AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.132
Data decisione, Autorità:
10.09.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00132
Lugano
10 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nelle cause . .__, ..__ e ..______ (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 10 ottobre e 24 novembre 1997 da
__________ -__________, __________
(già
patrocinata dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 settembre
1998 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 26 agosto
1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1951) e __________ nata __________ (1950) si sono sposati il
____________________ 1990. Dalla loro unione non sono nati figli, ma la moglie
è madre di __________ (1978), avuta da un precedente matrimonio. Il marito è
__________, la moglie non risulta esercitare attività lucrativa. I coniugi, che
non si sono separati, vivono a __________ in una villa già appartenente ad
entrambi e ora in esclusiva proprietà della moglie.
B. Il 10 ottobre 1997
__________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
che il marito fosse tenuto a versarle – come misura protettrice dell’unione
coniugale – la somma di fr. 21’112.55 per spese dell’economia domestica e a
erogarle un contributo alimentare di fr. 1’500.– mensili, come pure che fosse
pronunciata la separazione dei beni (. .). Con
decreto del 13 ottobre 1997, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
obbligato __________ __________ a pagare fr. 27’112.55 direttamente ai vari
creditori e a stanziare alla moglie il contributo in questione. All’udienza del
5 novembre 1997 l’istante ha confermato le sue domande, mentre il convenuto non
è comparso. Il 24 novembre successivo la moglie ha chiesto al Pretore di
assegnare al marito un termine di 7 giorni per lasciare l’abitazione coniugale
(. .). Esperita l’istruttoria, alla discussione
finale del 9 giugno 1998 l’istante ha aumentato a fr. 35’000.– l’importo
preteso per le spese dell’unione coniugale, mentre il convenuto si è opposto
all’istanza.
C. Statuendo il 26
agosto 1998, il Pretore ha tenuto il marito a pagare alla moglie fr. 28’919.–,
oltre un contributo alimentare di fr. 1’500.– mensili, e ad assumere tutte le
spese dell’unione coniugale. Le altre domande sono state respinte. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorto il 7 settembre 1998 con un
appello nel quale chiede che, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’istanza della moglie sia integralmente respinta. L’11 settembre 1998 la presidente
della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo.
__________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La parte preclusa è
legittimata ad appellare, ma deve limitarsi ad allegare le proprie ragioni o
eccezioni senza contestare i fatti accertati dal Pretore sulla base delle prove
offerte dalla controparte (Rep. 1982 pag. 108, 1989 pag. 147). Se l’istante non
ha provato i fatti allegati, l’appellante precluso può far valere che tali
fatti non sono stati dimostrati.
-
Il Pretore,
constatato che il convenuto non aveva dato seguito alla domanda di edizione
relativa alla sua disponibilità finanziaria, ha dato per vero (a norma
dell’art. 210 CPC) che il marito poteva far fronte al pagamento delle spese
coniugali. Lo ha obbligato così a versare alla moglie l’importo di fr. 28’819.–
per fatture scoperte, anche perché gli oneri correnti erano sempre stati da lui
pagati, e fr. 1’500.– mensili a titolo di contributo alimentare. Con l’appello
l’interessato contesta, in sintesi, di avere entrate superiori a quelle
dichiarate durante l’interrogatorio formale.
-
Per l’art. 173 cpv.
1 CC il giudice, ad istanza di un coniuge, stabilisce durante la convivenza i
contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia. Nella determinazione
dell’obbligo contributivo occorre tenere conto del riparto dei ruoli adottato
dai coniugi durante il matrimonio. Se un coniuge esercita un’attività lucrativa,
mentre l’altro si occupa dell’economia domestica e della cura dei figli,
incombe al primo assumere le spese dell’unione coniugale (Hasenböhler in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 7 ad art. 173). In concreto risulta
dall’istruttoria che gli oneri dell’abitazione coniugale erano praticamente
tutti a carico dal convenuto (interrogatorio formale del 16 febbraio 1998,
risposta 7). E siccome la moglie non risulta esercitare attività lucrativa, né
il marito ha reso verosimile il contrario, spetta al convenuto sopperire a tali
spese.
-
Per quanto riguarda
la capacità finanziaria dell’appellante, alla discussione del 5 novembre 1997
la moglie aveva chiesto l’edi-zione dei documenti relativi alle rendite o ai
versamenti da lui ricevuti, con particolare riguardo alle assicurazioni
infortuni o alla perdita di guadagno. Nonostante il decreto di edizione emesso
dal Pretore il 21 novembre 1997 (act. IV), il convenuto non ha prodotto
alcunché, limitandosi a prospettare la volontà della moglie di ritirare
l’istanza. Ciò posto, se da un lato si continua a ignorare quali siano le reali
entrate dell’appellante, d’altro lato quest’ultimo non pretende che prima
dell’introduzione dell’istan-za da parte della moglie egli non fosse in grado
di far fronte alle spese comuni, né che vi fossero pagamenti arretrati o che i
creditori avessero avviato procedure d’incasso. Certo, egli ha dichiarato di
avere riscosso dal 1996 al 1998 fr. 20’000.– a titolo di onorario e fr.
20’000.– per locazioni, senza avere altri introiti (interrogatorio formale,
risposta 1), ma – come ha rilevato il Pretore – ciò non è verosimile, ove appena
si consideri l’entità degli oneri ipotecari gravanti la proprietà di __________
(fr. 21’500.– annui: doc. G). Dagli atti risulta inoltre che nel 1994 egli ha
percepito indennità per perdite di guadagno per fr. 23’800.– (dichiarazione
fiscale 1993/94) e che egli è comproprietario di immobili a __________,
__________, __________, __________, __________ __________ e __________
(interrogatorio formale, risposta 2), in relazione ai quali l’autorità fiscale
ha accertato un reddito di fr. 154’638.– annui (tassazione 1993/94) e il contribuente
ha dichiarato per il 1994 un reddito di fr. 88’333.– (dichiarazione d’imposta
1993/94). In circostanze siffatte, pur tenendo conto dei debiti che gravano le
proprietà, il Pretore poteva ritenere – a un giudizio meramente sommario come
quello che presiede all’emanazione di misure a protezione del matrimonio – che
l’istante aveva reso sufficientemente verosimile la disponibilità finanziaria
del marito. L’appello su questo punto è dunque destinato all’insuccesso.
-
L’appellante
sottolinea che il rimborso del prestito contratto dalla moglie per pagare gli
oneri ipotecari dell’abitazione coniugale non va trattato in questa sede, ma
nell’ambito di una futura liquidazione del regime dei beni, e dubita che la
moglie abbia effettivamente ottenuto un mutuo da __________ __________, rilevando
che – comunque sia – tale prestito va considerato alla stregua di un debito non
prioritario rispetto ad altri obblighi familiari. In realtà si tratta di
argomentazioni sollevate per la prima volta in appello, e come tali
irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto __________ __________ ha
affermato, sotto comminatoria dell’art. 307 CP, di avere versato all’istante
fr. 35’000.– in contanti nel 1997 per consentire il pagamento di fatture e
debiti familiari che il convenuto rifiutava di onorare, e di averne preteso la
restituzione entro il giugno del 1998. Mal si capisce perché tale deposizione dovrebbe
essere inattendibile. Dagli atti risulta dipoi che quanto l’istante ha ricevuto
da __________ __________ è stato destinato al pagamento degli oneri domestici arretrati
(doc. H e I). Nelle circostanze descritte era senz’altro giustificato obbligare
il convenuto a rimborsare l’importo (incontestato) di fr. 28’919.– e a versare
alla moglie il contributo (anch’esso di per sé incontestato) di fr. 1’500.– mensili
per il mantenimento.
-
L’appellante
contesta infine l’ordine impartitogli dal Pretore di assumere tutte le spese
dell’unione coniugale, sostenendo che la moglie esercita un’attività lucrativa.
Ora, è vero che per l’art. 163 cpv. 1 CC i coniugi provvedono in comune,
ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
Dagli atti non si evince però che la moglie eserciti un’attività lucrativa. E
siccome spettava al convenuto rendere verosimile tale circostanza, non vi sono
ragioni per chiamare la moglie a partecipare alle spese domestiche. Ne discende
che l’appello, infondato, deve essere respinto nel suo intero.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica
assegnare ripetibili all’istante, che non ha presentato osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster