Appeal on partial legal aid in divorce case

11.1998.180Altro tribunale21 set 1999Granted

Sintesi

In a divorce proceeding, the appellant challenged a first-instance order granting the respondent only partial legal aid. Before the appeal was decided, the Pretore reconsidered and granted full legal aid, making the appeal moot. The appellate court struck the case from the docket, waived court costs, and refused to order party compensation. It also granted the appellant legal aid for the appeal, including free counsel.

Regest

Art. 351 cpv. 1, 352 cpv. 1-2 CPC; mootness of appeal and allocation of costs/repetibles; when a dispute loses its object or legal interest, the court strikes it from the roll. For costs, in the absence of specific CPC rules, the matter is decided analogically according to the situation existing before the event terminating the proceedings. The decisive criterion is the prospective merits of the appeal and the procedural conduct of the parties; if the appeal was not clearly groundless and the opposing party did not contest it, waiver of costs and compensation is justified. Legal aid on appeal may likewise be granted where the conditions are met and no contrary cost allocation is warranted.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.180

Data decisione, Autorità: 21.09.1999, ICCA

Incarto n. 11.98.00180

Lugano, 4 giugno 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio: assistenza giudiziaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 ottobre 1997 da


, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -, __________)

contro


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto del 29 ottobre 1998 con cui il Pretore ha ammesso la convenuta al beneficio dell’assistenza giudiziaria limitatamente al 50%;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 6 novembre 1998 presentato da __________ __________ contro il decreto del Pretore;

  1. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ (1956) si è sposato il __________ 1989 a __________ con __________ __________ (1961), cittadina __________, dalla quale ha avuto un figlio, __________, nato __________ 1994;

che il 31 ottobre 1997 egli ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione;

che __________ __________ ha instato il 2 dicembre 1997 per il beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 12 dicembre 1997;

che il 13 luglio 1998 __________ __________ ha promosso causa per ottenere il divorzio;

che con decreto del 29 ottobre 1998 il Pretore ha ammesso __________ __________ al beneficio dell’assistenza giudiziaria “limitatamente al 50% delle spese di causa e dell’onorario di patrocinio”;

che contro tale decreto __________ __________ ha presentato appello il 6 novembre 1998 chiedendo il beneficio dell’assistenza giudiziaria integrale, tanto in prima quanto in seconda sede;

che __________ __________ non ha formulato osservazioni all’appello;

che il 25 maggio 1999, all’udienza preliminare nella causa di merito, le parti hanno stipulato una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

che in tale occasione il Pretore ha accertato come la convenuta non fosse in grado di rimunerare appieno il proprio avvocato, nonostante il suo convivente avesse già contribuito nei limiti delle sue possibilità versando fr. 4500.–;

che, ciò posto, egli ha conferito seduta stante a __________ __________ il beneficio dell’assistenza giudiziaria al 100% per quanto eccedeva la somma di fr. 4500.–, dichiarando caduco il proprio decreto del 29 ottobre 1998;

che nelle circostanze descritte l’appello di __________ __________ è divenuto senza oggetto, come l’interessata medesima ha riconosciuto davanti al Pretore;

e considerando

in diritto: che il giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d’oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la causa in caso di transazione, acquiscenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

che il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico;

che l’art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l’acquiscenza, prevedendo che in tali ipotesi “le tasse , le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”;

che nondimeno, secondo giurisprudenza, qualora una lite diventi priva d’oggetto o d’interesse giuridico per le parti, si applica analogicamente – in materia di spese e ripetibili – l’art. 72 della procedura civile federale (PC), sicché il tribunale statuisce “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la lite”;

che il problema è di valutare sommariamente, pertanto, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto l’appello in concreto se il Pretore non avesse conferito l’assistenza giudiziaria al 100% (eccettuati i primi fr. 4500.–), rendendo praticamente caduco il suo decreto del 29 ottobre 1998;

che a un esame di mera verosimiglianza l’appello non poteva dirsi sprovvisto di buon diritto, tanto meno se si pensa che il Pretore medesimo ha riconsiderato il suo punto di vista proprio in relazione al beneficio dell’assistenza giudiziaria;

che, certo, il Pretore ha cambiato opinione dopo avere ottenuto ulteriori chiarimenti e spiegazioni dalla convenuta, ma a tale incombenza non sarebbe sfuggita nemmeno questa Camera, in materia di assistenza giudiziaria applicandosi il principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 156);

che di conseguenza appare giustificato rinunciare al prelievo di oneri processuali, l’attore non essendosi opposto alle domande dell’appellante e non potendosi quindi reputare soccombente nel senso dell’art. 148 cpv. 1 CPC;

che per lo stesso motivo l’attore non può essere condannato nemmeno al versamento di ripetibili, sicché conviene ammettere l’appellante al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in appello (art. 155 CPC);

decreta: 1. L’appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

  1. Non si riscuotono oneri processuali.

  2. L’appellante è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

  3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ -__________, __________.

Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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