Request to join two inheritance divisions denied

11.1997.85Altro tribunale28 mag 1997Dismissed

Sintesi

The applicant asked the Ticino Court of Appeal to join two pending inheritance division proceedings, one concerning the estate of the father and one the estate of the mother, before a single preture. The court held that the joinder request had to be rejected. It left open whether the CPC joinder rule could apply by analogy to an exclusive succession forum, but found that there was no facultative joinder and no sufficient procedural-economy reason to merge two distinct estate divisions. Costs of CHF 120 were charged to the applicant, and no ripetibili were awarded because the respondents were not served.

Regest

Art. 44 CPC; joinder of proceedings pending before different judges. The court may, on application, order joinder at the forum of one co-litigant only where the prerequisites for a facultative joinder are met and concrete reasons of procedural economy justify concentrating the cases. The existence of partially identical heirs does not suffice where two distinct inheritance divisions must be carried out in sequence and the succession estates are legally separate. Whether the rule applies by analogy to an exclusive succession forum under Art. 538 cpv. 1 CC and Art. 19 CPC may remain open if the request must fail in any event (consid. in droit).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.85

Data decisione, Autorità: 28.05.1997, ICCA

Incarto n. 11.97.00085

Lugano 28 maggio 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

sedente per statuire nelle cause __ .___ e .._____ (divisioni ereditarie) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze del 14 maggio 1997 da


__________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)

contro


__________, __________


__________, __________

__________. __________ , __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sull’istanza di congiunzione presentata il 15 maggio 1997 da __________ __________ -__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ è deceduto a __________ il __________ 1955, lasciando quali eredi la moglie __________ con i figli __________, __________, __________ e __________;

che il __________ 1988 è deceduta a __________ anche la vedova __________ __________ lasciando quali eredi i figli stessi;

che con istanze del 14 maggio 1997 __________ __________ -__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città la divisione dell’eredità paterna e al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna la divisione di quella materna;

che con istanza del 15 maggio 1997 alla Camera civile di appello __________ __________ -__________ postula la congiunzione delle due cause;

che non sono state chieste osservazioni all’istanza;

e considerando

in diritto: che l’istante fonda la sua richiesta sia sull’applicazione analogica dell’art. 44 CPC sia sul principio dell’economia di giudizio;

che per l’art. 44 CPC, su istanza di parte, la Camera civile di appello può ordinare la congiunzione al foro di uno dei litisconsorti delle cause pendenti davanti a giudici diversi;

che ci si può chiedere se la norma si applicabile anche in caso di foro esclusivo come quello dell’ultimo domicilio del defunto (art. 538 cpv. 1 CC e 19 CPC), previsto appunto per le azioni di diritto successorio;

che in concreto la questione può rimanere indecisa, l’istanza dovendo in ogni caso essere respinta;

che nella fattispecie, per vero, non si è in presenza di un litisconsorzio facoltativo, di modo che nemmeno è dato “il foro di uno di essi” nel senso dell’art. 17 lett. e CPC;

che, oltre a ciò, non vi sono ragioni per riunire due divisioni ereditarie diverse davanti allo stesso giudice, indipendentemente dal fatto che gli eredi siano – in parte – gli stessi;

che prima di procedere alla divisione dell’eredità lasciata da __________ __________ occorrerà dividere l’eredità di __________ __________, alla quale partecipa anche la vedova;

che pertanto non si intravedono particolari motivi di economia processuale idonei a giustificare l’eventuale congiunzione di entrambe le divisioni ereditarie davanti al Pretore di Locarno-Campagna;

che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell’istante, mentre non si giustifica assegnare ripetibili ai convenuti, cui l’istanza non è neppure stata intimata;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è respinta.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 70.–

b) spese fr. 50.–

fr. 120.–

sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– __________ __________, __________;

– __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alle Preture delle giurisdizioni di Locarno-Campagna e di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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