AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.97
Data decisione, Autorità:
08.07.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00097
Lugano
8 luglio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure cautelari in
causa di stato) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 aprile 1997 da
__________, nata __________, __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 giugno 1997
presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 maggio 1997
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1960) e __________ __________ (1962) si sono sposati a __________ il
__________ 1985. Dall’unione è nato __________ ______________________________
1989. Il marito, maestro artigiano, è alle dipendenze delle __________ e la
moglie lavora in uno studio medico a __________. I coniugi si sono separati di
fatto il 13 aprile 1997, quando la moglie si è trasferita con il figlio
dapprima presso i propri genitori e poi in un appartamento locato a __________
__________, mentre il marito è rimasto nell’abitazione coniugale, di sua
proprietà.
L’esperimento di
conciliazione, richiesto dalla moglie il 15 aprile 1997, è decaduto infruttuoso
il 22 maggio 1997. Contemporaneamente all’istanza di conciliazione __________
__________ ha postulato misure cautelari, in particolare l’affidamento del
figlio __________ (riservato al padre il diritto di visita), un contributo
alimentare mensile di fr. 1’000.– per __________ e di fr. 667.– per sé dal mese
di aprile, oltre una provvigione ad litem di fr. 4’000.–.
B. Alla discussione del
22 maggio 1997 __________ __________ ha confermato l’istanza, alla quale si è
opposto il marito, che ha tuttavia offerto per il figlio un contributo
alimentare mensile di fr. 500.– oltre all’assegno familiare. Non essendovi
istruttoria da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante al dibattimento
finale, ribadendo le rispettive domande di giudizio.
C. Statuendo il 22
maggio 1997, il Pretore ha affidato il figlio alla madre, regolando il diritto
di visita del padre, ha assegnato l’abitazione coniugale al marito e ha obbligato
quest’ultimo a versare dal 1° aprile 1997 un contributo alimentare mensile di
fr. 364.– per la moglie e di fr. 980.– per __________, compreso l’assegno
familiare. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese sono state poste a
carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. __________ __________
è insorto con un appello del 3 giugno 1997 contro il decreto del Pretore, di
cui chiede la riforma nel senso di essere esonerato da qualsiasi contributo in
favore della moglie e di versare quello per il figlio dal 15 aprile 1997.
Nelle sue osservazioni del
23 giugno 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per
la conferma del giudizio pretorile.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag.
429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante
di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate
dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag.
33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione.
-
In concreto
l’appellante chiede di essere esonerato da qualsiasi obbligo nei confronti
della moglie e di versare il contributo alimentare per il figlio dal 15 aprile
1997, data dell’istanza di conciliazione. Il Pretore ha determinato il
fabbisogno minimo mensile del marito in fr. 3’347.–, quello della moglie in fr.
2608.– e quello di __________ in fr. 980.–. Per quel che concerne i redditi mensili,
egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 5’943.– e della moglie di
fr. 3’497.– mensili, onde un’eccedenza familiare di fr. 2’505. Ne ha pertanto
concluso che il convenuto è in grado di versare un contributo di fr. 364.–
mensili per la moglie e uno per __________ di fr. 980.–, già compreso l’assegno
familiare.
-
L’appellante critica
anzitutto la determinazione dei rispettivi redditi familiari. Egli sostiene che
nel reddito della moglie deve essere computata la tredicesima mensilità, di
modo che lo stipendio determinante sarebbe di fr. 3’788.40 (fr. 3’497.–
indicati dalla moglie, oltre la quota di tredicesima). Dal suo reddito deve inoltre
essere stralciato il reddito accessorio di fr. 5’077.– annui, corrispondente
all’introito di un vigneto che egli non coltiva più, lasciandolo senza compenso
a un conoscente.
Il certificato fiscale di
salario agli atti della moglie attesta lo stipendio percepito dal 12 giugno
1995 al 15 giugno 1996 (doc. E), ossia per un periodo di tredici mesi. Riportando
il reddito netto annuo di fr. 42’446.– su dodici mensilità si ottiene un reddito
mensile di fr. 3’537.–, di poco superiore a quello di fr. 3’497.– ammesso dalla
stessa istante. Per quel che concerne invece il reddito accessorio del marito,
il Pretore ha desunto l’importo di fr. 5’077.– annui dalla notifica di
tassazione agli atti (doc. 16 e 17). La circostanza che il vigneto non sarebbe
più coltivato dall’appellante, oltre a non essere stata resa verosimile, non è
del resto determinante, poiché un reddito analogo potrebbe essere reperito
cedendo a terzi l’uso del bene agricolo. Su quest’ultimo punto l’appello è
perciò sprovvisto di fondamento.
- L’appellante
contesta in seguito il fabbisogno minimo che gli è stato calcolato dal Pretore.
Egli argomenta che l’onere fiscale è di fr. 1’451.35, pari alla differenza tra
l’onere fiscale complessivo di fr. 1’801.35 (doc. 16) a carico della famiglia e
quello di fr. 350.– ammesso nel fabbisogno dell’istante. Il Pretore ha precisato
che l’onere fiscale di fr. 800.– inserito nel fabbisogno del marito corrisponde
alle imposte dovute sulla base della tassazione emessa a carico dei
contribuenti prima dell’inizio dell’attività lucrativa intrapresa dalla moglie
nel 1995 (doc. 17).
È indubbio che l’onere
fiscale rientra nel fabbisogno dei coniugi, quanto meno nella misura in cui il
reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono – come in concreto – per il
mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso).
Ora, il combinato disposto degli art. 10 cpv. 2 e 99 cpv. 1 lett. a LT (testi
in vigore fino al 31 dicembre 1994) prevede che nei casi di separazione
durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati
disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in
modo durevole possono ottenere in pendenza della causa di stato la scissione
delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’istanza per il tentativo
di conciliazione (art. 421 CPC). Quand’anche l’autorità tributaria non abbia
ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi, il marito non può far
valere tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno. Al momento in cui
l’autorità tributaria scinderà le partite fiscali dei coniugi con effetto dalla
data dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art. 12 cpv. 1 LT a
contrario, art. 8 cpv. 1 vLT), l’altro coniuge dovrà pagare infatti il suo
arretrato d’imposta, gli anticipi del marito coprendo solo il debito di
quest’ultimo (art. 10 cpv. 3 lett. c LT).
Mancando indicazioni
affidabili, il giudice valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al
suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di
un giudizio di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione
dei coniugi. Tenuto conto del reddito imponibile attestato dalla tassazione
1995/96 (doc. 17), relativo al solo reddito del marito, l’importo mensile di
fr. 800.– appare adeguato alle circostanze. Infatti l’appellante sarà tassato
dal 15 aprile 1997 solo sul proprio reddito, dedotto il contributo alimentare
per la famiglia. Tenendo conto delle minori deduzioni sociali per una persona
sola, della possibilità di dedurre il contributo alimentare a suo carico e
dell’aliquota B (art. 35 cpv. 1 LT, art. 36bis vLT, meno favorevole di
quella applicabile alla moglie, convivente con un figlio minorenne), il marito
non dovrebbe avere, a un sommario esame sulla base del prontuario per il
calcolo dell’imposta cantonale per le persone fisiche 1997/98, un onere fiscale
complessivo (imposta federale, cantonale e comunale) superiore a fr. 800.–
mensili. La censura è quindi priva di fodamento.
A detta dell’appellante nel
suo fabbisogno deve essere inserito l’importo di fr. 117.10 per le spese di
elettricità. A torto. Per giurisprudenza di questa Camera (Rep 1994 297 consid.
5), le spese per l’elettricità, la luce, il telefono e altre simili non
rientrano né nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi, né nel fabbisogno
allargato definito dal Tribunale federale (che comprende imposte e oneri
assicurativi, DTF 114 II 393). Correttamente, quindi, il Pretore non ha tenuto
conto di tale voce nei suoi calcoli. Il marito fa valere inoltre che le spese
di riscaldamento, inserite dal Pretore nella misura di fr. 86.– mensili, sono
in realtà di fr. 43.–, da arrotondare a fr. 50.–, mentre la tassa d’uso delle
canalizzazioni, fissata dal primo giudice in fr. 3.50, ammonta mensilmente a
fr. 12.20, come risulta dal conguaglio di esercizio 1996. La censura è in parte
fondata. Dal conteggio __________ (doc. 12) risulta infatti che tale costo è di
fr. 128.– annui, pari a fr. 10.65 mensili, di modo che il fabbisogno del marito
deve essere corretto di conseguenza. Da ultimo l’appellante ribadisce che si
deve tenere conto anche dell’importo di fr. 250.– mensili per le spese di
manutenzione dell’immobile. Se non che, egli non ha reso minimamente verosimile
la necessità di manutenzione e nemmeno il presumibile ammontare dei costi,
limitandosi a esporre la propria valutazione personale. In siffatte circostanze
non si può ammettere nel fabbisogno del marito un’ipotetica spesa di
manutenzione, tanto più che il Pretore ha già valutato generosamente le sue
spese, ammettendo oltre agli oneri assicurativi relativi all’immobile anche le
spese professionali (RC auto fr. 214.70, trasporto fr. 100.–). La censura non
può quindi essere accolta.
- In conclusione il
fabbisogno della moglie, non contestato, rimane di fr. 2608.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, quota parte alloggio fr. 965.–,
premio cassa malati fr. 268.–, imposte fr. 350.–), quello per il marito ammonta
a fr. 3317.65 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, oneri
ipotecari fr. 712.50, riscaldamento fr. 50.–, premio cassa malati fr. 277.–,
assicurazioni fr. 119.50, imposte stimate fr. 800.–, spese trasporto e RC auto
fr. 314.70, oneri vari fr. 18.95).
I criteri cui si attiene
questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già stati
evocati (consid. 1 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 (RDT
1996 pag. 33) e aggiornate al 1° gennaio 1996, ammettendo per __________,
figlio unico tra i 7 e i 12 anni, un fabbisogno in denaro di fr. 980.– mensili.
Ci si potrebbe chiedere se non si debba inserire in tale fabbisogno anche una
parte della voce “cura ed educazione”, stimata dalle raccomandazioni in fr. 300.–
mensili, dal momento che il genitore affidatario già esercita un’attività lucrativa
al 75% (I CCA sentenza del 12 marzo 1996 nella causa W. S. c. S.). Il quesito
può rimanere indeciso, l’appellante non avendo contestato il contributo
alimentare dovuto al figlio. Non vi è d’altra parte motivo per scostarsi dalla
valutazione del primo giudice, il reddito complessivo della famiglia (fr.
9480.– mensili) essendo superiore a quello medio considerato dalle citate raccomandazioni,
di circa fr. 7000.– mensili.
- In sintesi, il
quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr.
5943.—
reddito della moglie fr.
3537.—
fr.
9480.—
fabbisogno
del marito fr. 3317.65
fabbisogno
della moglie fr. 2608.—
fabbisogno
del figlio fr. 980.—
fr. 6905.65
eccedenza fr.
2474.35
metà
eccedenza fr. 1287.15
Contributo
per la moglie:
fabbisogno
minimo fr. 2608.—
metà eccedenza fr.
1287.15
fr.
3895.15
./.
reddito personale fr.
3537.—
fr.
358.15
Vista l’infima differenza
tra il risultato del calcolo matematico e il contributo alimentare litigioso
(fr. 5.85 mensili) non vi è motivo per scostarsi dall’importo determinato dal
primo giudice, cui deve pur sempre essere riconosciuto un certo margine di apprezzamento.
L’appello, infondato nel risultato, deve quindi essere respinto su questo
punto.
-
L’appellante
contesta infine di dover versare il contributo alimentare a suo carico già dal
1° aprile 1997, come deciso dal Pretore. Egli sostiene che l’istanza di conciliazione
e la domanda cautelare sono state presentate il 15 aprile 1997 e che solo da
quest’ultima data decorre il contributo a suo carico. La critica è fondata.
L’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale può essere
imposto anche – su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di
un anno (art. 173 cpv. 3 CC per analogia; DTF 115 II 201), non oltre però il
momento in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione
(I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 nella causa M. contro M.). Nella
fattispecie è pacifico che l’istanza di conciliazione e quella cautelare sono
state presentate il 15 aprile 1997 e che i coniugi si sono separati di fatto il
13 aprile 1997. Non vi è quindi motivo per far decorrere l’obbligo alimentare
dal 1° aprile 1997. Il marito verserà a moglie e figlio, per il mese di aprile,
la metà del contributo alimentare. L’appello deve al proposito essere accolto.
-
Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellante vede parzialmente accolto il suo gravame, limitatamente alla
decorrenza del contributo alimentare, ma perde sull’entità del contributo
dovuto alla moglie. Si giustifica pertanto di porre a suo carico i nove decimi
degli oneri processuali di questa sede, con obbligo di rifondere alla moglie
un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. Le spese processuali e le
ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l’attuale riforma non
incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- __________ __________ verserà a __________
__________, dal 15 aprile 1997, un contributo alimentare anticipato di fr.
1344.–, suddiviso in fr. 980.– (già compreso l’assegno familiare) per
__________ e in fr. 364.– per la moglie. Per il mese di aprile egli verserà fr.
490.– per __________ e fr. 182.– per la moglie.
II. Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per 9/10 a carico di __________
__________ e per 1/10 a carico di __________ __________. __________ __________
rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili ridotte di
appello.
III. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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