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11.1998.197 ΓÇó Appeal became moot after supervisory authority reduced fee
11.1998.197Altro tribunale20 gen 1999Dismissed
The pension fund appealed an administrative fee of CHF 300 set by the supervisory authority in connection with approval of its annual report, asking that it be reduced to CHF 50. While the appeal was pending, the authority reconsidered its decision and reduced the fee to CHF 50. The court held that the appeal had become moot and struck the case from the docket. It also decided that no court costs or party compensation were due, relying on the circumstances of the case and the absence of legal representation or significant expenses.
Art. 50 cpv. 4 LPAmm; art. 423 cpv. 2 CPC: becomes moot an appeal in which the challenged administrative fee is reduced during the proceedings to the amount requested by the appellant. The absence of formal finality of the reconsidered decision is immaterial where only the appellant remains in the case and no further parties are concerned. Once the proceedings have become devoid of object, the court decides ex officio on costs and party compensation; in particular circumstances it may waive court costs and deny ripetibili where no counsel was engaged and no significant expenses were shown.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.197
Data decisione, Autorità: 20.01.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00197
Lugano, 20 gennaio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
visto il ricorso del 10 dicembre 1998 presentato dal
Fondo di previdenza per il personale della ditta __________. __________ __________ e __________ __________ __________.,
(rappresentato dallo stesso __________. __________ __________, __________)
contro la decisione emessa il 4 novembre 1998 dalla
Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale
in materia di approvazione di rendiconto (tassa amministrativa);
premesso che il 4 novembre 1998 la Divisione della giustizia ha approvato, quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale, il rendiconto dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 del Fondo di previdenza del personale della ditta __________. __________ __________ e __________ __________ __________.;
preso atto che con ricorso del 10 dicembre 1998 il citato fondo di previdenza ha impugnato la tassa amministrativa di fr. 300.– applicata dalla Divisione della giustizia, chiedendone la riduzione a fr. 50.–;
accertato che in pendenza di ricorso la Divisione della giustizia ha riconsiderato la propria decisione e ha ricondotto la tassa litigiosa a fr. 50.–, come postulava il ricorrente;
considerato che in tali condizioni il ricorso è divenuto senza oggetto, il fatto che la nuova decisione non sia ancora passata in giudicato non avendo importanza nel caso specifico, ove solo il fondo di previdenza è parte in causa;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sulle spese e le ripetibili (art. 50 cpv. 4 LPAmm, cui rinvia l’art. 423 cpv. 2 CPC);
ritenuto che, viste le particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di oneri processuali, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al ricorrente, il quale non ha dovuto far capo a un legale né ha affrontato spese di rilievo;
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato privo di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– __________. __________ __________, __________;
– Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sulle fondazioni e sugli istituti di previdenza professionale.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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