Appeal withdrawn; costs and legal aid refused

11.1998.126Altro tribunale5 nov 2001Withdrawn

Sintesi

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal in interim family proceedings concerning custody of a child and a requested maintenance contribution. After the parties had been heard, the appellant wife withdrew the appeal because circumstances had changed. The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket. It declined to charge court fees in view of the appellant's modest financial situation, but ordered her to pay CHF 1,000 in party compensation to the respondent husband. The request for legal aid was rejected because the appellant had not shown that she could not obtain an advance from the other spouse, and the withdrawal eliminated any realistic chance of success.

Regest

Art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; withdrawal of an appeal as desistance and allocation of costs and legal aid. The withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and normally entails the striking of the case and the charging of procedural burdens to the withdrawing party together with equitable party compensation to the opponent. The court may exceptionally waive court fees in light of the party’s financial situation. Legal aid in matrimonial proceedings is subsidiary: the applicant must at least make plausible that an adequate advance for litigation costs cannot be obtained from the other spouse; absent such showing, and where desistance removes any prospect of success, the request must be rejected (consid. 2-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1998.126

Data decisione, Autorità: 05.11.2001, ICCA

Incarto n. 11.98.00126

Lugano 5 novembre 2001/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 15 giugno 1998 da


__________ -__________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

contro


__________ -__________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________);

premesso che con decreto cautelare del 17 agosto 1998 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha regolato l'assetto provvisionale dei coniugi __________ __________ -__________ (1966) ed __________ nata __________ __________ (1960), affidando il figlio __________ (____________________1993) al padre, riservato il diritto di visita della madre;

accertato che il 28 agosto 1998 __________ __________ -__________ è insorta a questa Camera, postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma del decreto impugnato, nel senso di vedersi affidare il figlio e di obbligare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 600.– mensili in favore del ragazzo;

constatato che nelle sue osservazioni del 14 settembre 1998 __________ __________ -__________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato;

ricordato che il 13 aprile 1999 le parti sono state sentite da questa Camera;

visto che il 26 ottobre 2001 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello, la situazione essendo nel frattempo mutata;

posto che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

rammentato che il ritiro dell'appello equivale a desistenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

stabilito che in concreto non v'è motivo per scostarsi da tale principio, ma che per tenere conto delle modeste condizioni finanziarie dell'appellante si prescinde nondimeno dal prelevare tasse o spese;

ritenuto che, per quanto attiene all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, i costi di una procedura di divorzio sono a carico delle parti, l'assistenza gratuita dello Stato essendo puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; Hindeling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82);

rilevato che per ottenere l'assistenza giudiziaria un coniuge deve quindi rendere verosimile l'impossibilità di chiedere all'altro coniuge un'adeguata provvigione ad litem;

appurato che nella fattispecie l'appellante nemmeno pretende estremi del genere, tanto meno attendibili ove si pensi che nel 1999 il marito guadagnava circa fr. 4'400.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2'323.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, onere di locazione fr. 680.–, riscaldamento fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 256.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 12.–, imposte stimate fr. 200.–);

osservato del resto che il beneficio dell'art. 155 CPC andrebbe comunque sia respinto, la desistenza precludendo al ricorso ogni possibilità di successo (art. 157 CPC);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Non si riscuotono tasse o spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di appello.

  2. L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.

  3. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

family lawappeal withdrawaldesistancelegal aidcost allocationparty compensationcustodymaintenance