Appeal against expert recusal ruling declared inadmissible

11.1998.164Altro tribunale27 ott 1998Inadmissible

Sintesi

The Ticino Court of Appeal held that the first-instance decree refusing to recuse the judicial expert was not appealable. It therefore found the appellant’s appeal inadmissible, including the complaints of denial of justice and delay, because those grievances were outside its competence in the absence of an ordinary remedy. The court also held that revision was inadmissible since revision is not available against decisions for which no appeal lies. The appellant was ordered to pay CHF 550 in costs, and no party compensation was granted to the respondent.

Regest

Art. 248 cpv. 2 e art. 30 cpv. 3 CPC; ricusa del perito giudiziario; irricevibilità dell’appello. La decisione sulla ricusa del perito è adottata dal giudice che l’ha designato, mediante decreto in camera di consiglio, e non è impugnabile con appello. Ne segue che censure di parzialità del perito, di diniego di giustizia o di ritardo nella trattazione non possono essere esaminate dal giudice d’appello quando il decreto non è soggetto a rimedio ordinario. La revisione è pure esclusa contro decisioni per le quali l’appello non è dato; in tal caso la domanda di revisione è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza; l’assenza di notificazione alla controparte giustifica la mancata assegnazione di ripetibili.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.164

Data decisione, Autorità: 27.10.1998, ICCA

Incarto n.: 11.98.00164

Lugano 27 ottobre 1998/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..______ (accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 21 ottobre 1986 da


__________, __________ e __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________ __________ -__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto 26 settembre 1998 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di ricusa del perito giudiziario presentata il 24 aprile 1998;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 10 ottobre 1998 da __________ __________ __________ -__________ __________ contro il decreto emanato il 26 settembre 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

  1. Se deve essere accolta la domanda di revisione proposta con l’appello;

  2. Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________, confinante con la particella n. , proprietà di __________ __________ __________ - __________;

che essa ha convenuto il 21 ottobre 1986 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, __________ __________ __________ -__________ __________, chiedendo l’iscrizione – previo versamento di un’indennità da stabilire – di un diritto di passo pedonale e veicolare su 54 m² della particella n. ____________________secondo i piani presentati con una domanda di costruzione del 4 aprile 1986;

che la convenuta si è opposta alla domanda e in via riconvenzionale ha chiesto l’accertamento di un accordo tra le parti;

che l’attrice ha postulato il rigetto della riconvenzione;

che nei successivi allegati ogni parte ha mantenuto le proprie domande;

che nel corso dell’istruttoria la convenuta ha chiesto il 17 gennaio 1996 che la perizia giudiziaria nel frattempo esperita fosse dichiarata nulla, presentando il 12 aprile e il 12 giugno 1996 due istanze di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova;

che contro i decreti del Pretore che hanno respinto le citate istanze la convenuta ha interposto tre appelli, respinti da questa Camera il 21 aprile 1998 (inc. n. ..__________, ..e ..);

che il Tribunale federale ha respinto il 24 giugno 1998 un ricorso di diritto pubblico introdotto dalla convenuta contro la sentenza della Camera;

che il 24 aprile 1998 la convenuta ha postulato la ricusa del perito giudiziario, lamentando la sua unilateralità nella stesura del referto;

che l’attrice si è opposta il 4 maggio 1998 all’istanza, mentre il perito giudiziario ha comunicato il 6 maggio 1998 di non ravvisare alcun motivo di ricusa nei suoi confronti, rimettendosi al giudizio del Pretore;

che le parti si sono ancora espresse sull’istanza di ricusa all’udienza del 17 settembre 1998;

che con decreto del 26 settembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l’istanza, non ravvisando in concreto “gravi ragioni” ai sensi dell’art. 27 lett. b CPC, tali da mettere in dubbio l’imparzialità del perito giudiziario;

che contro il predetto decreto è insorta __________ __________ __________ -__________ __________ con un appello del 10 ottobre 1998 nel quale chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annulla-mento della decisione pretorile, inficiata a suo avviso da diniego di giustizia, subordinatamente l’accoglimento dell’istanza di ricusa del perito;

che con l’appello la convenuta ha proposto anche domanda di revisione del decreto pretorile;

che l’appello non è stato notificato alla controparte;

considerando

in diritto: che, come si è accennato, __________ __________ __________ -__________ __________ ha postulato davanti al Pretore la ricusa del perito giudiziario a motivo della sua parzialità;

che l’art. 248 cpv. 2 CPC rinvia espressamente alle norme sui motivi di esclusione e ricusa dei giudici;

che la cognizione dei motivi di ricusazione del perito giudiziario compete al giudice che lo ha designato, in analogia con la norma (art. 30 cpv. 1 ultima frase CPC) che lascia la decisione sulla ricusa del segretario al giudice da cui dipende (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 161);

che il relativo giudizio viene pronunciato mediante decreto in camera di consiglio e non può essere impugnato (art. 30 cpv. 3 CPC);

che le numerose censure rivolte dall’appellante al perito giudiziario sfuggono pertanto all’esame di questa Camera;

che l’appellante rimprovera al Pretore un diniego di giustizia per avere ritardato la trattazione delle istanze di restituzione in intero da lei presentate e per non avere sentito il perito giudiziario nell’ambito dell’istanza di ricusa, come da lei chiesto esplicitamente;

che non essendovi rimedio ordinario di diritto contro il decreto del Pretore sulla ricusazione del perito, tali censure esulano dalla competenza di questa Camera;

che il gravame, manifestamente irricevibile ed esperito non senza leggerezza, può essere deciso con la procedura semplificata prevista dall’art. 313bis CPC;

che l’emanazione del giudizio di merito rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;

che la domanda di revisione contenuta nell’appello si rivela d’acchito improponibile già per il fatto che non è ammessa la revisione di sentenze o decreti contro i quali non è dato il rimedio dell’appello (II CCA, sentenza del 25 aprile 1995 nella causa M.; Rep. 1930 393; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 225 in alto), come è appunto il caso in concreto;

che in simili circostanze si giustifica di adottare anche per la domanda di revisione la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC, applicabile per analogia in virtù dell’art. 341 cpv. 1 CPC;

che gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che nella determinazione della tassa di giustizia si deve tenere in considerazione anche l’inutile prolissità del ricorso;

che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili alla controparte, cui l’appello con domanda di revisione non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello e la domanda di revisione sono irricevibili.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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