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Numero d'incarto:
11.1998.143
Data decisione, Autorità:
19.07.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00143
Lugano
19 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..______ (scioglimento di comproprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 14 aprile 1993 da
__________, __________
(patrocinata
dalla lic. iur. __________ __________,
studio
legale avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 21
settembre 1998 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 16 luglio
1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ e il
fratello __________ __________ sono comproprietari in ragione di un mezzo
ciascuno della particella n. __________ (vecchio n. __________) RFP di
__________, donata loro dalla madre __________ __________, che si è riservata
un diritto di usufrutto vita natural durante. Il 14 aprile 1993 __________
__________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, lo
scioglimento della comproprietà mediante licitazione fra comproprietari o, in
subordine, mediante pubblico incanto. __________ __________ si è opposto alla
petizione. Nella duplica e nella replica le parti hanno mantenuto le loro posizioni.
B. Nel corso
dell’istruttoria il Pretore ha più volte sospeso la causa, su richiesta delle
parti, in vista di trattative. All’udienza del 29 aprile 1998 egli stesso ha
proposto alle parti di sciogliere la comproprietà prima con licitazione fra
loro medesime e in caso di insuccesso mediante pubblico incanto. Il 15 maggio
1998 l’attrice ha accettato la proposta, riprendendola nelle proprie
conclusioni del 1° luglio 1998, mentre il convenuto l’ha respinta l’8 giugno
1998. Nelle sue conclusioni del 3 luglio 1998 __________ __________ ha aderito
allo scioglimento della comproprietà, asserendo comunque di preferire la
vendita a trattative private.
C. Con sentenza del 16
luglio 1998 il Pretore ha accolto la petizione e ha ordinato lo scioglimento
della comproprietà mediante doppio turno d’asta: prima tra i due comproprietari
e poi, eventualmente, mediante pubblico incanto. Al notaio divisore è stato
delegato il compito il compito di fissare le condizioni e di fissare il piede
d’asta sulla base delle perizie agli atti. La tassa di giustizia di fr. 3’500.–
e le spese sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere
alla controparte fr. 7’500.– per ripetibili.
D. Contro la predetta
sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 21 settembre 1998
nel quale chiede di respingere la petizione e di riformare il giudizio impugnato
di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 2 novembre 1998 __________
__________ propone di respingere l’appello, definito temerario, e di confermare
la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 650 cpv. 1 CC
stabilisce che ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione
della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso da negozio giuridico, da una
suddivisione in proprietà per piani o dal fine cui la cosa è durevolmente destinata.
Secondo l’art. 651 cpv. 1 CC lo scioglimento avviene mediante divisione in
natura, vendita a trattative private o incanti con divisione del ricavo, oppure
mediante cessione della cosa a uno o più dei comproprietari, compensando gli
altri. Le due azioni sono distinte: quella dell’art. 650 cpv. 1 CC tende a far
accertare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà; quella dell’
art. 651 cpv. 1 CC definisce il modo della divisione (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2a edizione,
pag. 324 n. 1179).
-
L’azione dell’art.
651 cpv. 1 CC ha carattere bilaterale (actio du-plex): essa implica non
solo un pronunciato che riguarda l’attore, ma anche uno che – in misura corrispondente
– riguarda il convenuto, sicché il giudice statuisce senza essere vincolato
alle richieste delle parti. Nell’ambito di tale azione il convenuto può
formulare, quindi, domande proprie senza agire per ciò in via riconvenzionale;
anzi, quanto risulta spettargli deve essergli attribuito d’ufficio, quand’anche
egli non si sia costituito in giudizio (Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, nn. 18 e 23 ad art. 651 CC; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,
3a edizione, n. 21 al § 54, n. 3 al § 60, n. 7a al § 100; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3a edizione, n. 9 pag. 149; Vogel, Grundriss des
Zivilprozess-rechts, 5a edizione, n. 48 pag. 190; Stähelin/Sutter, Zivilprozessrecht,
Zurigo 1992, pag. 144 in fondo; Huber,
Zivilprozess-recht, Praxishandbuch, Buttikon 1997, n. 3 al § 60). In un’azione
fondata sull’art. 651 cpv. 1 CC è sufficiente, in altri termini, che l’attore
chieda la divisione della comproprietà; sul modo di scioglimento il giudice
decide di propria iniziativa, salvo eventuale accordo fra le parti (SJ 115/1993
pag. 530 consid. 2 e 5; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl
in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1977, n. 9 ad art. 651 CC).
-
Il Pretore,
accertato che le parti concordavano sul principio dello scioglimento, ha
definito il modo di divisione prevedendo dapprima una licitazione tra
comproprietari e – in caso di esito negativo – un’asta pubblica. L’appellante
gli rimprovera di essere andato oltre le domande dell’attrice e di avere
imposto modi di divisione diversi da quelli indicati nella petizione, violando
l’art. 86 CPC. La censura è sprovvista di buon diritto. Come si è appena detto,
il giudice decide di propria iniziativa sulle modalità di scioglimento. Non si
può quindi affermare che nella fattispecie egli si sia sospinto oltre le
domande delle parti, tanto meno se si pensa che l’attrice stessa aveva
prospettato nella petizione sia una licitazione tra comproprietari sia un’asta
aperta a terzi, riconfermando tali ipotesi nelle conclusioni. Al proposito
l’appello manca perciò di ogni consistenza.
-
Il Pretore ha posto
gli oneri processuali a carico del convenuto ritenendolo soccombente, poiché
questi aveva finito per accettare il principio dello scioglimento della
comproprietà solo al termine dell’istruttoria. Il convenuto sostiene di non
poter essere considerato tale e di essersi dichiarato favorevole allo
scioglimento della comproprietà fin dall’inizio. L’argomentazione rasenta la
temerarietà. Negli allegati preliminari egli si era bensì dichiarato disposto a
transigere sulla vendita dell’immobile a trattative private, ma nelle richieste
di giudizio aveva sempre postulato il rigetto della petizione e aveva aderito
al principio dello scioglimento solo con le conclusioni, senza formulare
proprie modalità di divisione. L’attrice, da parte sua, aveva prospettato sin
dall’inizio una licitazione tra comproprietari, subordinatamente un’asta
pubblica. Certo, il dispositivo n. 3 sulle spese avrebbe dovuto distinguere tra
i costi dell’azione fondata sull’art. 650 cpv. 1 CC e quelli dell’azione
fondata sull’art. 651 cpv. 1 CC. Dalla formulazione di un dispositivo unico non
è tuttavia derivato all’appellante un pregiudizio concreto.
-
La giurisprudenza ha
già avuto occasione di rilevare che nella determinazione degli oneri
processuali – e del loro riparto – il Pretore dispone di ampia latitudine,
sicché la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere
di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1992 nella causa A. c. I.,
consid. 3; Rep. 1996 171). In concreto il primo giudice ha seguito il criterio
della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) per entrambe le azioni e la sua
valutazione resiste alla critica. Dagli atti risulta che le parti hanno
proceduto a un doppio scambio di allegati scritti e all’istruttoria, con
l’audizione di testimoni (anche in via rogatoria), comparendo in udienza sei
volte prima di presentare le proprie conclusioni. La procedura si è protratta
per cinque anni e solo con le conclusioni il convenuto ha aderito all’azione di
scioglimento della comproprietà, ciò che configura acquiescenza, rimettendosi
al giudizio del Pretore sulle modalità di divisione. Senza incorrere
nell’eccesso o nell’abuso della propria latitudine di apprezzamento il Pretore
poteva quindi, in simili circostanze, ritenere il convenuto soccombente in
entrambe le azioni e porre a suo carico i costi dell’intero processo.
-
L’appellante postula
infine il rigetto della petizione, facendo valere che la comproprietà deve
essere sciolta mediante vendita a trattative private, approfittando di un
mercato immobiliare in ripresa. Se non che, nelle sue conclusioni del 3 luglio
1998 egli si era dichiarato d’accordo con la divisione della comproprietà nel
senso dell’art. 651 cpv. 1 CC e aveva chiesto al Pretore “che proceda agli
incombenti di rito, onde portare a buon fine tale procedura.” (conclusioni,
pag. 2), senza formulare domande sulle modalità di divisione. L’appellante si
era in sostanza rimesso all’apprezzamento del Pretore e non può ora rimetterne
in questione il giudizio (Rep. 1981 pag. 298). L’appello, finanche ardito su
quest’ultimo punto, si rivela dunque integralmente infondato.
-
Gli oneri del
giudizio odierno sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. L’attrice ha
chiesto che il gravame sia dichiarato temerario e che le sia attribuita
“un’indennità per ripetibili più ampia di quella ordinariamente concessa”.
Nonostante si ponga ai limiti dell’ammissibile, il ricorso non raggiunge
tuttavia gli estremi della temerarietà, ossia di un’evidente avventatezza. La
richiesta si rivela quindi priva d’oggetto. D’altra parte non si deve
trascurare che l’indennità concessa già copre adeguatamente i presumibili costi
derivanti dalla stesura delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà a __________ __________ fr.
1’200.– per ripetibili.
- Intimazione:
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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