progetti
11.1998.151 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal in divorce case
11.1998.151Altro tribunale28 dic 1998Withdrawn
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal in a divorce case after being informed that the appellant had died and that the appeal was being withdrawn following a settlement. The court held that, even if the death of a spouse may render the status action moot, appellate proceedings on ancillary divorce effects do not necessarily lapse as a matter of law. Here, however, the withdrawal amounted to desistance, so the case was struck from the rolls. Given the circumstances, no fees or costs were charged and no party compensation was awarded.
Art. 352 CPC; withdrawal of an appeal and procedural consequences; in appellate divorce proceedings, the death of a spouse does not necessarily cause the proceedings concerning ancillary effects to lapse, this being governed by cantonal law. Withdrawal of the appeal is equivalent to desistance and normally entails costs against the withdrawing party, subject to a discretionary departure in view of the particular circumstances. No party compensation is due where the respondent has not filed observations (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.151
Data decisione, Autorità: 28.12.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00151
Lugano 28 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 marzo 1996 da
, __________ -
contro
__________, già in __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 21 settembre 1998 __________ __________ ha introdotto appello contro la sentenza emessa il 29 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con la quale è stato pronunciato il divorzio e sono state disciplinate le relative conseguenze accessorie;
preso atto che con lettera del 15 dicembre 1998 l’avv. __________ __________ comunica a questa Camera la morte dell’appellante e il ritiro del gravame, in seguito alla conclusione di un accordo;
osservato che, se con la morte di un coniuge una causa di stato diviene senza oggetto (DTF 93 II 153 consid. 3a), la procedura di ricorso riguardo agli effetti accessori del divorzio o della separazione non necessariamente decade, incombendo al diritto cantonale prevederne la sorte (Spühler/Frei-Maurer in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 38a ad art. 143 CC);
accertato che, comunque sia, il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta in linea di principio l’addebito delle spese a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
ritenuto in ogni modo che la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese;
considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, l’attore non ha formulato osservazioni all’appello, di modo che in concreto non se ne legittima l’assegnazione (art. 150 CPC);
richiamato l’art. 352 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– __________ , __________ -.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster