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Numero d'incarto:
11.1998.160
Data decisione, Autorità:
08.10.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00160
Lugano
8 ottobre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza del 18 luglio 1997 da
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
__________ __________i, __________, e
Comunione
ereditaria fu __________ __________, formata dagli stessi
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall’avv. __________ __________,
__________), con
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 5 ottobre 1998
presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 settembre
1998 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________
__________ sono comproprietari in ragione di 3/16
ciascuno della particella n. __________RFD di __________. La comunione ereditaria
fu __________ __________, composta di loro stessi insieme con la sorella
__________ , è comproprietaria dei rimanenti 10/16.
Quest’ultima quota è gravata da usufrutto a vita in favore di __________
. Sul fondo si trovano un piazzale adibito a posteggio e uno stabile,
al cui piano terreno si trova un esercizio pubblico (“ ”)
gestito da __________ __________ in virtù di un contratto di locazione sorto
per atti concludenti nel 1987. Fra __________ __________ e __________ e
__________ __________ sono insorte divergenze sull’interpretazione del
contratto per quel che riguarda l’uso dei posteggi da parte degli avventori
dell’esercizio pubblico.
B. __________ __________
ha promosso il 18 luglio 1997 davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città un’azione possessoria, chiedendo che fosse ingiunto a __________
__________, __________ __________ e ai membri della comunione ereditaria fu
__________ __________– sotto comminatoria dell’art. 292 CP – di rimuovere con
effetto immediato tutti gli ostacoli (elencati partitamente) che impediscono
l’uso dei posteggi sul fondo __________RFD, di astenersi dall’ esporre
motocicli sui medesimi, dall’occupare più posteggi con un solo veicolo, dal
posare bigliettini sulle auto parcheggiate, come pure dall’ostacolare l’uso dei
posteggi da parte degli avventori dell’esercizio pubblico o dall’intralciare la
sua attività commerciale in genere. L’istante ha formulato le medesime domande
in via cautelare.
C. All’udienza del 19
agosto 1997 __________ __________ ha chiesto che l’ordi-ne di rimozione fosse
esteso agli ostacoli posati dopo l’inoltro dell’istanza (pilastrini in granito
con catena) e ha rinunciato alla domanda cautelare, mantenendo tuttavia la richiesta
di misure urgenti. __________ e __________ __________ hanno proposto di
respingere l’istanza, mentre __________ __________ vi ha aderito. __________
__________ non è comparsa. Esperita l’istruttoria, l’istante e i convenuti
__________ e __________ __________ hanno presentato un memoriale conclusivo in
cui hanno ribadito le rispettive posizioni. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale. Statuendo il 21 settembre 1998, il Pretore ha dichiarandola l’azione
irricevibile. Le spese di fr. 355.– e la tassa di giustizia di fr. 300.– sono
state poste a carico dell’ istante, tenuto a rifondere a __________ e
__________ __________ fr. 400.– complessivi per ripetibili.
D. __________ __________
è insorto contro la citata sentenza con un appello del 5 ottobre 1998 nel quale
chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di dichiarare
l’istanza ricevibile, di accertare la validità di tutti gli atti di procedura a
essa successivi e di ritornare l’incarto al Pretore perché decida sull’azione
possessoria. In via subordinata egli postula la suddivisione degli oneri
processuali in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle loro
osservazioni del 26 ottobre 1998 __________ e __________ __________ propongono
di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore. __________
__________ e __________ __________ non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto in
ordine l’azione di manutenzione per il motivo che essa trae fondamento da una
controversia di carattere locativo in senso lato. E siccome l’istanza non era
stata preceduta dal tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall’ art.
19 della legge cantonale d’applicazione delle norme federali in materia di
locazione di locali d’abitazione e commerciali (RL 3.3.2.1.4), la richiesta di
giudizio e tutti gli atti di causa mancherebbero di un presupposto processuale,
onde la loro nullità.
-
L’appellante
contesta che la lite verta sull’interpretazione del contratto di locazione e
chiede che l’istanza sia dichiarata ricevibile, come pure gli atti processuali
successivi, da ritornare al Pretore per il giudizio sull’azione possessoria.
Ora, la prima questione da chiarire è la ricevibilità del gravame. Secondo
l’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’appello deve contenere, sotto pena di nullità
(cpv. 5), la chiara e precisa indicazione delle domande. Scopo dell’appello è
quello di far verificare da un’autorità di ricorso il giudizio di primo grado.
L’appello che, senza indicare i motivi della domanda, si limita a chiedere
l’annullamento di una sentenza pretorile e il rinvio degli atti in prima sede
per nuovo giudizio è pertanto inammissibile (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 4 e 10 ad art.
309 CPC; I CCA, sentenza del 23 marzo 1999 nella causa G. contro R., consid.
2). Nella fattispecie l’appellante ha esposto, sia pur sommariamente (appello,
pag. 7 nel mezzo), i motivi per cui il Pretore sarebbe incorso in errore
negando l’esistenza di un presupposto processuale. Ancorché al limite,
l’appello può dunque essere esaminato nel merito.
-
Il Pretore, come si
è visto, ha ritenuto l’istanza improponibile poiché la vertenza trarrebbe
origine da un contratto di locazione, in specie quello relativo all’esercizio
pubblico dell’istante (Rep. 1994 pag. 343). L’appellante obietta che l’istanza
ha per oggetto l’eliminazione della turbativa sui posteggi da lui locati e non
concerne tale contratto di locazione. L’argomentazione, seppure esposta in modo
succinto, è fondata. L’istante non fa valere in effetti pretese derivanti dal
contratto di locazione, ma si vale dell’asserito possesso sui posteggi del
piazzale. La causa da lui promossa, in altri termini, non trae origine dal
diritto delle obbligazioni, ma dai diritti reali. Egli adduce che il suo
possesso è disturbato dagli ostacoli frapposti dai convenuti (istanza del 18 luglio
1997, pag. 5) e chiede la cessazione della turbativa e il divieto di turbative
ulteriori. L’appellante ha in tal modo promosso un’azione di manutenzione a
norma dell’art. 928 CC, per la quale non è necessaria alcuna conciliazione
preventiva. A torto quindi il Pretore ha dichiarato irricevibile l’istanza 18
luglio 1997.
-
Ciò posto, l’appello
deve essere accolto e l’incarto rinviato al primo giudice affinché statuisca
sull’istanza del 18 luglio 1997. Questa Camera non può infatti statuire essa
medesima al riguardo, nonostante l’istruttoria già completata, perché
altrimenti giudicherebbe come autorità di primo grado, sottraendo alle parti la
possibilità di adire un’autorità di ricorso – l’unica – munita di piena
cognizione in fatto e in diritto. Il Pretore dovrà quindi esaminare – d’ufficio
– la tempestività del reclamo (art. 929 cpv. 1 CC; Rep. 1996 187) e verificare,
nel caso in cui tale presupposto sia adempiuto, se in concreto siano dati gli
altri requisiti dell’azione di manutenzione. Nell’ambito di tale esame prenderà
in considerazione il fatto che l’azione possessoria, per sua natura, si limita
al ripristino dello stato di fatto esistente prima della turbativa. Non incombe
al giudice dell’azione possessoria, per contro, vagliare se tale stato di fatto
fosse o no conforme al diritto né se le ragioni fatte valere dalla parte
convenuta siano giuridicamente fondate (Rep. 1958 pag. 354 con riferimenti,
1956 pag. 429). Questioni inerenti all’interpretazione di contratti stipulati
fra le parti esulano dalla natura di un’azione possessoria (Rep. 1996 pag. 187;
Bollettino dell’Ordine degli avvocati, n. 14, pag. 10).
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC) e sono posti a carico
di __________ e __________ __________, con obbligo di rifondere all’appellante
un’adeguata indennità per ripetibili di appello, commisurata alla stringatezza
del gravame.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto, la
sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Pretore perché statuisca
sull’azione possessoria nel senso dei considerandi.
- Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ e __________
__________ in solido, i quali rifonderanno all’appellante, sempre con vincolo
di solidarietà, fr. 500.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– __________ __________,
__________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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