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Numero d'incarto:
11.1998.124
Data decisione, Autorità:
31.03.1999, ICCA
Incarto n.:
11.98.00124
Lugano
31 dicembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __.. (misure provvisionali: privazione della
custodia parentale) della Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele,
che oppone
e __________ __________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
alla
Delegazione
tutoria di __________ -__________;
Ritenuto
in fatto che il 7 maggio 1998 la
Delegazione tutoria di __________ -__________ ha privato in via provvisionale i
coniugi __________ e __________ __________ della custodia parentale sui figli
__________ (1981), __________ (1985) e __________ (1990), ordinando il
collocamento di questi ultimi presso terzi;
che con decisione del 21
luglio 1998 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
ha parzialmente accolto un ricorso presentato il 18 maggio 1998 dai genitori
contro il provvedimento provvisionale e ha autorizzato costoro a visitare
__________ e __________ ogni dieci giorni ;
che __________ e
__________ __________ hanno introdotto appello l’11 agosto 1998 contro
quest’ultima decisione, chiedendo la reintegrazione della custodia parentale
sui tre figli, in via subordinata un diritto di visita quindicinale a
__________ e __________, previa ammissione all’assistenza giudiziaria;
che la presidente di
questa Camera ha sospeso la procedura con ordinanza del 14 settembre 1998, gli
appellanti avendo segnalato il 7 settembre 1998 l’avvenuto rientro presso di
loro dei due figli minori, con l’accordo delle autorità tutorie e degli specialisti,
ciò che avrebbe potuto rendere privo di oggetto il loro gravame;
che la Delegazione tutoria
di __________ -__________, statuendo il 9 dicembre 1998, ha reintegrato i
genitori nella custodia dei figli __________ e __________, mentre ha collocato
provvisoriamente __________ al __________ __________;
che gli appellanti hanno
comunicato il 18 dicembre 1998 di non contestare tale provvedimento, hanno
chiesto di stralciare dai ruoli il loro gravame, divenuto privo di interesse
poiché superato dagli eventi, e di riconoscere loro un’adeguata indennità per ripetibili,
ammettendoli inoltre al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio – almeno per la metà delle spese – del loro avvocato;
che nelle sue osservazioni
del 22 dicembre 1998 la Delegazione tutoria di __________ -__________ non si è
opposta allo stralcio della causa, ma ha contestato il riconoscimento di
ripetibili agli appellanti;
considerando
in diritto: che qualora una causa
divenga senza oggetto o senza interesse giuridico si applica per analogia, in
materia di spese e ripetibili, l’art. 72 della procedura civile federale,
secondo cui il tribunale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento,
dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle
spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo
che termina la lite (Rep. 1994 381);
che in concreto, per
statuire sulle spese e le ripetibili occorre quindi valutare sommariamente
quale possibilità di buon esito avrebbe avuto l’appello;
che la Delegazione tutoria
ha deciso il 7 maggio 1998 di privare in via provvisoria __________ e
__________ __________ della custodia dei tre figli minorenni __________,
__________ e __________ in seguito a un alterco durante il quale il padre aveva
percosso la figlia maggiore, provocandole lesioni e ferite di entità medio-lieve,
guaribili in 8-10 giorni (certificato medico dell’8 maggio 1998, doc. G);
che nel corso degli
interrogatori davanti al Ministero pubblico (verbale del 4 giugno 1998, doc.
13) e all’autorità di vigilanza sulle tutele (verbale del 22 giugno 1998, doc.
13) il padre ha ammesso di aver picchiato più volte la figlia maggiore, con la
quale erano insorte difficoltà di comprensione da tre anni, come pure la
moglie, che cercava di dividerli, e di avere anche dato qualche sberla a
__________;
che per quanto risulta
dagli atti nel maggio 1998 i figli minori erano psicologicamente scossi dagli
episodi di violenza del padre e __________ presenta tuttora tendenze depressive
(rapporto 28 agosto 1998 del Centro __________);
che il rientro dei figli
minori in famiglia è avvenuto dopo che i genitori hanno rimesso in discussione
il loro comportamento verso i figli e si sono dichiarati disposti a collaborare
con gli assistenti sociali (lettera 31 luglio 1998 dell’Unità di intervento regionale
del Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti);
che in tali circostanze
l’appello 11 agosto 1998, a un esame sommario, poteva presentare probabilità di
buon esito per quanto riguardava la custodia di __________, ma sarebbe stato
verosimilmente respinto per quanto si riferiva a __________ e fors’anche a
__________;
che di conseguenza non vi
è motivo per attribuire ripetibili agli appellanti, tanto meno se si pensa che
la Delegazione tutoria di __________ -__________ ha agito a tutela dei minori,
il cui bene è stato messo in pericolo dal comportamento di entrambi i genitori;
che in ogni modo, non
potendosi negare all’appello quanto meno una parvenza di buon diritto parziale,
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria va accolta nella misura
in cui è stata richiesta (metà delle spese di patrocinio);
che, viste le
particolarità della fattispecie, si può prescindere dalla riscossione di tasse
e spese di giustizia;
per questi motivi,
decreta: 1. L’appello è dichiarato privo
di interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse o
spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Gli appellanti sono ammessi
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________ __________, limitatamente a metà delle relative spese.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________ -__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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