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Numero d'incarto:
11.1998.116
Data decisione, Autorità:
05.08.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00116
Lugano,
5 agosto 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (protezione della
personalità) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 22 giugno 1998 dall’
Associazione
__________ __________ __________ __________ e __________ -__________
__________ __________ __________ __________ __________, __________ __________
e __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________o)
contro
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________, __________
(rappresentata
da __________ __________. __________, __________),
giudicando ora sul decreto cautelare
emanato dal Pretore il 21 luglio 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) presentato
il 31 lu-glio 1998 dalla __________ __________ __________ __________
contro il decreto emesso il 21 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 giugno 1998
l’Associazione __________ __________ __________ __________ e __________
__________ __________ __________ __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
perché fosse vietato alla __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________– sotto comminatoria
dell’art. 292 CP – di usare la locuzione “Or-dine Sovrano ed Ospedaliero
__________ __________ __________ __________ __________ ” oppure “Ordine
Militare ed Ospedaliero __________ __________ __________ __________ ,
__________ __________ __________ __________ e __________ __________ ”, tanto in
italiano quanto in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese. Essa ha
chiesto inoltre che fosse ordinato all’ufficiale del registro di commercio del
Distretto di Lugano di cancellare dal nome della convenuta le parole
“ __________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ ”. La prima domanda è stata formulata anche in
via cautelare.
B. All’udienza del 15
luglio 1998, indetta dal Pretore per la discussione della cautelare, l’attrice
ha esteso la domanda, chiedendo che fosse vietato alla convenuta anche l’uso
dello stemma. La convenuta si è opposta all’istanza. Entrambe le parti hanno prodotto
documenti. L’attrice ha postulato altresì l’escussione di due testimoni e il richiamo
di atti dall’Ufficio del registro di commercio. Sulle prove offerte il giudice
deve ancora statuire.
C. Con decreto del 21
luglio 1998 il Pretore, sottolineando come “l’adozione delle misure richieste
appare necessaria ancor prima di procedere nell’istruzione della procedura
cautelare”, ha accolto la relativa domanda e ha vietato alla convenuta l’uso
delle note locuzioni, con proibizione di usare qualsiasi stemma “uguale a
quello dell’istante”. L’addebito della tassa di giustizia (fr. 220.–) e delle
spese (fr. 95.–) è stato rinviato al giudizio di merito.
D. Contro il decreto
predetto la convenuta è insorta con un appello (“ricorso”) del 31 luglio 1998 inteso
a ottenere che la __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ rimanga
iscritta come tale nel registro di commercio. L’appello non è stato intimato
alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Ogni persona avente
l’esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome collettivo e quelle
in accomandita, possono procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC),
la capacità di stare in giudizio comprendendo anche quella di compiere personalmente
tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC). Quanto alle persone
giuridiche, esse agiscono per mezzo dei loro organi (art. 54 e 55 CC). Ciò
premesso, ci si potrebbe interrogare se in concreto il rappresentante
dell’appellante sia un organo dell’as-sociazione, in particolare se possa
procedere in giudizio da sé solo. La questione, che comporterebbe
l’accertamento del presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC), può nondimeno –
in questa sede – rimanere aperta, l’appello rivelandosi improponibile già per
le ragioni che seguono.
-
I provvedimenti
cautelari decisi dal giudice sono emanati con la procedura sommaria degli art.
376 segg. CPC. L’art. 382 cpv. 1 CPC stabilisce, a tale proposito, che solo i
provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati.
Per contraddittorio non va intesa però ogni discussione preliminare o
interlocutoria davanti al giudice, bensì – per prassi costante – la discussione
finale (cfr. l’art. 395 CPC), indetta dopo l’even-tuale istruttoria (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 2 ad art. 382 con rinchiami).
-
Nella fattispecie,
all’udienza del 15 luglio 1998 entrambe le parti hanno notificato prove.
Sull’ammissibilità delle testimonianze e del richiamo dall’Ufficio del registro
di commercio, inoltre, il Pretore deve ancora statuire, nessuna norma
prevedendo che un giudice debba decidere seduta stante quali mezzi probatori esperire
(art. 365 a 367 CPC, cui rinvia l’art. 379 cpv. 5 CPC). Se il Pretore ammetterà
– in tutto o in parte – le prove richieste, la discussione finale interverrà
una volta conclusa l’istruttoria. Ma la discussione finale dovrà ancora
intervenire quand’anche il Pretore decidesse di respingere tali prove. Il
rifiuto di ogni misura istruttoria non impedisce alle parti, in effetti, di
esprimersi un’ultima volta sulla cautelare, almeno per indicare se – nonostante
il rigetto delle prove offerte – esse mantengono le rispettive conclusioni (I
CCA, sentenza dell’11 gennaio 1993 in re S. e del 7 ottobre 1993 in re T., consid.
2). Dal verbale del 15 luglio 1998 non risulta, per altro, che le parti abbiano
rinunciato a tale facoltà. Se ne deduce che, sia come sia, nel caso in esame la
discussione finale dell’istanza cautelare dovrà ancora avere luogo. Il decreto
impugnato non può considerarsi pertanto una decisione emessa “previo
contraddittorio” nel senso dell’art. 382 cpv. 1 CPC, sicché il gravame
dell’appellante si dimostra – già a un primo esame – inammissibile.
-
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno
che l’appello è stato introdotto da un rappresentante sprovvisto di formazione
giuridica, si giustifica eccezionalmente di soprassedere a ogni prelievo. Non è
il caso in ogni modo di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è
nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
-
Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________.
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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