AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.102
Data decisione, Autorità:
01.10.1998, ICCA
Incarto n.:
11.98.00102
Lugano
- ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..____ (/) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele (curatela amministrativa), promossa con risoluzione dell’11 marzo 1997 dalla
Delegazione
tutoria di __________
nei
confronti di
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 7
giugno 1998 da __________ __________ contro la decisione emessa il 13 maggio
1998 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione dell’11
marzo 1997, intimata il 26 marzo successivo, la Delegazione tutoria di
__________ ha istituito una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC) nei
confronti di __________ __________ (1901), designandole come curatrice l’avv.
__________ __________ -__________.
B. Contro la
decisione della Delegazione tutoria __________ __________ è insorta il 10
aprile 1997 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
postulando – previo conferimento dell’ effetto sospensivo al gravame –
l’annullamento della misura. Con risposta del 7 maggio 1997 la Delegazione
tutoria ha proposto di respingere il ricorso e di confermare la curatela
amministrativa. In sede di replica e in duplica le parti hanno ribadito le
rispettive domande. Il 29 luglio 1997 l’autorità di vigilanza ha respinto la
domanda di l’effetto sospensivo. Su appello di __________ , tale
decisione è stata confermata il 2 settembre 1997 da questa Camera (inc.
..).
C. Esperita
l’istruttoria, il 20 marzo 1998 __________ __________ ha prodotto un memoriale
conclusivo nel quale ha integrato la sua proposta di giudizio chiedendo, in via
subordinata, di affidare l’incarico di curatore all’avv. __________ __________.
Statuendo il 13 maggio 1998, la Sezione degli enti locali ha respinto il
ricorso e ha confermato il provvedimento della Delegazione tutoria. La tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 1’000.– sono state poste a carico della
ricorrente.
D. Il 7 giugno 1998
__________ __________ è insorta contro la decisione della Sezione degli enti
locali con un appello nel quale chiede che – conferito effetto sospensivo al
gravame – la curatela amministrativa sia annullata, subordinatamente che le sia
nominato come curatore l’avv. __________ __________. Il 17 giugno 1998 la
presidente della prima Camera civile ha concesso all’appello effetto
sospensivo, respingendo il 10 luglio 1998 un’istanza di revoca dell’effetto
sospensivo presentata il 25 giugno dalla Delegazione tutoria. Nelle sue
osservazioni del 14 luglio 1998 quest’ultima postula il rigetto dell’appello in
ordine, subordinatamente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. La procedura di
curatela è regolata dal diritto cantonale (art. 397 in relazione con l’art. 373
CC). Competente a pronunciare una curatela amministrativa è, nel Ticino, la
Delegazione tutoria del luogo dov’è amministrata la maggior parte dei beni o dove
i beni sono pervenuti al beneficiario; contro le decisioni della Delegazione
tutoria è dato ricorso alla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele (art. 396 cpv. 2 CC art. 20 lett. f e art. 92 cpv. 1 del
regolamento sulle tutele e le curatele). Le decisioni dell’autorità di
vigilanza sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale
d’appello (art. 54a LAC e art. 423 cpv. 3 CPC). Il curatelato, come
l’interdetto, ha la legittimazione a ricorrere; le persone capaci di
discernimento possono anche farsi rappresentare da un patrocinatore nell’ambito
della procedura (Schnyder/Murer in:
Berner Kommentar, n. 42 ad art. 397 CC, n. 114 seg. e n. 168 segg. ad art. 373
CC).
-
In concreto
__________ __________ ha conferito il 23 ottobre 1996 procura generale a
__________ -__________ (__________) __________, vedova del nipote __________
, perché compisse in sua vece – tra l’altro – tutti gli atti di
amministrazione ordinaria e straordinaria, assumesse le decisioni necessarie e
delegasse illimitati poteri a un legale di sua fiducia (doc. 1/B). __________
__________ ha manifestato il desiderio, inoltre, che la nipote si occupasse di
un suo eventuale ricovero e dell’istituzione di una misura tutelare. Il 22 novembre
1996 __________ __________ __________ ha incaricato l’avv. __________
__________ di rappresentarla in “tutte le incombenze scaturenti dalla procura
generale conferita da __________ __________ ” (doc. 1/C). L’autorità di
vigilanza ha accertato che, all’epoca del conferimento del mandato,
l’appellante era in grado di capire la portata dei suoi atti e che di
conseguenza era superfluo indagare se l’avv. __________ __________
rappresentasse __________ - __________ o l’appellante, l’una e
l’altra potendo ricorrere entrambe contro la decisione impugnata.
-
Nelle sue
osservazioni all’appello la Delegazione tutoria ribadisce che il patrocinatore
non rappresenta validamente la curatelanda, la procura generale e la relativa delega
essendosi estinte fin dal ricorso 10 aprile 1997, quando è stata assodata
l’incapa-cità di discernimento dell’appellante, manifestatasi anche con il
comportamento contraddittorio durante gli incontri con le autorità. Ora, il
giudice accerta d’ufficio i presupposti processuali, tra cui la legittimazione
dei rappresentanti delle parti (art. 97 CPC). Giusta l’art. 35 cpv. 1 CO il
mandato conferito per negozio giuridico – come nel caso concreto – cessa, se
non risulta il contrario dalla convenzione o dalla natura del negozio medesimo,
con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile e il fallimento
del mandante o del mandatario. Per quanto attiene alla perdita della capacità
civile, essa interviene tra l’altro con l’incapacità di discernimento
dell’interessato (art. 17 CC). In tal caso la procura perde ogni efficacia con
effetto ex nunc (Zäch in:
Berner Kommentar, n. 13 ad art. 35 CO).
Nella fattispecie
l’autorità di vigilanza ha ritenuto, fondandosi sull’opinione del medico
curante, che al momento di firmare la procura generale, nell’ottobre 1996,
l’interessata era ancora capace di agire (doc. 22). Dall’istruttoria è emerso
invero che agli inizi del 1998 la capacità di discernimento di __________
__________ era ancora sufficiente per esprimere un desiderio di durevole
protezione e assistenza, mentre le mancava la capacità di organizzare tali
richieste (perizia del 10 febbraio 1998, doc. 26, pag. 4 in fondo). Incapace di
discernere è considerata però una persona carente di uno degli elementi che
caratterizzano la capacità di giudizio, composta della facoltà conoscitiva,
della capacità di valutazione, della capacità di volere e della capacità di
agire secondo la propria volontà (Pedrazzini/Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, 3ª edizione, pag. 70). Nel gennaio 1997 il medico
curante, dott. __________ __________, aveva bensì constatato che la sua
paziente denotava “sicura limitazione nella possibilità di amministrare la sua
sostanza” (doc. 4, 2° foglio), ciò che è poi stato confermato dal rapporto
peritale fondato su colloqui del gennaio e febbraio 1998 (doc. 26). Se non che,
l’appellante riconosce nella figura del patrocinatore – di cui tra l’altro ha
sempre mantenuto un chiaro ricordo – il legale di famiglia, nel quale ripone
fiducia e al quale ha dichiarato di non esitare a rivolgersi in caso di
necessità (doc. 22, doc. 18). Ora, in procedure relative a diritti strettamente
inerenti alla personalità il Tribunale federale entra nel merito dei rimedi
esperiti anche se dagli atti emerge l’incapacità di discernimento
dell’interessato, perché solo in tal modo è possibile garantire alla parte la
possibilità di procedere in lite e di difendersi (DTF 118 Ia 239 consid. 3a).
Anzi, in casi simili è assicurata anche la facoltà di incaricare un avvocato
(DTF 112 IV 10 consid. 1 con rinvii). Ciò posto, il quesito relativo alla
validità della procura conferita dall’appellante al patrocinatore non merita
ulteriore disamina. A garanzia degli interessi della parte la cui capacità è
messa in discussione dall’autorità tutoria, l’appello deve essere considerato
ricevibile (Rep. 1996 pag. 4).
- L’appellante
sostiene che la decisione 11 marzo 1996 della Delegazione tutoria di Lugano
deve essere annullata già per il fatto che non si àncora ad alcun accertamento,
ma sull’infondata segnalazione di terzi interessati al suo patrimonio, e che
l’istrutto-ria condotta dalla Sezione degli enti locali non sanerebbe le negligenze
commesse dall’autorità tutoria. La censura non può essere condivisa. La
procedura inerente all’istituzione di una curatela amministrativa è retta dal
principio inquisitorio, ciò che impone all’autorità di collaborare nell’assunzione
delle prove (Schnyder/Murer, op.
cit., n. 43 ss ad art. 397 CC, n. 117 ad art. 373 CC). Per quanto riguarda
l’intervento d’ufficio, posto che il diritto di segnalare situazioni suscettibili
di misure tutelari spetta anche ai privati – come nel caso concreto –
l’autorità deve verificare se simili provvedimenti si rivelano necessari (Schnyder/Murer, op. cit., n. 29 ad art.
397 CC). Dal profilo istruttorio, nella misura in cui si riveli attuabile,
l’autorità procede sempre all’audizione dell’interessato (Schnyder/Murer, op. cit., n. 49 ad art. 397 CC). Per
contro, dottrina e giurisprudenza concordano che per l’istituzione di una
curatela amministrativa, in applicazione dell’art. 393 n. 2 CC, di regola non è
indispensabile un esame peritale (Schnyder/Murer,
op. cit., n. 52 ad art. 397 CC con riferimenti).
Nella fattispecie
l’operato dell’autorità tutoria e dell’autorità di vigilanza sfugge alla
critica. Il provvedimento adottato dalla Delegazione tutoria di __________,
intervenuta su segnalazione di una parente, è stato preceduto infatti
dall’audizione dell’interessata, una prima volta il 28 febbraio 1997 al suo domicilio
e poi l’11 marzo 1997 presso la Clinica __________ dove era stata ricoverata.
In entrambe le occasioni essa ha manifestato sentimenti di sfiducia nella
vedova del nipote, il desiderio di protezione e il suo accordo alla nomina di
un curatore (doc. 4), ciò che – a prescindere dagli autori della segnalazione e
dalle cause della stessa – bastava all’autorità tutoria per prendere i necessari
provvedimenti. Da parte sua l’autorità di vigilanza ha confermato l’adeguatezza
della misura tutelare solo dopo aver sentito la curatelanda (doc. 18) e avere
disposto un esame peritale volto a stabilire la sua capacità di amministrarsi,
rispettivamente di incaricare un amministratore e di verificarne l’operato
(doc. 26). Le autorità tutorie hanno rispettato perciò il diritto di essere
sentita dell’interessata e hanno proceduto agli accertamenti idonei a
verificare il suo bisogno di assistenza nella gestione dei beni, circostanza –
come si vedrà in seguito – determinante per l’adozione di una curatela
amministrativa. Su questo punto l’appello si rivela quindi infondato.
-
L’autorità
tutoria prende gli opportuni provvedimenti ogni qualvolta una sostanza rimanga
priva della necessaria amministrazione; essa nomina un curatore, tra l’altro,
nel caso di incapacità di una persona a provvedere da sé medesima
all’amministrazione della propria sostanza o a scegliersi un rappresentante
(art. 393 n. 2). Quest’ultimo presupposto, cumulativo all’inidoneità di
gestirsi autonomamente, include l’incapacità dell’interessato di verificare
l’operato di un eventuale amministratore (Schnyder/
Murer, op. cit., n. 41 ad art. 393 CC con riferimenti). Per “patrimonio
privo della necessaria amministrazione” si intende sia la totale mancanza di
un’amministrazione – anche quella curata da un terzo – sia un’amministrazione
insufficiente. Qualora un privato sia già incaricato di amministrare il
patrimonio, l’eventuale nomina di un curatore è giustificata quando l’operato
di lui risulta insufficiente. Ciò va ammesso, in ogni modo, con ragionevole
cautela (Schnyder/Maurer, op.
cit., n. 22 ad art. 393 CC).
-
L’autorità di
vigilanza ha concluso che l’accertata incapacità dell’appellante di scegliere e
di controllare la procuratrice generale, sintomo tra l’altro di incapacità di discernimento,
implicava la perdita di efficacia della procura generale rilasciata alla nipote
e – di riflesso – della delega al patrocinatore, ragion per cui l’istituzione
di una curatela amministrativa appare necessaria. L’appellante insorge contro
tale argomentazione, sottolineando che in virtù della procura 22 ottobre 1996
il suo patrocinatore si occupa già con successo dell’amministrazione del suo
patrimonio. La censura non ha consistenza. La nota procura generale è decaduta
con la perdita di discernimento della mandante, in ogni caso dal gennaio 1998,
data del primo colloquio peritale, cosicché non esiste più un’amministrazione
contrattuale dei beni dell’appellante. A nulla giova che il patrocinatore si
sia di fatto occupato di tale amministrazione. L’appellante non è infatti in
grado – per effetto della sindrome psicorganica di media entità da cui è
affetta – di gestirsi autonomamente, né di sorvegliare adeguatamente il
corretto svolgimento di un mandato affidato a terzi (doc. 26, pag. 4 in fondo).
In tali circostanze, vista la diminuita capacità dell’appellante di gestirsi
autonomamente e la sua incapacità di discernimento, che non le consente un
controllo sull’operato di terzi, l’adozione di una misura tutelare si rivela
giustificata e la scelta di istituire una curatela amministrativa si confà alle
esigenze della fattispecie. Anche su questo punto, dunque, l’appello deve
essere respinto.
-
Per la scelta del
curatore valgono le disposizioni sulla tutela (art. 397 e 379 segg. CC).
L’autorità tutoria, accertato che non sia data alcuna causa di esclusione (art.
384 CC), deve nominare a curatore una persona maggiorenne idonea all’ufficio
(art. 379 cpv. 1 CC). Sussiste motivo di esclusione, in particolare, quando il
potenziale curatore ha una seria collisione di interessi con il curatelato,
ovvero si trovi nella situazione di poter scegliere se dare la priorità agli
interessi del curatelato o ai propri (art. 384 n. 3 CC; Schnyder/Murer, op. cit., n. 22 ad art. 384 CC). Causa di esclusione
è altresì la collisione di doveri, come il contrasto tra gli obblighi professionali
e i doveri di curatore (Dischler,
Die Wahl des geeigneten Vormunds, Friburgo 1984, pag. 131 n. 326). La
valutazione sull’idoneità dei candidati avviene liberamente, secondo il diritto
e l’equità (art. 4 CC), tenuto conto del bene del curatelando e del diritto
preferenziale riconosciuto ai parenti prossimi (Dischler, op. cit., pag. 110 seg. n. 279 e 282). L’attitudine
dev’essere vagliata da un duplice profilo: prima si verifica la propensione in
genere ad assumere un simile incarico, e poi quella riferita al caso specifico
(Dischler, op. cit., p. 55 nota
126). Tale esame implica la valutazione della capacità del futuro curatore a
instaurare un rapporto di fiducia, a gestire il denaro, ad agire e a
comportarsi ragionevolmente, a essere disponibile e a sopportare la curatela
dal lato fisico, psichico e temporale. In seguito si esamina l’esistenza, sulla
base delle circostanze, di un’attitudine adeguata alle esigenze del pupillo (Dischler, op. cit., p. 65 nota 163).
-
L’appellante si
duole – in subordine – della mancata nomina a curatore del suo avvocato,
amministratore del suo patrimonio e già patrocinatore del defunto nipote. La
Delegazione tutoria si oppone a tale designazione, facendo valere che il legale
in questione patrocina già __________ -__________ __________ e rappresenta la
comunione ereditaria della famiglia a, di cui l’appellante è coerede,
sicché si prospetterebbe un conflitto d’interessi. Dagli atti risulta in
effetti che il legale cura l’amministrazione dei beni di __________ -
__________, di cui fa parte lo stabile in cui si trova l’appartamento occupato
da __________ __________, e che egli si occupa anche della gestione
patrimoniale dell’appellante. Quest’ ultima percepisce due pensioni mensili
(AVS/PTT) di complessivi fr. 2'932.70, con le quali sostiene le proprie spese
correnti (doc. 1: verbale 30 settembre 1997), ed è titolare di un consistente
conto di risparmio (doc. 12: saldo di fr. 101’672.20). Non risulta, invece, che
il legale rappresenti una comunione ereditaria __________: le prerogative
ereditarie delle sorelle __________ sul patrimonio indiviso della famiglia, di
cui faceva parte anzitutto la particella n. __________RFD di , sono
infatti state cedute al nipote __________ __________ e l’immobile è ora
intestato alla vedova di lui (doc. 16, 2° foglio). Non si scorgono quindi
elementi che potrebbero far pensare a un serio conflitto di interessi o di doveri.
L’appel-lante in effetti non versa alla nipote alcun corrispettivo per
l’appartamento che occupa, né partecipa al pagamento degli interessi ipotecari
o alla manutenzione dell’immobile. La nipote, dal canto suo, ha propri redditi,
è autonoma dal profilo finanziario e vive in un appartamento proprio. Ciò
posto, non è dato a divedere in che modo il legale potrebbe pregiudicare gli
interessi dell’appellante rappresentando simultaneamente __________ -
__________. Si aggiunga, del resto, che il legale non verserebbe in conflitto
d’interessi nemmeno se fosse rappresentante di una comunione ereditaria
__________ (cfr. Schnyder/Murer,
op. cit., n. 29 ad art. 84 CC con riferimenti).
-
Per quanto riguarda
l’idoneità al ruolo di curatore, l’appellante pone l’accento sul rapporto di
fiducia che la lega al legale di famiglia e sulla spesa inutile che le causerebbe
l’intervento di un curatore. La Delegazione tutoria ribadisce che il legale di
famiglia non è adatto ad assolvere il compito in questione già per la
circostanza che si oppone alla curatela e non collabora con la curatrice
designata dalla Delegazione stessa. Ora, come si è detto, il candidato curatore
deve essere capace di collaborare (Dischler,
op. cit., pag. 58 n. 140). Che in concreto il patrocinatore ritenga superflua
una curatela, in contrasto con il parere del medico curante (doc. 5), non significa
tuttavia ch’egli sia inidoneo come curatore. In realtà egli si è limitato, come
avvocato, a far valere la chiara volontà della mandante, contraria a qualsiasi
intervento tutelare. Certo, egli si è mostrato reticente – all’inizio – a
coadiuvare l’operato della Delegazione tutoria e della curatrice da questa
designata, in particolare dilazionando la produzione dei documenti richiestigli
per compilare l’inventario dei beni dell’appellante. Ciò si spiega tuttavia con
il fatto che era pendente allora una richiesta di effetto sospensivo presentata
con il ricorso del 10 aprile 1997, tant’è che pure la Delegazione tutoria
attendeva la decisione di tale domanda, respinta poi il 29 luglio 1997 dalla
Divisione degli interni (doc. 9). Dopo di allora il legale ha manifestato tutta
la sua disponibilità a intavolare un dialogo con la Delegazione tutoria (doc.
11), in specie dopo la sentenza del 2 settembre 1997 con cui la presidente di
questa Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo (doc. 11, doc. 12,
doc. 15, doc. 16). Alla luce delle precedenti considerazioni non può dirsi
quindi che il legale sia incapace di collaborare.
-
Quanto al rapporto
particolare che lega l’appellante al patrocinatore, è di fatto emerso che
costei lo riconosce come il suo legale di fiducia (doc. 18, 22 e 26), il che depone
a favore dell’interessato. Ciò non esonera ancora l’autorità di nomina
dall’esaminare se il candidato risulti sufficientemente indipendente e
oggettivo per svolgere il mandato nell’interesse del curatelando, sia in grado
cioè di conservare un sufficiente distacco (Dischler,
op. cit., pag. 100 seg., n. 261). Nella fattispecie non vi è ragione per
supporre che l’avvocato in questione abbia a seguire supinamente i desideri
dell’appellante solo perché ne difende gli interessi con convinzione. Oltre a
ciò, egli beneficia dei vantaggi derivantigli dall’approfondita conoscenza e
dal rapporto intercorso con diversi membri della famiglia, circostanza che gli
consente di interpretare debitamente la volontà e soprattutto le esigenze
dell’appellante, prima fra tutte quella di vivere nell’appartamento di via
__________. Soppesate tutte le particolarità del caso, non vi è quindi ragione
prevalente per designare all’appellante un curatore diverso dal legale di
famiglia. Il gravame deve quindi essere accolto nella domanda subordinata,
intesa alla nomina quale curatore del patrocinatore di fiducia, e la decisione
impugnata deve essere riformata in tal senso. Dovessero ravvisarsi in futuro
concreti conflitti d’interessi o di doveri, la Delegazione tutoria potrà sempre
intervenire, ad ogni modo, designando nella veste di curatore una terza
persona.
-
Gli oneri
processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In prima sede
l’appellante ha contestato il principio stesso della curatela e solo dopo
l’istruttoria ha formulato una domanda subordinata volta alla designazione del
suo legale come curatore. Essendosi opposta a torto all’istituzione della curatela,
essa deve sopportare le spese della perizia. La tassa di giustizia, visto
l’accoglimento della domanda subordinata, dovrebbe essere posta a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno. La Delegazione tutoria ha agito tuttavia
nell’adempimen-to di un compito di diritto pubblico e nello stesso interesse
dell’appellante. Per motivi di equità, non si giustifica quindi di imporle
tasse di giustizia né ripetibili.
Per i quali motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è accolto nella sua domanda subordinata e la decisione
impugnata è così riformata:
-
Il ricorso è accolto nella sua domanda subordinata
e quale curatore è designato l’avv. __________ __________, Lugano.
-
Le spese di perizia di fr. 943.–
sono poste a carico della ricorrente.
II. Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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