio dopo l’avvenuto licenziamento
in tronco (inc. ..). La causa è tuttora in fase
istruttoria. Avverso un decreto processuale con cui il Pretore ha dichiarato la
petizione ricevibile pende un appello (inc. ..),
che tuttavia questa Camera non può decidere perché il __________ __________
__________ ne ha ricusato tutti i giudici. La sentenza sulla domanda di
ricusazione deve ancora intervenire.
c) Il
19 gennaio 1996 l’appellante ha avviato come patrocinatore di __________
__________ un’azione per ottenere l’annullamento di una risoluzione del 17 dicembre
1995 con cui l’assemblea del __________ aveva confermato la predetta decisione
del comitato circa la – denegata – qualità di socio (inc. ..__________).
Anche tale causa si trova in fase istruttoria.
d) Il
16 gennaio 1996 l’appellante ha inoltrato a titolo personale un’azione volta a
far annullare una risoluzione del 17 dicembre 1995 mediante la quale
l’assemblea aveva accettato la costruzione di una nuova buvette sul
campo da __________ e aveva approvato i preventivi del 1996 (inc.
..__________). L’istru-zione della causa è in corso. Sulla
legittimità di una domanda di restituzione in intero e di due decreti di edizione
ha statuito questa Camera, recentemente, con sentenza del 10 agosto 1998 (inc.
..e ..).
e) Il
4 luglio 1996 l’appellante ha intentato insieme con l’. __________
__________ una causa tendente a far annullare una risoluzione assembleare del 9
giugno 1996 riguardante l’elezione del presidente e di un membro del comitato
per gli anni 1996–2000 (inc. ..). Secondo gli
appellanti tali candidati non potevano farsi rieleggere per la quarta volta
senza disattendere gli statuti. L’istruzione della causa è conclusa e il dibattimento
finale si è tenuto l’8 ottobre 1997. Le parti sono in attesa di giudizio.
f) La
causa che ha determinato sostanzialmente l’esclusione – le precedenti azioni
sono state evocate dal comitato solo a titolo abbondanziale – è quella
introdotta dall’appellante in nome di __________ , già __________
- (addetto alla manutenzione del campo da ) dell’associazione,
il quale con petizione del 5 settembre 1996 ha contestato il licenziamento con
effetto immediato notificatogli il 5 settembre 1995, chiedendo la rifusione di
fr. 99 487.40 oltre interessi a norma dell’art. 337c CO (inc.
..). È l’unica causa che esula dal diritto delle
associazioni. Nella sua risposta del 9 dicembre 1996 il __________ __________
__________ ha proposto di respingere la petizione. Il procedimento è tuttora in
fase istrut-toria.
-
Nella misura in cui
il Pretore reputa che l’attore abbia violato la personalità dell’associazione
già per il fatto di essersi rivolto al giudice nonostante il comitato lo avesse
avvertito di non adire vie legali in nome di __________ __________ (sentenza,
pag. 7 in alto), l’assunto non può essere condiviso. Il mancato ossequio a una
diffida del comitato non è un atto di lesa dignità. I membri di un’
associazione sono tenuti, certo, a salvaguardare in buona fede gli interessi
del sodalizio (art. 866 CO per analogia: Riemer,
op. cit., n. 189 segg. ad art. 70 CC) e a rispettare le deliberazioni della
maggioranza, ma non a rimanere passivi di fronte ad asserite violazioni della
legge nei confronti di altri soci o pretesi soci, se non altro in assenza di
una chiara base statutaria. Che poi l’associazione si sia sentita in qualche
modo tradita perché l’attore, dopo averla patrocinata in un’altra vertenza
(conclusa), l’ha chiamata in causa patrocinando __________ __________ (sentenza
impugnata, pag. 7 a metà) è di importanza relativa, determinante essendo – come
detto (consid. 7) – una valutazione oggettiva delle circostanze, non quanto
l’uno o l’altro membro possa avere provato nel suo intimo soggettivo. Quanto
infine a reputare disaffezione nei confronti del __________ la determinazione
con cui l’attore difende __________ __________ (sentenza impugnata, pag. 7 in
basso), la questione è ancora di sapere se il __________ si identifichi con
singoli membri del comitato (i cui rapporti con l’appellante sono
verosimilmente deteriori), ovvero – più in generale – se l’associazione si
fondi su legami personali tanto stretti da far apparire imprescindibili buone
relazioni individuali per l’apparte-nenza al sodalizio.
-
L’art. 75 CC
garantisce il diritto del socio alla legalità della vita corporativa per rispetto
a decisioni contrarie alla legge o agli statuti prese dalla maggioranza (Heini, Das schweizerische Vereinsrecht,
Basilea 1988, pag. 55). La sola circostanza di far capo a tale norma non deve
quindi – per principio – esporre l’inte-ressato al rischio di sanzioni, salvo
che questi agisca con manifesta ingiustizia o che il ricorso al giudice, pur
rivelandosi infondato solo in un secondo tempo, renda nel frattempo insopportabile
la persona dell’interessato in seno all’associazione. In concreto non si ravvisano
estremi del genere: nel primo dei casi richiamati (consid. 8a) lo stesso istante
ha desistito dalla causa (il che non è sicuramente indice di litigiosità),
mentre negli altri quattro (consid. 8b–8e) non si può dire che abbia agito
d’acchito con manifesta ingiustizia, l’esito dei procedimenti rimanendo aperto.
L’associazione medesima, del resto, non ha adottato misure finché l’attore si è
limitato a rendersi promotore di tali iniziative. Se poi le quattro cause
pendenti si rivelassero provviste di buon diritto, mal si intravede quali
rimproveri potrebbero seriamente essere mossi al socio. Il problema è di
sapere, ciò posto, se l’introduzione dell’ultima causa (consid. 8f) costituisse
un “motivo grave” sanzionabile con l’espulsione.
-
L’attore fa valere
preliminarmente che, quand’anche ciò fosse, il __________ __________ __________
avrebbe reagito solo un anno dopo aver saputo ch’egli patrocina __________
__________ nella questione del licen-ziamento, onde la tardività
dell’espulsione (memoriale, pag. 7). Ora, che in presenza di “motivi gravi”
un’associazione debba attivarsi con prontezza è fuori dubbio (Riemer, op. cit., n. 35 ad art. 72 CC).
L’attore tenta però di equivocare sui termini quando afferma che “motivo grave”
costituirebbe in concreto il patrocinio di __________ __________. In realtà
l’associazione non ha intravisto un “motivo grave” nel patrocinio come tale,
bensì nell’introduzione della causa davanti al Pretore. Tra l’avvio della causa
(5 settembre 1996) e la notifica del provvedimento (14 ottobre 1996) sono
decorsi una quarantina di giorni, ciò che non appare eccessivo. A ragione
invece l’appellante si duole del fatto che ingiustificatamente il Pretore gli
ha rimproverato di avere assunto il patrocinio di __________ __________ quando
sedeva ancora nel comitato (memoriale, pag. 6 in fondo). Dai documenti citati
dal primo giudice (sentenza, pag. 7 in alto) non consta in effetti che nel
settembre del 1995 l’appellante fosse ancora membro del comitato, né
l’associazione pretende che – per avventura – patrocinando __________
__________ l’attore si sia valso di elementi noti a lui solo, come socio o ex
membro del comitato, ma non al cliente. Da questo profilo l’attore ha agito
come qualsiasi altro __________ che, nell’esercizio della professione, rappresenti
nei confronti del datore di lavoro un dipendente ritenutosi licenziato a torto
con effetto immediato.
-
L’ipotesi che un socio
possa essere automaticamente espulso in forza di “motivi gravi” per il solo
fatto di promuovere contro l’as-sociazione una causa estranea all’art. 75 CC è
già stata scartata, quanto meno in assenza di un’esplicita base statutaria (con-sid.
9; cfr. anche Riemer, op. cit.,
n. 30 in fine ad art. 72 CC). Non giova domandarsi quindi se – come asserisce
l’attore invocando l’effetto “orizzontale” dei suoi diritti costituzionali
(appello, pag. 4) – un simile provvedimento menomerebbe il godimento delle sue
libertà fondamentali, a prescindere dalla circostanza che l’appellante
esaurisce la sua censura in un discorso teorico, senza dimostrare che la
rinuncia a una singola causa come quella promossa nella fattispecie avrebbe apprezzabilmente
limitato il libero esercizio dell’__________. Per quanto riguarda poi i doveri
di fedeltà verso l’associazione (cui si è già alluso al consid. 9), la mera eventualità
di promuovere nei confronti di quest’ultima una causa estranea al diritto associativo
non basta, da sola, a denotare un ”motivo grave” di espulsione. Ciò posto,
rimane da esaminare se il provvedimento litigioso si giustificasse in concreto
non per il fatto in sé, ma perché le particolarità del caso specifico non
consentivano in buona fede che l’attore rimanesse socio del __________.
-
Per quel che è della
causa in questione, anzitutto, essa non si configura – almeno allo stato
attuale delle cose – come un atto di manifesta ingiustizia, né il contenuto
degli atti processuali risulta sconveniente, polemico o inutilmente aggressivo.
Aspro è, se mai, il tono dello scambio epistolare intervenuto con il legale
dell’associazione (doc. 14 a 18 e 24 dell’inc.
..__________), ma simili schermaglie tra __________
rientrano – tutto sommato – nell’ ordinario andamento delle cose, tanto più che
il patrocinatore del convenuto non risulta essere socio del __________. Certo,
non è escluso che per finire il processo possa rivelarsi infondato, come infondate
potranno fors’anche rivelarsi le altre cause pendenti, ed è possibile che in un
caso del genere l’associazione rimproveri all’attore di averla coinvolta in procedimenti
giudiziari vani o costosi, oppure di avere provocato divergenze tra soci che
potevano essere evitate. D’altro lato è possibile anche, per converso, che
l’attore esca vittorioso in una o addirittura in tutte le cause, con l’effetto
che nulla gli potrebbe seriamente essere rimproverato se non di avere preteso
il rispetto della legge e degli statuti. Formulare una prognosi affidabile già
oggi, sulla scorta degli atti, non è seriamente prospettabile.
-
Resta da verificare
se, in seguito all’avvio dell’ ultima causa (foss’an-che a ragione) da parte
dell’attore, il clima interno dell’associa-zione si sia degradato al punto da
costituire un “motivo grave” di espulsione (cfr. Riemer, op. cit., nota 289 in fine ad art. 70 CC). Gli atti
non consentono però di accertare un’ipotesi siffatta. Che taluni membri del
comitato vedano l’attore con ostilità è inevitabile già per il fatto che questi
ha impugnato varie delibere assembleari, tra cui le elezioni 1996–2000 (sopra, consid.
7e), indipendentemente perciò dal patrocinio di __________ __________. Che il
__________ __________ __________ sia un’associazione tanto ristretta, però, da
esigere relazioni personali armoniose fra tutti i soci non è dimostrato; il sodalizio
è notoriamente, anzi, l’unico __________ del genere, gestore dell’unico campo
da __________ in tutto il Sottoceneri, tant’è che conta oltre 200 iscritti
(doc. D). Che dal profilo oggettivo, quindi, la persona dell’appellante non
possa più essere tollerata dall’associazione, quanto meno in via equitativa
fino al momento in cui sarà possibile valutare l’effettiva legittimità del suo
operato, non appare verosimile, tanto meno se si pensa che l’attore non risulta
essersi mai comportato sconvenientemente, né avere mai turbato le assemblee, né
avere mancato ai suoi obblighi sociali.
-
L’appellato asserisce
che in concreto, comunque sia, l’espul-sione di un socio è questione di
apprezzamento e che il giudice non deve sostituirsi alla valutazione
dell’assemblea (osserva-zioni, pag. 4 in basso). Il fatto è che di
apprezzamento potrebbe farsi questione, se mai, ove determinati fattori
deponessero a favore dell’espulsione e altri vi ostassero. In concreto l’unico
motivo che sorregge l’esclusione è quello di avere promosso la causa citata dianzi
(consid. 7f), motivo che – ponderando equitativamente le circostanze del caso
alla luce degli elementi attuali – non basta da solo a giustificare il
provvedimento. Che la misura possa eventualmente giustificarsi in avvenire,
sulla base di ulteriori rimproveri e di future risultanze, non può essere
pronosticato oggi. Ne segue, in ultima analisi, che a giusta ragione l’attore
censura l’inesistenza di “motivi gravi” suscettibili di giustificare la
sanzione adottata nei suoi confronti.
-
Davanti al giudice
l’esclusione da un’associazione può essere contestata con azione di
annullamento (art. 75 CC), rispettivamente – nei casi di manifesti vizi formali
– di accertamento della nullità, oltre che con azioni fondate sulla protezione
della personalità (Riemer, op.
cit., n. 77 segg., 96 segg. e 117 segg. ad art. 72 CC). L’attore ha introdotto
una domanda di accertamento della nullità (conclusione n. 2.1), una domanda di
annullamento (conclusione n. 2.2), una domanda intesa a far sì che non siano
pronunciate future espulsioni per gli stessi motivi (conclusione n. 2.3), oltre
a una domanda di risarcimento per danni materiali (conclusione n. 2.4) e morali
(conclusione n. 2.5). La prima richiesta va respinta già per la circostanza che
in concreto non si ravvisano vizi formali, tanto meno manifesti, sicché
l’espulsione non era giuridicamente nulla. La seconda va accolta per quanto
riguarda l’annullamento dell’espulsione, ciò che reintegra l’attore eo ipso
nella sua qualità e nelle sue attribuzioni di socio con il passaggio in
giudicato dell’attuale sentenza. Non si giustifica per contro di dare “ordine
alla convenuta di far cessare ogni e qualsiasi effetto dell’espulsione,
ripristinando tutti i diritti di socio dell’attore”, intanto perché un ordine
tanto generico non può essere impartito e in secondo luogo perché nulla induce
a presumere che il __________ __________ __________ abbia a disattendere i suoi
obblighi. La terza domanda non è votata a miglior sorte, l’attore non avendo
nemmeno reso verosimile che il __________ intenda escluderlo nuovamente per gli
stessi motivi addotti nella lettera del 19 settembre 1996 (doc. B), ciò che del
resto non impedirebbe all’atto-re di contestare ulteriormente l’espulsione.
Occorre ancora esaminare le domande di risarcimento.
-
Davanti al primo giudice
l’attore aveva fatto valere che, per continuare a praticare il suo sport nel
Ticino, egli aveva dovuto ottenere una carta annua dal __________ __________
__________ di __________ a decorrere dalla stagione 1997 (fr. 3792.50) e
affrontare spese di trasferta settimanali (fr. 2964.–). Dolendosi di una lesione
della sua personalità, inoltre, egli aveva postulato il versamento di
fr. 1000.– a titolo di
indennità per torto morale. Il __________ __________ __________ aveva
contestato tali pretese (risposta del 24 febbraio 1997 nell’inc.
..__________, pag. 11; memoriale conclusivo del
4 novembre 1997, pag. 9).
Il Pretore, respingendo l’azione, non ha statuito al riguardo. La causa
potrebbe quindi essergli rinviata. A parte il fatto però che i predetti costi
di trasferta non sono neppure stati resi verosimili e che – come sottolinea il
convenuto – se avesse giocato a __________ l’attore avrebbe dovuto corrispondere
al __________ __________ __________ la quota sociale di fr. 1600.– annui (memoriale
conclusivo, pag. 9), nulla avvalora la tesi che l’attore avrebbe subìto un
pregiudizio economico riunciando per la durata della causa a un’attività di diporto.
Ch’egli non potesse fungere altrimenti da arbitro federale di __________ – a
supporre che tale attività gli sarebbe stata rimunerata – è un’eventualità
accennata dal convenuto (osservazioni all’appello, pag. 8), ma non fatta valere
dall’attore. Fa difetto dunque qualsiasi elemento per calcolare un mancato reddito
o, comunque sia, una diminuzione di patrimonio che l’attore avrebbe potuto
evitare solo iscrivendosi al __________ __________ __________ di Ascona.
Per quel che è del per
torto morale, ogni espulsione comporta per sua natura un pregiudizio d’ordine
personale (Riemer, op. cit., n.
45 ad art. 72 CC). Non ogni pregiudizio d’ordine personale implica tuttavia il
diritto a un’indennità. Il versamento di un importo in denaro entra in
considerazione solo ove l’offesa appaia di speciale gravità, ove l’interessato
cioè abbia patito pregiudizi tali che eccedono per la loro intensità quanto una
persona, secondo le concezioni attuali, deve essere in grado di sopportare
senza rivolgersi al giudice (Meili
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 17 ad art.
28a con richiamo a FF 1982 II 671). L’attore si duole di non avere più potuto
giocare a __________, dopo l’espulsione, insieme con i familiari, di essere
stato denigrato dal comitato nella lettera del 19 settembre 1996 (doc. B) e di
essere stato finanche oggetto di un articolo di giornale nel dicembre del 1996
(doc. P). In realtà il primo inconveniente, per quanto spiacevole, non denota un’offe-sa
di gravità speciale; lo stesso attore non pretende, del resto, che ciò gli
abbia causato particolare travaglio interiore o sofferenza morale. La nota
lettera del 19 settembre 1996 è invero pungente, ma esprime opinioni personali
del comitato che non possono essere ritenute lesive al punto da cagionare
eccezionali patimenti o angosce. Il menzionato articolo di stampa riporta
dell’accaduto, spiegando per quali motivi l’attore è stato espulso
dall’associazione, ma non risulta – né l’attore dimostra – che sia opera del
__________ o che sia stato voluto dal __________. Nulla impedirà all’attore di
riferire alla stampa, del resto, circa l’esito dell’attuale ricorso. Tutto ciò
premesso, non si scorgono i requisiti per concedere all’attore un’indennità per
torto morale. Su questo punto l’azione era dunque infondata.
- Gli oneri processuali
seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’attore ottiene
causa vinta sul principio dell’ espulsione, ma soccombe su richieste correlate
(sopra, consid. 16) e sul preteso risarcimento dei danni. Si giustifica perciò
di porre a carico del convenuto tre quarti delle spese, con obbligo di
rifondere all’attore un’indennità per ripetibili ridotte. La tassa di giustizia
è commisurata all’importanza del litigio e all’impegno che la trattazione del
caso ha richiesto all’autorità di ricorso. Il giudizio sugli oneri di prima
sede va uniformato, in merito alla chiave di riparto, con il dispositivo sugli
oneri di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- Le petizioni sono parzialmente accolte, nel senso
che la decisione del
14 dicembre 1996 con cui l’assemblea generale del
__________ __________ __________ ha pronunciato su ricorso l’esclusione di
__________ __________ è annullata. L’attore è reintegrato nella sua qualità di
socio.
Ogni altra richiesta contenuta
nelle petizioni è respinta.
- La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di
fr. 175.–, da anticipare dall’ attore, sono poste per un quarto a carico di
quest’ultimo e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all’attore
fr. 2600.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti per un quarto a carico di quest’ultimo e
per il resto a carico del __________ __________ __________, che rifonderà
all’appellante di fr. 1300.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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