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11.1998.1 ΓÇó Family appeal inadmissible for formal defects
11.1998.1Altro tribunale30 gen 1998Inadmissible
The husband appealed a provisional family order requiring monthly maintenance payments and delivery of a car to the wife. The appellate court held that the appeal was formally deficient under Art. 309 CPC because it did not clearly identify the parties, the challenged decision, the requested reform, or the factual and legal grounds, and it did not meaningfully address the lower court’s reasons. The court therefore declared the appeal inadmissible in summary procedure. It waived court fees and expenses because of the particular circumstances, and denied any party compensation since the appeal had not even been served on the respondent.
Art. 309 CPC; formal requirements of the appeal and consequences of deficient reasoning: an appeal must state precisely the parties and domicile, the challenged judgment, the relief sought, and the factual and legal grounds. An appeal that fails to indicate even implicitly the reform sought and does not engage with the reasons of the lower court is null/inadmissible. Mere leniency toward legally untrained appellants cannot cure manifest and incurable defects; in such a case, no time limit need be granted to translate or regularize the remedy. The court may decide in simplified procedure under Art. 313bis CPC; costs ordinarily follow Art. 148 CPC, but may be waived in exceptional circumstances, and party compensation is not justified where the appeal was not even served on the opposing party.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.1
Data decisione, Autorità: 30.01.1998, ICCA
Incarto n. 11.98.00001
Lugano 30 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause .., .. e ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 14 aprile 1997, 12 maggio 1997 e 3 ottobre 1997 dall’
__________. __________ __________,
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 dicembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 4 dicembre 1997 dal Pretore del Distretto di __________, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1934) e __________ nata __________ (1937) si sono sposati a __________ (__________) il __ __________ 1959 e dalla loro unione è nato __________ __________ (1972);
che il 14 aprile 1997 il marito ha instato davanti al Pretore di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 2 giugno successivo;
che con istanza del 14 aprile 1997 __________ __________ ha chiesto l’adozione di misure provvisionali, in particolare l’attribuzione dell’abitazione coniugale a __________ (inc. ..__________);
che alla discussione del 6 giugno 1997 la moglie ha postulato, per il caso in cui si fosse dovuta costituire una dimora separata, un contributo alimentare di fr. 2’500.– mensili, ridotto in seguito a fr. 2’200.– (inc. ..__________);
che il 3 ottobre 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di ordinare al marito di metterle a disposizione l’autovettura __________ “__________ __________ ” (inc. ..__________);
che alla discussione finale del 23 ottobre 1997 le parti si sono riconfermate in tutte le rispettive domande;
che il Pretore, statuendo il 4 dicembre 1997, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2’200.– mensili e a mettere a disposizione della stessa l’autovettura;
che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste per un quinto a carico della moglie e per quattro quinti a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2’000.– per ripetibili;
che con un “ricorso” in tedesco del 19 dicembre 1997 __________ __________ contesta il citato decreto;
che il gravame non è stato notificato alla controparte;
considerando
in diritto: che l’appellante impugna il giudizio del Pretore sostenendo di non essere in grado di versare alcun contributo alimentare;
che l’atto d’appello deve contenere – tra l’altro – l’indicazione esatta delle parti e del loro domicilio, l’indicazione della sentenza da cui si appella, come pure le domande e i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. b, c, e, f CPC);
che, mancando tali requisiti, la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC);
che il ricorrente censura il contributo alimentare a favore della moglie, così come l’obbligo di consegnarle la nota automobile e la ripartizione degli oneri processuali, ma non indica nemmeno implicitamente quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma del decreto impugnato e – soprattutto – non si confronta concretamente con le motivazioni del Pretore;
che la tolleranza e la benevolenza da riservare ad appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono rimediare nella fattispecie alle manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello, ciò che rende inutile assegnare al ricorrente un termine perché traduca il rimedio giuridico in italiano (art. 142 cpv. 3 CPC);
che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali andrebbero per principio a carico dell’ appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date le particolarità del caso, appare tuttavia giustificato prescindere dal prelievo di tasse e spese;
che in ogni modo non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
Non si riscuotono oneri processuali né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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